Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25015 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25015 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ERBAGGIO COSTRUZIONI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv.

Antonio Gallucci e

Matteo Lucci, per legge domiciliata presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;

ricorrente

contro
AUTIERI Antonietta, TORINO Vittoria e TORINO Paola, tutte eredi di TORINO Antonio, rappresentate e difese, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Roberto
De Tilla, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via S.
Nicola da Tolentino, n. 50;

Data pubblicazione: 06/11/2013

- controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2829
del 14 settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubbli-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. – Con atto di citazione del 10 giugno 2000, Antonio Torino, premesso di avere acquistato in data 23 novembre 1992
dalla società Erbaggio Costruzioni a r.l. l’abitazione unifamiliare sita in Pozzuoli alla via Monterusso, n. 5-bis, costruito dalla stessa società Erbaggio, denunciò di non avere
potuto usufruire dell’impianto di riscaldamento realizzato, in
detta abitazione, dalla impresa costruttrice e che anzi, a
causa del cattivo funzionamento dello stesso, si erano prodotte nel tempo vistose macchie di umidità sulle pareti
dell’immobile; chiese pertanto che l’adito Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, condannasse la convenuta
alla eliminazione degli inconvenienti lamentati e alla messa
in opera di impianto perfettamente funzionante e a regola
d’arte, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, da
quantificarsi a mezzo di c.t.u.

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ca del l ° ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

La convenuta rimase contumace.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 27 novembre 2002,
rigettò la domanda, affermando che all’attore non competeva
alcuna azione nei confronti della società costruttrice

to un accordo tra le parti per l’installazione dell’impianto
termico o per l’esecuzione di opere nell’immobile in questione.
2. – In accoglimento dell’appello proposto da Antonietta
Autieri, da Vittoria Torino e da Paola Torino, eredi di Antonio Torino, deceduto successivamente al deposito della sentenza di primo grado, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza
depositata il 14 settembre 2006, in riforma della impugnata
decisione ha condannato la società Erbaggio Costruzioni al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro
16.833,81, oltre svalutazione secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di deposito della relazione del c.t.u. ed
interessi legali dalla domanda sulla somma annualmente rivalutata, e posto a carico della medesima le pese del doppio grado.
2.1. – Ritenuto ammissibile il gravame per essere stata
raggiunta, attraverso la documentazione prodotta (certificato
di morte, denuncia di successione e stato di famiglia) e, soprattutto, in ragione della tardiva contestazione della controparte, la prova della qualità di eredi in capo alle appel-

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dell’immobile per i vizi dell’opera, in quanto non vi era sta-

lanti, la Corte di Napoli ha rilevato che l’azione proposta
dal Torino andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1669 cod.
civ., sicché – una volta dimostrata la completa inefficienza
dell’impianto di riscaldamento, risultante dalla eseguita con-

grave carenza strutturale dell’immobile compravenduto – doveva
essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
L’azione proposta – ha proseguito la Corte territoriale non poteva essere vanificata dalla eccepita prescrizione, essendo emerso dalla assunta prova testimoniale che la società
costruttrice riconobbe l’esistenza dei vizi e si Impegnò ad
eliminare tali inconvenienti, eseguendo interventi vari che
però non sortirono l’effetto sperato, non trattandosi soltanto
di difficoltà nella posa in opera dell’impianto di riscaldamento, ma di carenze strutturali inerenti alla stessa costruzione dell’immobile.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello la Erbaggio Costruzioni ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 ottobre-7 novembre 2007, sulla base di
cinque motivi.
Le intimate hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
l. – Il primo motivo (travisamento delle risultanze pro-

cessuali e della difesa della ricorrente; omessa, incerta, in-

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sulenza tecnica d’ufficio, che ne ravvisava la causa in una

sufficiente e contraddittoria motivazione; violazione di norme
di legge) lamenta che la Corte d’appello abbia riconosciuto la
legittimazione attiva delle appellanti ritenendo raggiunta la
loro qualità di eredi in base alla produzione del certificato

civile relativo allo stato di famiglia di Antonietta Autieri,
nonostante tale documentazione sia stata depositata soltanto
all’udienza del 6 aprile 2006, quando la causa è stata riservata per la sentenza, e avendo precedentemente la società Erbaggio dichiarato di non accettare il contraddittorio. La censura è accompagnata dai seguenti quesiti: “se risultano depositati agli atti di causa i documenti dai quali risulti la legittimazione attiva delle appellanti”; “se la parte appellante
avesse o meno la facoltà di produrre i documenti dopo la remissione della causa al collegio”; “se la produzione di documenti in appello è consentita solo in Limine litis”.
1.1. – Il motivo è infondato, muovendo da un’erronea premessa in punto di fatto.
In primo luogo, infatti, non vi è stata nessuna tardiva
produzione della documentazione attestante la qualità di eredi
legittime delle appellanti, giacché tanto il certificato di
morte di Antonio Torino quanto il certificato di stato di famiglia sono stati depositati in data 15 dicembre 2003,
all’atto della costituzione delle appellanti, come risulta dal

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dell’avvenuto decesso di Antonio Torino e dell’atto di stato

timbro e dalla sottoscrizione apposti dal funzionario di cancelleria sul foliario degli atti delle appellanti.
D’altra parte, costituendosi in giudizio con la memoria in
data 26 febbraio 2004, la società Erbaggio non ha mosso alcuna

bensì, dichiarato di non accettare il contraddittorio, ma per
altre ragioni, legate alle supposte domande nuove che con
l’atto di gravame controparte avrebbe tentato di introdurre
per la prima volta.
2. – Il secondo motivo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) pone i seguenti quesiti: “dica la Corte se i giudici di appello abbiano attribuito
alla c.t.u. un valore probatorio che la stessa non può avere,
attesa la totale mancanza di motivazione ed attesa la sua totale contraddittorietà”; “dica la Corte se la relazione di
c.t.u. è giunta a conclusioni illogiche e non richieste
nell’incarico conferito”; “dica la Corte che la c.t.u. non può
assurgere a dignità di prova, essendo essa unicamente di ausilio per il giudicante e dovendosi essa unicamente limitare ad
una rappresentazione dello stato dei luoghi”.
2.1. – La censura è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto che la conclude. La sintesi interrogativa finale, infatti, non indica in quali parti la relazione del

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contestazione alla qualità di eredi delle appellanti, avendo,

c.t.u. sarebbe mancante di motivazione o contraddittoria o illogica, né dove sarebbe configurabile un superamento, da parte
del consulente tecnico, dei limiti dell’incarico e del quesito
conferitogli. Il quesito di diritto si risolve in un’astratta

di cui si discute, e, non rapportandosi alla vicenda dedotta
in lite, non consente l’individuazione effettiva, e non meramente retorica, di una quaestio luris sulla quale il giudice
di legittimità sia chiamato a pronunciarsi.
E’ comunque erronea la tesi secondo cui il compito del
consulente tecnico dovrebbe limitarsi ad una mera rappresentazione dello stato dei luoghi, ben potendo l’incarico conferitogli comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e alla quantificazione dei danni relativi all’oggetto
dell’indagine.
3. – Con il terzo mezzo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) si chiede a questa Corte di stabilire “se nel corso dei due giudizi che ci occupano
vi è stata l’introduzione di domande nuove ed in caso affermativo se ciò è consentito in appello” e “se il giudice può sostituirsi alla parte riqualificando una domanda dettagliatamente proposta (nel caso che ci occupa l’attore ha sempre in-

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petizione di principio, generica ed avulsa dalla fattispecie

dicato la società convenuta nella sua qualità di costruttrice)”.
3.1. – Il motivo – che pure presenta un quesito assolutamente generico – è infondato.

di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall’art. 1669 cod. civ., può essere esercitata non solo
dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente
contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la
propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una
posizione di diretta responsabilità nella costruzione
dell’opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali,
al di fuori dell’ipotesi di rovina o di evidente pericolo di
rovina, pur senza influire sulla stabilità dell’edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento,
la funzionalità o l’abitabilità del medesimo (tra le tante,
Cass., Sez. Il, 16 febbraio 2012, n. 2238).
E nella specie l’attore, sin dall’atto di citazione, ha
dedotto non solo di avere acquistato l’immobile dalla società
Erbaggio Costruzioni, ma che la convenuta aveva provveduto alla costruzione dell’immobile e che questo presentava vizi e
difetti così estesi (riguardanti il malfunzionamento
dell’impianto di riscaldamento e la presenza di vistose macchie di umidità sulle pareti dell’appartamento) da rendere

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E’ infatti principio costante quello secondo cui l’azione

”difficile persino la vivibilità degli ambienti”: sicché correttamente il giudice del merito ha inquadrato l’azione promossa nell’ambito della garanzia di cui all’art. 1669 cod.
civ.

Il quarto motivo (travisamento del fatto, travisamen-

to delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) interroga questa Corte
sul “se nel caso di specie la Corte d’appello di Napoli ha deciso ultra petituzie e “se è consentito al giudice di decidere
ultra petitum”.

4.1. – La censura è inammissibile perché il quesito di diritto che la conclude è assolutamente privo di riferimenti alla fattispecie concreta e si risolve in un mero interpello
della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio e della doglianza così come illustrata nello svolgimento del motivo.
5. – Il quinto motivo (travisamento del fatto, travisamento delle risultanze processuali e delle difese della ricorrente, omessa, incerta, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione di norma di legge) lamenta (a) che la sentenza impugnata non conterrebbe “gli elementi necessari e sufficienti a determinare la data di deposito della relazione di
c.t.u. ed il relativo costo” e (b) che, “in mancanza di speci-

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fica prova”, abbia “liquidato il danno da svalutazione monetaria in aggiunta agli interessi legali”.
5.1. – Il motivo è infondato:
– quanto alla censura

sub (a),

perché, nel procedere

elementi – nella specie, il deposito della relazione del
c.t.u., avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data
8 luglio 2002, e l’importo della liquidazione delle competenze
effettuata in favore del consulente – assunti dal giudice come
certi e oggettivamente già determinati, in quanto risultanti
dagli atti del processo;
– quanto alla censura sub (b), perché la somma liquidata a
carico del costruttore a titolo di risarcimento del danno

ex

art. 1669 cod. civ. ha ad oggetto un debito di valore che, non
essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass.,
Sez. n, 4 gennaio 1993, n. 13; Cass., Sez. n, 23 maggio
2000, n. 6682; Cass., Sez. Il, 15 novembre 2006, n. 24301).
6. – IL ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalle con-

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all’interpretazione della sentenza, occorre tenere conto degli

troricorrenti, che liquida in complessivi euro 3.700, di cui
euro 3.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il l ° otto-

bre 2013.

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