Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25011 del 23/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antoni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6845-2012 proposto da:

C.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI VASCELLARI 55, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

GERARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato AMERICA MARIA

PETRUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.D. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 332/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 07/09/2011 R.G.N. 873/10.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Potenza, pronunziando sull’impugnazione di C.D., ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta domanda della lavoratrice intesa: all’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane s.p.a., avente decorrenza dal 3.1.2000, all’accertamento, per l’effetto, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna della società Poste alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello ha confermato la valutazione di prime cure in merito alla estinzione per mutuo consenso del rapporto, sul rilievo che il decorso del tempo fra la sua cessazione risultava valorizzato da ulteriori elementi, quali l’accettazione senza riserve del tfr, l’ampiezza del tempo di reazione (otto anni e quattro mesi), la breve durata del rapporto, la sua unicità; in questa prospettiva ha ritenuto che, seppure il decorso del tempo non è univocamente indicativo della volontà risolutoria, nello specifico, l’obiettiva protrazione dell’inattività del rapporto assumeva una rilevanza oggettiva confermata da un complesso di fattori e che l’affidamento del lavoratore in merito ad ulteriori chiamate di Poste, verosimilmente pregiudicate da eventuali iniziative giudiziarie, recedeva di fronte all’ampio spazio temporale tra la cessazione del rapporto e la notifica dell’atto di costituzione in mora; in merito all’appello incidentale di Poste ha ritenuto che erroneamente l’appellato aveva proposto appello incidentale per ottenere la conferma della decisione, dovendosi limitare, quale parte interamente vincitrice, a resistere;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Donatella C. sulla base di due motivi;

3. che Poste Italiane s.p.a. ha depositato tempestivo controricorso con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;

4. che entrambe le parti hanno depositato memoria;

5. che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175 e 1375 c.p.c. nonchè insufficiente omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo; si censura la decisione per avere, in concreto, desunto l’esistenza della comune volontà solutoria solo sulla base del dato temporale, osservandosi che, come chiarito dal giudice di legittimità (Cass. n. 25929/2009), all’accettazione del tfr non poteva attribuirsi valore, neppure indiziario, della volontà della lavoratrice nel senso preteso dalla società Poste;

2. che con il secondo motivo di ricorso principale si deduce insufficienza e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo; si censura la decisione per non avere preso in considerazione la questione della illegittimità dell’apposizione del termine effettuata sulla base di previsione collettiva (accordo settembre 1997) non più vigente;

3. che con l’unico motivo di ricorso incidentale Poste Italiane s.p.a. ripropone il motivo di appello incidentale, per l’ipotesi che la ritenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto dovesse ritenersi implicare anche l’accertamento di illegittimità del termine; ribadisce, quindi, che l’Assunzione in controversia era conforme alle pattuizioni collettive, vigenti al momento della stipula del contratto, negoziate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23;

4. che il primo motivo di ricorso principale è fondato;

4.1. che la soluzione adottata dal giudice di merito si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7/5/2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1/2/ 2010 n. 2279 – non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr. da ultimo Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 18/11/10 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057; Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932);

4.2. che tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto dalla Corte di merito, nella mera percezione del t.f.r. (indennità di fine lavoro), trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può costituire indice di una volontà di risoluzione del rapporto (Cass. 13/3/2012 n. 2044, Cass. 9/10/2014 n. 21310);

4.3. che il riferimento alla breve durata del rapporto costituisce indice incongruo dal quale desumere la volontà risolutiva, occorrendo, a tal fine avere riguardo a condotte successive alla formale scadenza del contratto dalle quali desumere la manifestazione tacità di volontà negoziale intesa all’estinzione del rapporto instauratosi;

4.4. che i richiamati principi, conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c., vanno ribaditi anche in questa sede, essendo basato sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto. Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che, valorizzando esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione sociale “tipica” (v. Cass. 6/7/2007 n. 15264 e, Cass. 5/6/2013 n. 14209, Cass. 8/3/2016, n. 4492), prescinde del tutto dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso costituisce pur sempre una manifestazione negoziale, anche se tacita (v. da ultimo Cass. 28/1/2014 n. 1780);

5. che il motivo in esame deve essere, pertanto, accolto, con effetto di assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale, dovendosi osservare, quanto a quest’ultimo, che il giudice di appello ha adottato la propria decisione sulla base del criterio della ragione più liquida (v. Cass. 20/03/2015 n. 5724), non essendo in alcun modo dato evincere dal contesto della motivazione, in modo chiaro ed inequivoco (v. Cass. ss.uu. 12/5/2017 n. 11799), che il giudice di appello aveva preso in considerazione anche la questione della legittimità del termine la aveva risolta in senso sfavorevole a Poste;

6. che a tanto consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Salerno, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA