Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25014 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 07/10/2019), n.25014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

C.E., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in

calce al ricorso, dall’avv. Luigi Antonangeli che dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al ricorso alla p.e.c.

avvluigiantonangeli.cnfpec.it e al fax n. 085/4223589;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1533/27 della Corte di appello di L’Aquila

emessa il 5 luglio 2017 e depositata il 14 agosto 2017 R.G. n.

1533/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La sig.ra C.E. ha proposto domanda di rimborso delle spese straordinarie da lei esclusivamente sostenute per il figlio per un ammontare di 10.060 Euro

2. Il Tribunale di Pescara ha accolto parzialmente la domanda respingendola quanto alle spese non straordinarie (come quelle per l’acquisto di abbigliamento, materiale di cancelleria, ecc.) e in parte quanto alle spese non concordate, in relazione all’esistenza di un accordo fra i coniugi, in sede di separazione, circa la necessità del preventivo accordo sulla spesa da effettuare, salvo i casi in cui le spese avrebbero presentato il carattere della necessarietà e dell’urgenza. In tal modo il Tribunale è pervenuto a una quantificazione complessiva inferiore a quella di 3.607 Euro che il sig. R. si era dichiarato disposto a rimborsare e pertanto, ritenendo che rispetto a tale ultima somma fosse stato comunque espresso un consenso anche per una parte delle spese non concordate, ha accolto la domanda nella misura riconosciuta di 3.607 Euro.

3. Ha proposto appello la sig.ra C. evidenziando che il R. non aveva mai dato risposta alle missive con le quali erano state elencate le spese manifestando in tal modo un consenso implicito alla loro effettuazione e al loro rimborso pro quota. Inoltre ha rilevato l’appellante che le contestazioni del R. erano generiche (per ciò che concerne gli anni dal 2012 al 2015) o infondate (per ciò che concerne il 2011) perchè pretendevano di attribuire rimborsi relativi a periodi precedenti a spese mai rimborsate. Il sig. R. ha contestato di aver ricevuto comunicazioni preventive delle spese e di aver prestato il proprio consenso sia pure implicitamente.

4. La Corte di appello ha respinto il gravame con condanna alle spese del giudizio di appello liquidate in 3.200 Euro.

5. Propone ricorso per cassazione C.E. affidandosi a tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva: a) omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3 o 4, in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.; c) violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e/o 4, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.

6. Non svolge difese il sig. R.N..

Diritto

RITENUTO

CHE:

7. Il primo motivo è inammissibile perchè non risponde ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014). Infatti il nuovo testo di questa disposizione prevede esclusivamente il ricorso per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Le Sezioni Unite nel 2014, e la giurisprudenza successiva (fra le molte, Cass. civ. sez. III, n. 9253 dell’11 aprile 2017) hanno chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369, comma 2 c.p.c., n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Proposta inammissibilità del ricorso non vi è attinenza alla ratio decidendi; l’esercizio del potere discrezionale nella liquidazione delle spese non è sindacabile nel giudizio di legittimità. Nella specie la ricorrente deduce non un fatto storico oggetto di mancato esame ma la qualificazione del comportamento della controparte come consenso tacito. Si tratta evidentemente di una valutazione giuridica che peraltro è stata compiuta dalla Corte di appello sia pure in termini non condivisi dalla odierna ricorrente.

7. Anche il secondo motivo deve dichiararsi inammissibile perchè consiste in una diversa valutazione, rispetto a quella della Corte di appello, circa l’effettività e il contenuto della contestazione da parte del R. del diritto della C. a ottenere il rimborso di una specifica parte delle spese. Va a questo proposito ribadito che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 24298 del 29 novembre 2016).

9. Il secondo motivo di ricorso censura invece la decisione impugnata con una generica e inammissibile deduzione di violazione o falsa applicazione di legge mentre in realtà vuole solo prospettare nuovamente e contraddittoriamente l’inesistenza e nello stesso tempo la genericità della contestazione espressa da parte del R. nel corso del giudizio circa il suo diritto al rimborso. Contestazione che è stata ritenuta esplicitamente dalla Corte di appello non solo sussistente e tempestiva ma anche specifica come può evincersi dalla lettura della motivazione.

10. Con il terzo motivo di ricorso viene censurata la decisione della Corte di appello relativa alle spese sotto tre differenti profili. L’applicazione di uno scaglione superiore a quello corrispondente al valore del decisum. La liquidazione di compensi non dovuti, dato che l’attività difensiva in appello del sig. R. era consistita esclusivamente nella costituzione in giudizio e nella partecipazione a due udienze. L’erronea dichiarazione dell’obbligo dell’appellante di pagare in favore dell’erario un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, nonostante la controversia sia esente dal contributo unificato vertendo in materia relativa ai minori.

11. La prima censura è infondata. Il valore della controversia nella fase di appello doveva identificarsi con la richiesta della odierna ricorrente di accogliere la sua domanda anche per la parte del credito non riconosciuto in primo grado, corrispondente alla differenza fra la originaria domanda di Euro 10.060,42 e il credito riconosciuto come fondato in primo grado pari a Euro 3.607,90 e con il decisum in appello che ha investito tale differenza (cfr. Cass. civ. S.U. n. 19014 dell’11 settembre 2007 e Cass. civ. sez. VI-5, n. 27274 del 16 novembre 2017).

12. Le altre due censure sono fondate vertendo sull’effettiva consistenza dell’attività difensiva svolta che non è stata tenuta in conto dalla Corte di appello e sulla esclusione della presente controversia, relativa a materia concernente i minori, dalla norma relativa all’applicazione del cd. doppio contributo.

13. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile quanto ai primi due motivi e accolto per ciò che concerne le due ultime censure contenute nel terzo motivo. Va pertanto rideterminata la somma spettante a titolo di onorari per il giudizio di appello in complessivi Euro 1.100.

14. In considerazione dell’esito del giudizio di cassazione le spese devono gravare sul R. nella misura di un terzo restando compensate per la parte residua.

15. Non si applica alla controversia il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per essere il processo esente in quanto relativo a materia concernente i minori.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida gli onorari relativi al giudizio di appello in 1.100 Euro. Compensa per due terzi le spese del giudizio di cassazione e condanna l’intimato al pagamento della residua quota pari a 1.000 Euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, per essere il processo esente dall’applicazione del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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