Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25017 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25017 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 27450-2007 proposto da:
SOFIMEZ

SPA,

08778250152,

in

persona

dell’Amministratore Unico dott.ssa MARINA VIGANO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato CUCCIA
ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente
2013

all’avvocato TRACANELLA UMBERTO;
– ricorrente –

2028
contro

BERTANI ROBERTO;
– intimato –

Data pubblicazione: 06/11/2013

sul ricorso 32137-2007 proposto da:
BERTANI

ROBERTO

BRTRRT40B08F874N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio
dell’avvocato VANNICELLI FRANCESCO, che lo rappresenta
e difende;

contro

SOFIMEZ

SPA,

08778250152,

in

persona

dell’Amministratore Unico dott.ssa MARINA VIGANO’,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO
IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato CUCCIA
ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TRACANELLA UMBERTO;
– controricorrente al rio. incidentale –

avverso la sentenza n. 2261/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 20/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA difensore della
ricorrente principale che si riporta agli atti
depositati e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato FRANCESCO VANNICELLI difensore del
c/ricorrente e ricorrente incidentale che si riporta
agli atti depositati e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– c/ric. e ricorrente incidentale –

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, e per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il

rigetto del ricorso incidentale.

Sofimez -Bertani
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato 1’8.4.2000, la spa Sofimez citava
in giudizio dinnanzi al tribunale di Milano, Roberto Bertani, chiedendo

contraddistinto dal n. 7 , facente parte del fabbricato sito in Milano via dei
Benedettini n.1, assegnatole ad essa società in quanto socia della
Cooperativa Sito de’ Benedettini, con la conseguente condanna del
convenuto al rilascio dello stesso posto macchina da lui in atto occupato.
Roberto Bertani nel costituirsi, premesso di essere anch’egli socio della
comparativa in parola, eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione
attiva della Sofimez, mentre nel merito ed in via riconvenzionale, chiedeva
accertarsi e dichiararsi di avere acquistato per usucapione il diritto di uso
esclusivo del posto macchina in contestazione.
L’adito giudice, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 4572/03, rigettava le
domande della Sofimez ed in accoglimento della riconvenzionale del
convenuto, dichiarava l’acquisto per usucapione in favore di quest’ultimo,
del diritto all’uso esclusivo del posto macchina in contesa.
Avverso tale pronuncia formulava appello la Sofimez riproponendo la
precedente domanda circa la declaratoria del suo diritto esclusivo d’uso del
posto macchina.

Corte Suprema

civ. – est. dr. G. A. Bursese-

3

accertarsi e dichiararsi di avere diritto esclusivo del posto macchina esterno

Si costituiva il Bertani chiedendo il rigetto dell’appello; in via incidentale
impugnava la sentenza in relazione al rigetto della sua domanda volta ad
affermare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sofimez, con
conseguente richiesta di declaratoria e nullità dell’atto si assegnazione alla

dalla Cooperativa Sito de’ Benedettini.
L’adita Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2261/06 depos. il
20.09.06, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale,
condannando la Sofimez al pagamento delle spese del grado. La corte
milanese non ammetteva le nuove prove richieste dall’appellante e
confermava la precedente decisione; in particolare ribadiva la non
producibilità in appello di un documento riguardante i verbali del libro
Assemblea della Cooperativa da cui sarebbe emerso che — contrariamera
quanti dichiarati da alcuni testi – alla data del 17.6.1980 il posto macchina
non fosse stato ancora edificato, atteso che trattavasi dello stesso
documento la cui produzione non era stata ammessa dal primo giudice in
quanto tardiva ed in considerazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c. Né era
fondata il dedotto difetto di legittimazione attiva della Sofimez ; avendo la
medesima formulato la domanda affermandosi titolare del diritto dedotto in
giudizio a prescindere dalla questione di merito concernente la titolarità
effettiva del diritto stesso.

Corte Suprema di Cassazione —

Bursese-

4

medesima delle porzioni immobiliari facenti parte del complesso edificato

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Sofimez sulla base di unico
motivo; resiste con controricorso il Bertani, formulando altresì ricorso
incidentale, in relazione al quale la Sofimez ha proposto controricorso.
MOTIVI DELLE DECISIONE

1 – Ricorso principale
Con l’unico

motivo del ricorso principale, la Sofimez spa deduce la

violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c.
Il motivo attiene alla produzionAl alcuni verbali del libro Assemblea della
Cooperativa da cui sarebbe emerso che alla data del 17.6.1980 il posto
macchina in contesa non era stato ancora edificato, ciò che avrebbe
consentito di vincere le dichiarazioni dei testi Abetini e Cafaro, sulle cui base
il tribunale aveva accolto la domanda di usucapione, atteso che questi ultimi
aveva affermato che lo stesso posto macchina sarebbe stato occupato dal
Bertani nel 1979.
Tale documento però — assume l’esponente – era stato prodotto in primo
grado, oltre il termine perentorio di cui all’art. 184 cpc ( vecchio testo) e
quindi non era stato ammesso dal primo giudice. La corte territoriale però,
pur avendo riconosciuto l’indispensabilità di tale documento ai sensi dell’art.
345 c.p.c. ( testo allora vigente), non lo aveva ammesso nel giudizio di 2°
grado, in quanto non poteva ritenersi “nuovo”, ponendosi così in contrasto —

Corte Suprema di Cassazione —11 sez. civ.

A. Bursese-

5

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

sempre ad avviso della ricorrente – con quanto stabilito da alcune sentenze
della S.C., secondo cui i documenti potevano essere prodotti in appello
anche se per essi si erano verificate preclusioni nel giudizio di primo grado (
Cass. sentenza n. 15646 del 20/10/2003 )

La successiva e più recente giurisprudenza

di questa S.C. ( a cui si

aderisce) si è infatti espressa in senso decisamente contrario.
In buona sostanza si ritiene che l’art. 345 c.p.c. si riferisca comunque e
sempre a “documenti nuovi”, la cui ammissione cioè non sia stata mai
richiesta nel precedente grado di giudizio, ipotesi a cui è equiparata quella
in cui si è verificata nel giudizio di primo grado una decadenza per la
produzione del documento, in conseguenza dell’inosservanza — come nel
caso in esame – dei termini perentori di cui all’art. 184 c.p.c ( testo allora
vigente). Ciò viene giustificato da evidenti esigenze di sollecita e razionale
trattazione del processo ed anche alla luce del principio della ragionevole
durata espresso dall’art. 111 Cost.
In particolare, si è così espressa questa Corte : ”

l’art. 184 c.p.c., nel

testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non si limita … a
prevedere l’eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre
prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere
perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle
parti (stante il disposto dell’art. 153 c.p.c. ), come del resto implicitamente

Corte Suprema di Cassazione — 11 se ?’4v. – est. dr. G. A. Bursese-

6

La doglianza non ha pregio.

confermato anche dal successivo art. 184-bis, che ammette la rimessione in
termini, ma solo ad istanza della parte interessata ed a condizione che
questa dimostri di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa
non imputabile. Pertanto, nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità

documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in
precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art.
184 cod. proc. civ., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla
disponibilità delle parti ( Cass. n. 24606 del 20/11/2006; conf. ordin. n.
3319 del 12/02/2010)
L’infondatezza della doglianza comporta il rigetto del ricorso principale.
2 – Ricorso incidentale.
Roberto Sedani con il ricorso incidentale, denunzia la violazione o falsa
applicazione dell’ 99,100 e 112 c.p.c. : ” mancata pronunzia del giudice di
primo grado sull’eccezione di nullità dell’atto di assegnazione in favore della
società Sofimez spa di data 21 dicembre 1994.”

Tale lamentata

mancata pronuncia del giudice in realtà riguarderebbe

l’eccezione di difetto di legittimazione passiva c’a lui in precedenza proposta
in conseguenza dell’ asserita radicale nul:ità dell’atto di assegnazione del
21.12. 1994 della Cooperativa in favore della Sofimez ( che è una società di
capitali, perseguente solo fini speculativi) della porzione immobiliare
comprendente il posto macchina.

Corte Suprema di Cassazionf sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di

La doglianza non ha pregio, non sussistendovi la denunciata ipotesi di
omessa pronuncia ( art. 112 c.p.c.).
La corte territoriale si è infatti chiaramente pronunciata sulla predetta
eccezione che atteneva — è bene sottolinearlo — al difetto di legittimazione

della Cooperativa. A pag. 9 della sentenza d’appello tra l’altro si legge: ”
Bertani deduce il difetto di legittimazione attiva di Sofimez per essere nulle
[

I le delibere con le quali la ” Cooperative Sito De’ Benedettini aveva

assegnato a Sofimez alcune unità immobiliari, fra cui il posto auto
contraddistinto con il n. 7. Sul punto la Corte rileva

che, dalla lettura

dell’atto introduttivo del giudizio, risulta che la Sofimez si è prospettata quale
assegnataria ( poi in corso di giudizio divenuta titolare) del posto auto

e

che proprio ed esclusivamente in tale qualità essa ha chiesto al tribunale ( e
ora alla Corte) la condanna del Bertani al rilascio del predetto posto”. ” La
corte osserva che, quindi, si è realizzata la piena coincidenza tra colei che
ha proposto la domanda e colei che ne!la domanda stessa si è affermata
titolare del diritto dedotto in giudizio; in presenza di tale titolarità affermata,
Sofimez è da ritenere attivamente legittimata in ordine alla domanda
proposta […] cosa questa che esclude ogni fondamento all’eccezione di
difetto di legittimazione attiva[… ] ancorché ovviamente, prescinda dalla
questione, in merito , concernente la titolarità effettiva del diritto”
Anche il ricorso incidentale va dunque disatteso.

Corte Suprema di Cassazio

G. A. Bursese-

8

attiva come conseguenza della pretesa nullità delle menzionate delibere

In conseguenza delle reciproca soccombenza, si ritiene di compensare le
spese di questo giudizio.

PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese di questo

In Roma li 3 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE EST.

ott. G tano

IL P F DENTE
I

tonio Bursese)

(dott o

o GiudNide
La D’ANNA

DEpoSI
Roma,

CANCEUSIRik

– 6 nov,2013

o Triola )

giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA