Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25012 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25012

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6949-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8212/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2011 R.G.N. 9912/07.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposta al primo dei contratti stipulati tra V.I. e Poste Italiane s.p.a., avente decorrenza dal 10.12.2001 al 31.1.2002, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la società convenuta condannata alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla messa in mora fino all’effettivo ripristino;

1.1. che, in particolare, il giudice d’appello, premesso che l’apposizione del termine ai contratti inter partes, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, era stata giustificata dal ricorrere di “esigenze tecniche, organizzative e produttive sulla struttura operativa presso la quale viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie”e “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lazio assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 1.10.2003 al 15.1.2004” con applicazione presso l’UDR (OMISSIS), ha ritenuto che la causale indicata fosse priva della necessaria specificità, non contenendo alcun puntuale riferimento alla situazione concreta dell’ufficio e/o dell’area geografica di temporanea destinazione della lavoratrice ma, soprattutto, perchè, disordinatamente e contraddittoriamente agganciava l’assunzione a termine a non meglio precisate ragioni organizzative ed al generico maggior carico di lavoro in occasione delle feste natalizie;

1.2. che la società appellante, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrate la esistenza di esigenze come genericamente indicate ed il rapporto di derivazione causale dell’assunzione a tempo determinato scaturita da tali esigenze, in quanto altrimenti non fronteggiabili con l’impiego di personale fisso, spettando pur sempre a chi invochi la legittimità della stipulazione di un contratto dimostrarne la correlazione con le ragioni concrete riflettenti la clausola generale di ammissibilità;

1.5. che alle circostanze oggetto di prova era rimasto estraneo ogni riferimento alla posizione della parte appellata;

1.6. che alla nullità del termine conseguiva la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato il quale, in assenza di valido atto risolutorio, deve ritenersi giuridicamente proseguito nell’attualità e che in relazione alle conseguenze risarcitorie trovavano applicazione i criteri generali;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di cinque motivi;

3. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. cit., dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e sgg. degli artt. 1325 c.c. e sgg., censurando la decisione per avere affermato la genericità delle ragioni poste a fondamento dell’assunzione a termine;

2. che con il secondo motivo ha dedotto omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dalla idoneità della compresenza in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto;

3. che con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, art. 2697 c.c., artt. 115116,244,253 e 421 c.p.c., censurando la decisione per avere posto a carico della parte datoriale la prova delle esigenze giustificative del termine, onere che alla stregua del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4doveva ritenersi limitato alla sola ipotesi di proroga dell’originario contratto a termine;

4. che con il quarto motivo ha dedotto erronea e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, rappresentato dalla omessa considerazione della deposizione resa nel corso del giudizio di primo grado dal teste I.P., il quale aveva confermato la esigenza della presenza di un maggior numero di dipendenti in ragione del maggior traffico postale connesso al periodo natalizio;

5. che con il quinto motivo ha dedotto violazione e ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,12191223,2094,2099 e 2697 c.c. censurando la decisione per avere, in violazione dei principi in tema di corrispettività della retribuzione il risarcimento del danno e chiesto l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

6. che il primo motivo di ricorso è infondato;

6.1. che deve, infatti, osservarsi che con l’utilizzo del termine “specificate” di cui all’art. 1 D.Lgs. cit., il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Cost. 14 luglio 2009 n. 214; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576; id. 16 novembre 2010, n. 23119).

6.2. che la Corte territoriale ha rilevato che nel contratto stipulato inter partes si motivava l’assunzione a tempo determinato con il richiamo ad “esigenze tecniche, produttive ed organizzative correlate al maggior traffico natalizio” ma che la specificità della formulazione era solo apparente in quanto non conteneva alcun puntuale riferimento alla situazione concreta dell’ufficio e/o dell’area geografica di temporanea destinazione della lavoratrice ma, soprattutto, perchè, “disordinatamente e contraddittoriamente”, agganciava l’assunzione a termine a non meglio precisate ragioni organizzative ed al generico maggior carico di lavoro in occasione delle feste natalizie, precisando che la pluridimensionalità causale, seppure in linea di principio ammissibile, richiedeva una ancora maggiore esplicitazione rispetto ad esigenze precise e dettagliate da coonestare puntualmente e compiutamente a cura del datore di lavoro;

6.3. che non si ravvisa nel ragionamento della Corte di Appello nè violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nè un vizio di motivazione. Come noto, per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione perchè, come più volte sottolineato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 14.3.2016; Cass. 16.7.2010 n. 16702), di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante,Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013);

7. che il secondo motivo non coglie nel segno perchè la Corte distrettuale non ha accolto la domanda per la inidoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto, avendo, anzi, riconosciuta la ammissibilità, in linea di principio, l’ammissibilità della pluridimensionalità causale”;

7. che il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, con il quale era investita la valutazione di genericità delle esigenze indicate nel contratto individuale a giustificazione dell’assunzione a tempo determinato, valutazione configurante autonoma ratio decidendi di per sè sola idonea a sorreggere la statuizione di nullità del termine, assorbe l’esame dei motivi terzo e quarto che investono il mancato assolvimento da parte di Poste dell’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’effettività delle esigenze indicate in contratto;

8. che il sesto motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e 7, in relazione alle conseguenze risarcitorie scaturite dalla illegittima apposizione è fondato, conseguendone il rigetto del quinto motivo;

8.1. che, infatti, in continuità con precedenti arresti di questa Corte deve essere affermata la applicabilità dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma, ivi compreso quelli di legittimità (Cass. 09/08/2013 n. 19098, Cass. 29/02/2012 n. 3056″ Cass. 05/06/2012 n. 90239);

9. che a tanto consegue la cassazione della decisione nella parte in cui ha escluso l’applicabilità del ridetto ius superveniens e il rinvio della causa ad altro giudice di secondo grado, che si indica nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, al quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA