Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25016 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 06/12/2016), n.25016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26126/2014 proposto da:

F.D. & C. SAS, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore F.D. che agisce anche in proprio e quale socio

accomandatario della suddetta società, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI

INPS, (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, SCIPLINO ESTER ADA, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 36/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

30/01/2014, depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Mauro Petrossi (delega verbale avvocato Giampiero

Proia) difensore della ricorrente che si riporta ai motivi scritti;

udito l’Avvocato Matano Giuseppe (delega avvocato Antonino Sgroi)

difensore del controricorrente che si riporta ai motivi scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza dell’8 maggio 2014, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Belluno che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla F.D. & C. s.a.s. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato chiesto il pagamento di contributi relativi alla posizione di una dipendente dell’opponente inquadrata come apprendista e ritenuta dall’INPS, invece, una lavoratrice subordinata qualificata.

La Corte territoriale – ritenuto che la prova del rapporto di apprendistato incombeva sul datore di lavoro – osservava che, nel caso in esame, la società non aveva dimostrato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, della formazione professionale diretta alla acquisizione di una qualifica, propria dell’apprendistato, la cui ricorrenza era esclusa anche da altre emergenze istruttorie.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la F.D. & C. s.a.s. affidato a due motivi.

L’INPS, in proprio e nella qualità, resiste con controricorso. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata.

Con il primo motivo si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4).

Si assume che la Corte di appello: con una motivazione del tutto apparente aveva erroneamente ritenuto che l’onere della prova della ricorrenza dell’apprendistato incombesse sul datore di lavoro omettendo un attento esame delle argomentazioni contenute nel gravame, di considerare il fatto decisivo costituito dalla esistenza di un contratto di apprendistato e non interpretando correttamente le risultanze della prova testimoniale espletata.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 24 Cost., L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.M. 28 febbraio 2000, n. 22 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4).

Si evidenzia che il mancato svolgimento della formazione professionale non era stato mai oggetto di contestazione nel verbale ispettivo posto a fondamento della richiesta di pagamento da parte dell’INPS sicchè la Corte di merito aveva attribuito valenza decisiva a fatti non contenuti nel detto verbale, in violazione del principio del “chiesto e pronunciato ” e del diritto di difesa. Il motivo, quindi, ribadisce le censure all’impugnata sentenza di errata interpretazione delle risultanze istruttorie.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Sono infondati nella parte in cui denunciano la violazione dei principi relativi all’ onere della prova.

Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, incombe sull’impresa sussistenza che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 19373/2004; 5137/2006; 16351/2007; 29324/2008).

Tale principio, deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esame in cui il beneficio contributivo, di cui l’Ente impositore nega la spettanza, trova fondamento nell’avvenuta conclusione di un contratto di apprendistato.

In effetti, l’istituto previdenziale che pretende il pagamento dei contributi dovuti per il personale dipendente è tenuto a provare soltanto la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato, mentre incombe al datore di lavoro che opponga che i rapporti sono inquadrabili nello schema dell’ apprendistato, l’onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l’elemento dell’insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass. n. 7832/2014; Cass. 302/2004; Cass. n. 36896/2001).

Orbene, la Corte territoriale si è attenuta a detto principio ritenendo correttamente che la società non aveva provato lo svolgimento dell’attività di formazione professionale.

Entrambi i motivi, inoltre, sono inammissibili laddove lamentano una errata valutazione del materiale probatorio in quanto le prospettate censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia inammissibile in questa sede (cfr. e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

Infine, non può non rilevarsi che nel verbale ispettivo posto a fondamento della pretesa dell’INPS ciò che era stato contestato era la insussistenza del rapporto di apprendistato ragion per cui la società opponente era stata posta in grado di difendersi e contestare l’assunto dell’istituto.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale ribadisce le argomentazioni di cui ai motivi che non contengono, a parere del Collegio, ragioni idonee a scalfire il contenuto della relazione, pienamente condivisibile in quanto in linea con i precedenti di questa Corte.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore dell’INPS come da dispositivo; non si provvede in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’INPS liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%; nulla spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA