Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25012 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 07/10/2019), n.25012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24850-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 966/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte di A.G. del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irpef anni 1990/1992, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell’appello, rinvenendosi in atti la mera fotocopia di una ricevuta di ritorno, nella quale peraltro il timbro postale è illeggibile.

Il contribuente è rimasto intimato.

Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, e artt. 156 e 327 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è fondato, risultando quanto affermato dalla ricorrente conforme agli atti di causa, come riportati nel corpo del ricorso;

al fine della tempestività della costituzione dell’appellante (D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 22, richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53), vige il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 1944/2016; n. 12027/14, n. 9173/11), secondo il quale deve aversi riguardo alla data di ricezione, e non alla data di spedizione, del ricorso in appello;

il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendovi la certezza della ricezione dell’atto (7.11.2012) nel rispetto del termine di decadenza;

questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio, postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”;

nella specie, risulta in atti che l’atto di appello era stato notificato con raccomandata postale il 27.4.2012 ricevuto il 7.11.2012, come da avviso di ricevimento riprodotto in atti, e che il deposito è avvenuto

nel termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante (termine ultimo 12.11.2012).

pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla C.T.R. Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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