Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25015 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 07/10/2019), n.25015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

M.O., nato a (OMISSIS) (Gambia), l'(OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso l’avv.

Luciano Natale Vinci, rappresentato e difeso, per procura in calce

al ricorso, dall’avv. Giuseppe Mariani (p.e.c.

avv.marianigiuseppe.pec.it);

(ammesso p.s.s. Delib. 19 gennaio 2018, ord. Avv. Potenza);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale;

– intimato –

avverso la sentenza n. 302/2017 della Corte di appello di 2019

Potenza emessa il 26 aprile 2017 e depositata il 9 giugno 2017 R.G.

n. 624/2016;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. Il sig. M.O., cittadino del Gambia, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale esponendo di essere fuggito dal proprio paese insieme alla sorellina per sfuggire alle minacce e aggressioni dei suoi compaesani che volevano sottoporre a infibulazione la bambina; di essersi recato quindi in Senegal e successivamente in Libia dove la sorella è morta e da dove ha riparato in Italia in seguito alla guerra civile.

2. In seguito al diniego del riconoscimento da parte della Commissione territoriale di Salerno il sig. M.O. ha proposto ricorso al Tribunale di Potenza che lo ha respinto.

3. La Corte di appello di Potenza con sentenza n. 302/2017, dopo aver rilevato il difetto di specificità dell’appello, sostanzialmente riproduttivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha respinto nel merito il gravame rilevando nella narrazione del richiedente asilo una contraddizione grave sulle circostanze dell’espatrio tale da far ritenere che la sua sia stata una migrazione almeno originariamente basata su motivazioni economiche di ricerca di lavoro all’estero e nello stesso tempo ha escluso la sussistenza di ragioni attuali giustificative della protezione umanitaria.

4. Ricorre per cassazione M.O. proponendo tre motivi di impugnazione.

5. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

6. Con il primo motivo di ricorso si contesta la affermata inammissibilità dell’appello sulla protezione internazionale. Il motivo deve ritenersi inammissibile perchè la Corte di appello ha deciso nel merito rigettando il ricorso.

7. Il secondo motivo contesta, con censure sostanzialmente di merito, la mancata concessione della protezione internazionale e di quella umanitaria.

8. Il motivo è infondato per ciò che concerne la dedotta violazione di norme che non viene in realtà argomentata se non con una riesposizione dei fatti di cui si chiede sostanzialmente una nuova e contrastante valutazione rispetto a quella della Corte di appello che ha speso una motivazione articolata sia sulla credibilità del ricorrente sia sulla situazione attuale del paese di provenienza. Infine la Corte distrettuale ha rimarcato la mancanza di ragioni attuali per concedere la cd. protezione umanitaria.

9. Il terzo motivo censura la revoca del patrocinio a spese dello Stato da parte della Corte di appello.

10. Il motivo è infondato. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione stesso D.P.R. ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (cfr. Cass. civ. sez. I n. 32028 dell’11.12.2018, sez. III n. 3028 dell’8.2.2018, sez. II n. 29228 del 6.12.2017, sez. VI-2 n. 7191 del 13.4.2016).

11. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater in relazione alla successiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato il 18 gennaio 2018 dal C.O.A. di Potenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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