Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25016 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6892/2016 R.G. proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO T.G., in persona del Curatore,

rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Fratta Pasini, e dall’avv.

Federica Scafarelli, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G.

Borsi 46;

– ricorrente –

contro

T.L., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Quaranta,

dall’avv. Christian Serpelloni, e dall’avv. Domenico Abbadessa,

elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Trieste n. 146.

– controricorrente –

e

T.A., E TE.AN..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 268/2015,

depositata in data 2.2.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15.9.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.L. ha evocato in giudizio dinanzi al tribunale di Verona i fratelli T.G., An. e A., instando per lo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse del defunto genitore t.a. e per il rendimento del conto da parte di T.G..

I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno resistito alla domanda. T.G. ha – altresì – dedotto che tutti gli immobili siti nel Comune di (OMISSIS) gli erano stati ceduti dal de cuius con atto del (OMISSIS), ad estinzione di un debito di Euro 230.000,00. Esaurita la trattazione, il tribunale di Verona ha disposto la divisione dell’asse ereditario, con assegnazione dei singoli lotti e con regolazione delle spese processuali.

La sentenza è stata appellata in via principale da T.L., che ha chiesto la correzione dei dati identificativi dell’immobile assegnatogli, e in via incidentale da T.G., che ha insistito per il rigetto della domanda di divisione.

Con sentenza n. 268/2015 la Corte distrettuale di Venezia ha disposto la correzione della pronuncia, respingendo nel merito l’impugnazione incidentale.

Riguardo, in particolare alla scrittura del (OMISSIS), il giudice distrettuale ha ritenuto che l’atto originariamente depositato in giudizio recasse solo la sottoscrizione del de cuius e che non vi fosse prova della perdita incolpevole dell’originale del documento o che fosse stato smarrito il documento, completo in ogni sua parte, che T.G. aveva dichiarato di aver prodotto in giudizio. Nessun argomento logico, comprovante l’esistenza di un originale sottoscritto da entrambe le partii ha ritenuto di poter trarre dal contenuto della prova orale o dalle difese formulate dai convenuti, ed ha perciò concluso che l’atto era stato sottoscritto da T.G. solo dopo la morte del padre, allorquando non era più possibile perfezionare il contratto.

Per la cassazione della sentenza la Curatela del Fallimento di T.G., dichiarato nella pendenza del giudizio di primo grado, ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

T.L. ha depositato controricorso, mentre T.A. e Te.An. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione del R.D. n. 265 del 1942, art. 43, comma 3, artt. 298 e 304 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il fallimento di T.G. era stato dichiarato in data 29.7.2014, prima dello svolgimento dell’udienza del 21.10.2014, in cui le parti avevano formulato le definitive conclusioni dinanzi al giudice di primo grado e che, stante l’efficacia immediatamente interruttiva della dichiarazione di fallimento, la sentenza di secondo grado, resa tra le parti originarie del processo, è affetta da nullità.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 74 disp. att. c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte distrettuale respinto la richiesta di ricostruzione del fascicolo di parte, sebbene nella produzione di T.G. non fosse stata rinvenuta la scrittura del 23.1.955 recante la sottoscrizione di entrambi i contraenti, il cui deposito era stato attestato dal cancelliere al momento della costituzione in giudizio e non era stata oggetto di contestazione ad opera della altre parti, che anzi, con le istanze di prova articolate in giudizio, avevano implicitamente riconosciuto che l’atto, debitamente sottoscritto, era stato ritualmente prodotto in causa.

2. Il primo motivo è fondato.

La pronuncia del Tribunale di Verona n. 156/2014 (legittimamente prodotta nel presente giudizio ai sensi dell’art. 372 c.p.c., trattandosi di documento volto a provare la nullità della decisione impugnata), attesta che T.G. è stato dichiarato fallito con sentenza pubblicata in data 29.7.2014, prima della celebrazione dell’udienza del 21.10.2014, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione in primo grado.

Il giudizio è proseguito, anche in appello, tra le parti originarie del processo, nonostante il descritto evento interruttivo.

Ai sensi della L. Fall., art. 43, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 (operante, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. citato, con effetto dal 16 luglio 2006), il fallimento della parte costituita determina l’automatica interruzione del processo, non occorrendo un’apposita dichiarazione del difensore della parte colpita dall’evento interruttivo (Cass. 31010/2018; Cass. 8640/2018).

Discutendosi, inoltre, della divisione giudiziale dell’asse ereditario di t.a. e configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, il fallimento, sebbene pronunciato solo nei confronti di T.G., aveva prodotto effetti interruttivi estesi all’intero giudizio.

Il mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, dell’interruzione automatica del processo ha, dunque, provocato la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e della stessa sentenza impugnata, per cui la causa va rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione (Cass. 9124/2017).

E’ accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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