Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25011 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. trib., 15/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 15/09/2021), n.25011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5731-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
BIG S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore (quale
società incorporante A.M. & F.lli S.n.c.),
A.D., A.M., A.N., elettivamente
domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato Alfonso Tinari,
rappresentati e difesi dall’Avvocato Anna Roselli che li rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 47/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 7/2/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 8/9/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA
DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva accolto l’appello dei contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 151/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF 2007;
i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. i contribuenti hanno depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6;
1.2. è stata inoltre prodotta copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate circa l’integrale intervenuto pagamento delle somme richieste;
1.3. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.4. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 8 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021