Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25016 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25016 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 29969-2007 proposto da:
GNOATO SRL,P.I. 00794790246, in persona del legale
rappresentante GNOATO DOMENICO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTALDO
2013

QUINTINO;
– ricorrente –

2019

~n’Ed: contro
LIONELLO MASSIMO ;
– intimat0-

Data pubblicazione: 06/11/2013

avverso la sentenza n. 1543/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 10/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.3.2003 il Tribunale di Bassano del Grappa revocava il
decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Massimo Lionello, titolare della
ditta omonima, su ricorso della Gnoato s.r.l. per il pagamento della somma di

lavorazione tali da escludere integralmente l’esistenza del credito azionato.
Adita dalla Gnoato s.r.1., la Corte d’appello di Venezia rigettava
l’impugnazione con sentenza n. 1543 del 10.10.2006.
Riteneva la C-Grte territoriale — per quanto ancora rileva in questa sede di
legittimità — che i teli commissionati dalla ditta Lionello alla Gnoato s.r.l.
erano risultati affetti da gravi vizi, e che il tentativo di porvi rimedio,
effettuato dalla stessa ditta committente, non aveva avuto esito per la gravità
dei difetti dell’opera. Questi ultimi erano stati tempestivamente contestati alla
(e poi riconosciuti dalla stessa) società appaltatrice, la quale aveva accettato la
nota di addebito emessa nei suoi confronti della committente. Escludeva,
inoltre, che tra le parti fosse intercorso un accordo transattivo, come invece
sostenuto dall’appellante. Infatti, la nota di debito era stata emessa
unilateralmente dalla Lionello per addebitare alla società Gnoato il costo della
manodopera impiegata per tentare di eliminare i vizi riscontrati, ma nessun
accordo preventivo risultava essere stato raggiunto fra le pani e nessuna
reciproca concessione era stata scambiata. La nota di debito, pertanto, provava
unicamente quanto in essa contenuto, mentre la transazione dedotta dalla
società Gnoato non era basata su prova scritta ai sensi dell’art. 1967 c.c.
Per la cassazione di tale sentenza la Gnoato s.r.l. propone ricorso affidato a
tre motivi.
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lire 29.592.000 quale corrispettivo di lavori di tessitura, a causa di difetti di

Massimo Lionello è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la

violazione e falsa applicazione degli artt. 2222, 2226, 1655, 1656, 1665, 1666,

testimoniali di cui ai verbali di causa di primo grado e alle fatture e alle bolle
n. 376 e 421 del ’99 e nota di addebito 81/99″.
Deduce che la Corte territoriale “adeguandosi all’errata ricostruzione della
fattispecie concreta ha violato o falsamente applicato le norme di diritto sopra
indicate”. Lamenta, quindi, parte ricorrente, che i giudici d’appello avrebbero
dovuto valutare anche le prove testinitiali introdotte dalla Gnoato s.r.l. alla
luce della documentazione prodotta. Quindi, ricostruiti i fatti di causa e
richiamati gli artt. 1665, 1667 e 2226 c.c., deduce che nella specie la tardiva e
strumentale contestazione dei vizi, l’emissione da parte della ditta Lionello
della nota di addebito dopo aver ricevuto la merce e l’assunzione dell’onere di
ripristino dei capi difettosi, integrano un’accettazione dell’opera per fatti
concludenti. Sostiene, quindi, che i difetti non erano occulti, ma dovuti alla
stessa parte committente, che aveva errato le misure o non le aveva controllate
una volta ricevuta la merce, ingerendosi comunque nell’esecuzione dell’opera
da parte della società appaltatrice. Deduce, quindi, che “il Giudicante,
seguendo la logiza e facendo corretta applicazione delle norme di legge sopra
indicate, avrebbe dovuto arguire che i vizi scoperti dalla Sicem erano
conseguenti alla tessitura dei ‘davanti’ eseguita dal Maglificio Lionello che
aveva errato le misure o non le aveva controllate quando riceveva la merce
dalla Gnoato” (così a pag. 8 del ricorso).
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1667, 1362, 2697, 2709, 2727, 2729 c.c. e 116 c.p.c. “in relazione alle prove

Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis
c.p.c. (applicabile ratione temporis alla fattispecie): “se l’accettazione della
merce libera il prestatore d’opera per la responsabilità inerente i vizi qualora
vi sia un cornis3rtamento tenuto dal committente idoneo a manifestare

committente: a) ha ricevuto la merce, controllata, impartito un nuovo ordine
per il mese successivo; b) controllato anche quest’ultimo, assunto l’obbligo di
provvedere al ripristino dei difetti conosciuti o riconoscibili e non taciuti dal
prestatore d’opera, c) emessa una nota di addebito per un modesto importo a
fine rapporto; d) si è ingerito nelle decisioni esecutrice (sic) e riducendola a
nudus minister; e) ha svolto un negligente controllo della merce senza provare
che i vizi invocati erano imputabili al suo inesatto adempimento e non a
quello dell’esecutrice della tessitura”.
1.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile perché corredato da un
primo quesito di diritto tautologico (che in sostanza domanda se
l’accettazione dell’opera libera l’appaltatore quando la stessa accettazione è
enucleabile da una condotta concludente); e da un secondo imperniato su di
una mozione volta chiaramente ad ottenere da questa Corte un inammissibile
apprezzamento di specifici fatti di causa.
Oltre a ciò, le censure svolte (i) tradiscono una costante commistione di
principi di diritto e di fatti storici, nell’erronea supposizione che la corretta
“applicazione” (rectius, interpretazione) dei primi si traduca nell’esatta
ricostruzione dei secondi o, specularm—.ite, che l’asserito error facti determini
un corrispondente error iuris; e (ii) non identificano alcuna affermazione di
diritto errata, all’interno della sentenza d’appello, di guisa che, non investendo
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l’accettazione della merce”. Aggiunge: “In particolare nel caso in cui il

la censura le norme di cui pure si denuncia la violazione, non è dato
comprendere in cosa — che non sia l’esito sfavorevole della lite — risiederebbe
il dedotto vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (sulla cui corretta modalità di
deduzione, cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 3010/12).

motivazione circa un fatto controverqn e decisivo, costituito “dalla mancata
prova inerente l’imputabilità dei vizi all’opera prestata dalla Gnoato. Il
giudice di merito ha omesso di indicare se i vizi dovuti alla differenza di
misura fra ‘le schiene’ e i ‘davanti’ dei teli erano dovuti all’opera prestata
dalla Gnoato o piuttosto, come risulta dai documenti in atti ed alle (sic)
testimonianze rese dalle signore Gastaldello e Gnoato …” (segue la
trascrizione della deposizione; il periodo resta sospeso).
Deduce, quindi, che la Corte distrettuale ha omesso di spiegare su quali
basi ha ritenuto che le sfilacciature dovessero essere imputabili alle parti
tessute dalla Gnoato e non alla condotta della Lionello. I giudici di merito,
prosegue parte ricorrente, si sono basati esclusivamente sulle testimonianze
rese dai testi Beltrame e Filippin, che incorrendo in palese contraddizione con
i documenti 1, 2 e 3 del fascicolo di parte opposta hanno da una parte
ammesso che i “davanti” (salvo 150) erano stati tessuti dal Maglificio
Lionello, e dall’altra hanno affermato che tutti i capi erano da riparare e che a
ciò aveva provveduto la ditta committente.
Formula, al riguardo, la seguente sintesi finale: “qualora il Giudice di
merito avesse riconosciuto correttamente la vicenda e non avesse omesso di
spiegare la contraddizione relativa all’imputabilità dei difetti al
comportamento del Maglificio, avrebbe conseguentemente riconosciuto la
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2. – Col secondo motivo è dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria

buona fede della Gnoato, il suo corretto adempimento, l’accettazione della
merce da parte del Maglificio e conseguentemente riconosciuto le somme alla
base del decreto ingiuntivo respingendo la domanda dell’opponente”.
2.1. – Anche tale motivo è inammissibile, e ciò per due ragioni.

così come formulato a circoscrivere i limiti della censura, in maniera da non
ingenerare incertezze sul contenuto del ricorso e sulla valutazione della sua
ammissibilità (su tale necessitata modalità di formulazione del motivo ex art.
360, n. 5 c.p.c., vigente l’art. 366-bis c.p.c., cfr. Cass. S.U. n. 20603/07 e
successive conformi, tra cui Cass. n. 8897/08, la quale specifica che
l’indicazione riassuntiva e sintetica della censura costituisce un quid pluris
rispetto all’illustrazione del motivo, allo scopo di consentire al giudice di
valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso). Al contrario, esso
consiste in una sorta di generica polemica che per di più accenna a questioni
nuove (come la buona fede e l’esatto adempimento) rispetto al dibattito svolto
in appello, quale si desume dalla motivazione della sentenza impugnata.
Inoltre, la dedotta imputabilità dei difetti all’opera alla ditta committente
piuttosto che a quella appaltatrice, non è pertinente alla motivazione che la
censura intend,- attaccare in quanto illogica o insufficiente. La Corte
territoriale, invero, ha affermato che i teli erano di misura diversa rispetto al
campione e che presentavano sfilacciature evidenti, secondo quanto riferito
dai testi Pizzolon e Beltrame ed ammesso dalla stessa società appaltatrice, che
aveva accettato la nota di debito.
La censura in esame, invece, introduce una diversa ricostruzione storica
della vicenda, alternativa a quella operata dalla Corte territoriale,
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Il momento di sintesi finale (omologo del quesito di diritto) non è idoneo

evidentemente nell’erronea supposizione che in questa sede se ne possa
apprezzare la fondatezza in punto di fatto.
3. – Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.
1362 e ss. e 2697 c.c. e 116 c.p.c.

ininfluente dal punto di vista giuridico il comportamento delle parti a seguito
della consegna dei capi filati e l’assunzione dell’obbligo da parte del
Maglificio Lionello di ripristinare i teli addebitandone la spesa alla soc.
Gnoato. L’accordo delle parti per cui il committente accettava i teli senza
protestarne i vizi, ma pretendeva uno sconto, e la soc. appaltatrice rinunciava
a pretendere l’intero prezzo, integra gli estremi di un contratto di transazione,
risultante da tu’ documento scritto e ricavabile comunque per fatti
concludenti.
Segue il quesito: “qualora vi siano dei documenti che esprimono la volontà
delle parti in relazione alla definizione dei loro rapporti reciproci, in base
all’art. 1965 e ss. c.c., essi debbono considerarsi rilevanti al fine della
manifestazione dell’accettazione dell’opera e dell’impegno di pagarne il
corrispettivo?”.
3.1. – Anche tale quesito è inidoneo alla sua funzione.
Esso opera un’impropria commistione tra norma di diritto richiamata e
questioni di puro merito; è generico e come tale inintelligibile; collega in
maniera impropria la postulazione di un accordo transattivo con effetti
(accettazione dell’opera e impegno a pagarne il corrispettivo) che semmai
lascerebbero intendere il contrario (vale a dire l’esecuzione del contratto
d’appalto tal quale); e, infine, pecca di autosufficienza insieme col motivo al
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La Corte territoriale, sostiene parte ricorrente, ha errato nel ritenere

quale si connette, perché non riporta esattamente il contenuto dei documenti
in base ai quali si dovrebbe ritenere raggiunto fra le parti un accordo di tipo
transattivo.
4. – In conclusione il ricorso va respinto.

difensiva in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 2.10.2013.

5. – Nulla ;7:r le spese, non avendo la parte intimata svolto attività

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