Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25014 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 25014 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. R.g. 17875/11 proposto da:

Paolo MANFREDI (c.f.: MNF PLA 61T21 A944Z):,

Michele MANFREDI ( c.f. MNF MHL 63B23 A944D);
Anna Maria BORRI ved. MANFREDI ( BRR NMR 24E60 A944C)
Parti tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Faldella ed Alessandro Bozza ;
elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via Nazionale n. 204,
giusta procura in calce al ricorso
– Ricorrenti—

Contro
Bruno ARCANGIOLINI (c.f.: RCN BRN 47M30 A944U);
Daniela SANTI (

SNT DNL 55M59 G566T)

parti rappresentate e difese , in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli
avv.ti Pietro Torricelli e Franco Sabatini ed elettivamente domiciliate presso lo studio del
secondo in Roma, viale Gorizia n.14
– Controricoricorrenti —

contro la sentenza n. 273/2011 della Corte di Appello di Bologna, depositata il 21
febbraio 2011 e notificata il 27 aprile 2011.
//40~144.4

Data pubblicazione: 06/11/2013

Udito l’avv. per le parti ricorrenti, l’avv. Alessandro Bozza Venturi, che ha
concluso perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o
l’estinzione del procedimento a seguito di rinunzia del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RILEVATO
che H Tribunale di Bologna, con sentenza del marzo 2006, respinse la domanda
proposta da Michele Manfredi; Anna Maria Borri ved. Manfredi e da Paolo Manfredi,
diretta ad ottenere la demolizione di porzioni di edificio erette dai confinanti Bruno
Arcangiolini e Daniela Santi a distanza riferita non legale dal confine , avendo
identificato la linea confinaria — in accoglimento della domanda di regolamento di
confini proposta in via riconvenzionale da questi ultimi- in quella corrente
parallelamente al confine catastale, alla distanza di cinque metri dalla facciata di
entrambi gli edifici innalzati sui fondi di rispettive proprietà;
che i Manfredi/Borri proposero appello lamentando l’erronea valutazione degli atti di

frazionamento allegati ai rispettivi rogiti di acquisto e la non condivisibile
interpretazione delle emergenze di causa;
che La Corte di Appello di Bologna , pronunziando sentenza n. 273/2011, respinse il
gravame;
che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i Manfredi/Borri, sulla
base di sette motivi di annullamento, cui hanno risposto con controricorso gli
Arcangiolini/ Santi;
che con nota di deposito del 24 settembre 2013 è stato prodotto atto di rinunzia al
ricorso intestato ai ricorrenti e sottoscritto, oltre che dai predetti, per accettazione della
rinunzia, dai contro ricorrenti, e dai rispettivi procuratori;
che il procuratore delle parti ricorrenti , alla pubblica udienza del 26 settembre 2013, ha
insistito per la estinzione del giudizio;

_

2

_

Aurelio Golia che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.

RITENUTO
Che si sono realizzati i presupposti previsti dagli artt. 390 e 391 cpc per la declaratoria
di estinzione del giudizio;
che le spese vanno compensate tra le parti, giusta la indicazione contenuta nell’atto di

“parziale” delle medesime, senza specificazione della percentuale a carico di ciascuna
parte-

P.Q.M.
La Corte
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensate le spese.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

rinunzia — così dovendosi interpretare la congiunta volontà di compensazione

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