Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25015 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 16/09/2021), n.25015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8506-2017 proposto da:

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO N 2,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORTENUOVA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA SCHIFFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4944/2016 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dai Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha chiesto

la trattazione della causa in sede di pubblica udienza, ex art. 375

c.p.c., u.c., stante la particolare rilevanza (e frequenza) della

sottesa questione di diritto.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Mediocredito Italiano S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4944/2016 che, decidendo sull’appello relativo al rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale di Bergamo sul diniego di rimborso di quanto versato a titolo di Imu per l’anno 2012 al Comune di Cortenuova in riferimento ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla società City Park S.r.l. (c.d. utilizzatore) con contratto risolto per inadempimento nel 2012, lo ha respinto in conferma della sentenza di primo grado.

1.1. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il soggetto passivo dell’Imu, quale imposta locale di tipo patrimoniale, sia il locatario solo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, poiché ai fini dell’imposta rileva solo la titolarità di un diritto reale sull’immobile e non la mera detenzione di esso, rilevante per la Tasi, quale prelievo fiscale legato alla fruizione dei servizi comunali. Ritiene, inoltre, che solo il legislatore possa individuare la soggettività passiva d’imposta, non potendosi utilizzare le norme di una fonte secondaria come nel caso delle istruzioni per la dichiarazione Imu (D.M. 30 ottobre 2012).

2. Il Comune di Cortenuova si costituisce con controricorso e deposita memoria.

3. Mediocredito Italiano S.p.a., ora incorporata a Intesa San Paolo S.p.a., ricorre con un motivo e deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con l’unico motivo di ricorso, la Società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9 ed della L. n. 147 del 2003, art. 1, comma 672 (legge di stabilità per il 2014), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, considerando erronea la pronuncia impugnata che avrebbe erroneamente affermato che, nell’ipotesi come quella in esame, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini Imu non è il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile al locatore, sulla base di una più recente giurisprudenza di legittimità. A ciò aggiunge che sarebbe possibile applicare analogicamente a detta fattispecie la disciplina dettata in materia di Tasi nella legge di stabilità per il 2014 già citata.

4.1. Il motivo è infondato.

5. La questione riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’Imu per un bene immobile concesso in locazione finanziaria nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale a cui non fa seguito la restituzione del bene da parte dell’utilizzatore. Il problema che conseguentemente si pone è se la cessazione di efficacia del contratto senza la restituzione dell’immobile nella disponibilità del locatore consenta comunque di trasferire la titolarità passiva del rapporto fiscale in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede il bene, ovvero permanga all’utilizzatore che ancora materialmente ne dispone.

5.1. La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 la quale dispone: “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9 soggetto passivo dell’imposta municipale unica (Imu), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (Tasi), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249, 13793 del 2019 e 28250 del 2020). In particolare, la n. 29973 del 2019 affronta il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019, citata dal ricorrente.

La L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, (legge di stabilità per il 2014) secondo cui “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna” è applicabile solamente alla Tasi, non potendo essere analogicamente estesa anche all’Imu, poiché il comma 703 della stessa legge precisa che “l’istituzione dell’Iuc (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per applicazione dell’Imu”, nonché per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame. L’Imu, infatti, è un’imposta di natura prettamente patrimoniale per la quale l’individuazione del soggetto passivo fa riferimento ad una nozione di possesso civilistica per cui ciò che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9 stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti, perciò in dette ipotesi rileva la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi, invece, è un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile. Anche in punto di mancanza di identità tra i due tributi le recenti pronunce della Cassazione sopra menzionate (tra cui Cass. n. 13793 del 2019) hanno fatto chiarezza escludendo sia l’applicazione all’Imu della normativa della Tasi, riferita a un diverso tributo, sia la valenza interpretativa della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 6.72, (cfr. Cass. n. 6664 del 2020, par. 2.7, 2.8 e 2.9).

Nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale si è attenuta ai suddetti principi affermando che per l’Imu, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisiva la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va rigettato e va disposta la compensazione delle spese dei giudizi dei gradi di merito e di legittimità in virtù del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sopra indicato in data successiva al ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per (Ndr: testo originale non comprensibile) da parte del ricorrente principale (Ndr: testo originale non comprensibile) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 2 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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