Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25013 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 09/11/2020), n.25013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12206/2017 R.G. proposto da:

PARROCCHIA SS. REDENTORE DI ARBOREA, in persona del Parroco,

rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Oppo, con domicilio eletto

in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l’avv.

Maurizio Barrella.

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’avv. Giovanna Maria Urru, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Aulo Plauzio n. 5, presso l’avv. Francesco Cutrona.

– controricorrente –

avverso la sentenza del tribunale di Oristano n. 173/2017, depositata

in data 1.3.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

16.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 33/2013, il Giudice di pace di Terralba ha accolto l’opposizione proposta dalla Parrocchia del SS. Redentore di Arborea, annullando la sanzione irrogata con verbale n. (OMISSIS), per violazione dei limiti di velocità, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8.

Su appello del Comune di Arborea, il tribunale ha integralmente riformato la decisione.

Dopo aver dato atto che la violazione non era stata contestata immediatamente (perchè accertata mediante un’apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità, ai sensi dell’art. 210 C.d.S., comma 1 bis, lett. f)), il giudice d’appello ha ritenuto insussistente la violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 3, affermando che l’accertamento era stato svolto dagli organi di polizia e che, dall’esame del testo della convenzione del 29.8.2007 tra il Comune e la Project Automation s.p.a., società noleggiatrice delle apparecchiature impiegate per l’accertamento della violazione, risultava che quest’ultima era stata chiamata a effettuare la raccolta e l’indicizzazione dei dati, mentre la verifica, l’esame e la valutazione dei dati stessi erano riservati alla Polizia.

Dichiarata l’inammissibilità di tutte le contestazioni non sollevate con l’opposizione (poichè proposte solo nelle note autorizzate nel corso del giudizio di primo grado), e respinta l’eccezione di nullità del provvedimento per difetto di sottoscrizione (trattandosi di copia meccanizzata dell’originale del provvedimento sanzionatorio), la sentenza ha infine escluso che la violazione dovesse esser contestata immediatamente, ritenendo provato il corretto funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità (denominata Traffiphot IIISR-Photo R&V), regolarmente omologata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottoposta a verifica e taratura il 3.6.2008, pochi mesi prima dell’accertamento dell’infrazione.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Parrocchia del SS. Redentore di Arborea, con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Arborea resiste con controricorso e con memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve respingersi l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancanza dell’attestazione di conformità al documento digitale, allegato al messaggio di posta elettronica notificato a mezzo PEC, della copia cartacea della sentenza e della relativa relata di notifica. La copia della sentenza impugnata reca, in calce, l’attestazione di conformità all’originale apposta dalla cancelleria, mentre, riguardo al deposito della notifica, essendo tale adempimento finalizzato a verificare la tempestività del ricorso, ogni controllo appare superfluo, dato che il ricorso è stato notificato – in data 29.4.2017 – nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della pronuncia di appello, risalente al giorno 1.3.2017.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11, 12 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, nonchè il difetto di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che il tribunale abbia respinto l’eccezione di nullità del contratto di noleggio degli impianti di rilevazione della velocità, sebbene il servizio fosse stato completamente esternalizzato alla società privata, con previsione di un corrispettivo calcolato a percentuale sui proventi delle multe e con attribuzione all’impresa appaltatrice dei compiti di accertamento delle violazioni, riservando all’amministrazione – in palese violazione di legge – solo il potere di validare i dati.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 97 Cost., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, art. 142 e c.P.R. n. 495 del 1992, art. 45, comma 6, 142, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto che la società affidataria del servizio di noleggio potesse procedere alla verifica periodica di taratura e funzionalità delle apparecchiature impiegate, benchè quest’ultima avesse interesse a che fosse comminato il maggior numero di sanzioni, essendole attribuita una percentuale rilevante delle somme incassate, a tale titolo, dall’amministrazione.

Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11, 12 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, nonchè l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza erroneamente ritenuto che la società privata fosse titolare, in base al contratto, di mere funzioni sussidiarie e strumentali e non dello stesso accertamento delle violazioni, riservato per legge all’amministrazione.

3. I tre motivi, che vertono su questioni connesse che vanno trattate congiuntamente, sono infondati.

Il tribunale, esaminata la disciplina che regolamenta l’accertamento delle infrazioni in tema di superamento dei limiti di velocità mediante apparecchiature elettroniche, ha correttamente evidenziato che l’attività di accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione, potendo essere delegati ai privati i soli servizi di carattere meramente strumentale, diretti a procurare i mezzi necessari al funzionamento dei servizi di polizia stradale.

La sentenza ha anche sottolineato che l’accertamento è un atto dall’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale (ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video) dei dati, osservando che anche nel caso in esame – la Polizia comunale aveva proceduto ad effettuare la lettura del supporto informatico ed aveva redatto il verbale contenente i dati rilevati dall’apparecchiatura di controllo (cfr. sentenza, pag. 11).

L’individuazione dei compiti demandati alla società privata appare logicamente motivata sulla scorta di quanto previsto contratto di affidamento, il quale, all’art. 4, disponeva che l’affidataria dovesse provvedere allo svolgimento di ogni attività necessaria per la installazione e la funzionalità delle apparecchiature, al controllo e alla verifica periodica del loro corretto funzionamento, alla raccolta dei dati per l’accertamento delle violazioni rilevate dalle apparecchiature, alla “messa a disposizione ed installazione, in comodato d’uso gratuito, di un apposito software e del relativo hardware, per la visura, validazione, importazione e gestione delle immagini, attività, queste ultime, svolte tramite l’utilizzo della postazione in uso esclusivo della Polizia locale, situata presso la sede del servizio.

Secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6, della convenzione, “dalla data di sottoscrizione dei verbali di collaudo, la Polizia Locale avrebbe assunto la piena disponibilità, la diretta gestione e vigilanza dei dispositivi e delle relative apparecchiature a norma delle vigenti disposizioni di legge e delle circolari ministeriali e prefettizie in materia, con conseguente esclusività della Polizia Locale stessa delle procedure di validazione e verbalizzazione degli accertamenti”. La convenzione riservava – dunque – all’amministrazione la valutazione delle risultanze acquisite e il riscontro della sussistenza delle violazioni (cd. validazione), ossia i poteri di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, non già la sola formale approvazione di eventuali determinazioni assunte, in proposito, dall’impresa affidataria, del tutto priva di competenze in materia.

3.1. In tale contesto nessun rilievo poteva assumere la prevista erogazione, in favore dell’impresa privata, di un corrispettivo a percentuale sulle somme provenienti dalla riscossione delle sanzioni o l’eventuale nullità della convenzione.

Giova ribadire che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è consentito sindacare la legittimità del provvedimento, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo si ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione (Cass. 21173/2006; Cass. 116/2007; Cass. 1742/2013).

Tuttavia, come già affermato da questa Corte, nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l’amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata all’utente della strada, e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi.

L’eventuale invalidità del contratto non si riverbera – quindi – sulla legittimità della sanzione (Cass. 22715/2016).

3.2. Quanto alla validità della delega, conferita all’impresa affidataria, dei compiti di controllo periodico della funzionalità delle apparecchiature, la censura non risulta specificamente dedotta nel giudizio di merito ed inoltre si risolve nella prospettazione di una ragione di inattendibilità degli accertamenti sganciata dalla stessa deduzione di specifiche carenze nel procedimento di verifica o dall’evidenziazione di malfunzionamenti degli strumenti impiegati, risultando indebitamente enfatizzata l’asserita sussistenza di un conflitto di interesse in capo all’impresa stessa, senza considerare che il controllo di funzionalità si esaurisce in una mera operazione tecnica priva di discrezionalità, affidata a soggetti espressamente abilitati, in quanto ritenuti in possesso delle relative competenze tecniche, senza che, in proposito, sia ammissibile alcun sindacato. Una volta effettuate le verifiche di corretto funzionamento delle apparecchiature, consegue, per i rilievi eseguiti, un’efficacia probatoria superabile solo quando sia accertato in concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un eventuale difetto di costruzione, installazione o funzionamento (Cass. 18354/2018).

4. Il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11, 12, art. 200, comma 3, art. 201, comma 3 e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, artt. 148 e 149 c.p.c., artt. 2669 e 2700 c.c., nonchè l’omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza ritenuto valida la notifica del verbale, sebbene non effettuata a mezzo degli organi che espletano il servizio di polizia stradale.

Secondo la ricorrente, la notifica era stata – difatti – eseguita da dipendenti della società appaltatrice, senza osservare le formalità di cui alla L. n. 890 del 1982, senza indicazione del luogo e della data di consegna del verbale e con il rilascio di copia non autenticata e non sottoscritta da un soggetto legittimato.

Il motivo è inammissibile poichè solleva una questione nuova, che non trova menzione nella sentenza impugnata e che non risulta proposta nell’atto di opposizione, ove era stata eccepita la nullità della notifica solo per mancanza della sottoscrizione dell’agente accertatore sulla copia del verbale redatto con sistemi meccanizzati (cfr. ricorso in opposizione, pag. 2).

5. Il quinto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 2, 12, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, nonchè il difetto di motivazione in ordine ad un documento decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, contestando al tribunale di aver ritenuto che le violazioni in tema di limiti di velocità potessero essere rilevate con apparecchiature automatiche su tutto il territorio comunale e non solo sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade a scorrimento veloce.

Anche tale motivo è inammissibile, poichè – come ha dato già atto la sentenza impugnata – la questione non era stata sollevata nell’atto di opposizione ed è stata dichiarata inammissibile, per cui il tribunale l’ha esaminata nel merito solo per completezza argomentativa (sentenza pag. 21).

Con la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello, il giudice aveva esaurito la potestas iudicandi, sicchè la ricorrente non ha interesse ad impugnare le statuizioni di merito, insuscettibili di passare in giudicato (Cass. 11675/2020; Cass. 30393/2017; Cass. 17004/2015), potendo dolersi in cassazione solo della statuizione in rito, denunciandone l’erroneità sul presupposto della tempestiva deduzione, già nell’atto di opposizione, del motivo ritenuto tardivamente sollevato.

In mancanza, la censura deve ritenersi preclusa.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 680,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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