Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25011 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep. 06/12/2016), n.25011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30214-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2397/65/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

6/02/2014, depositata l’08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Fallimento della (OMISSIS) srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sez. Staccata d Brescia n. 2397/65/2014, depositata in data 8/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per maggiori IRES ed IRAP dovute, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata nell’anno 2008, avendo l’Ufficio erariale ritenuto tardiva una dichiarazione integrativa in melius, presentata dalla società in bonis nel settembre 2010, recante, per effetto dell’esposizione di costi, azzeramento del debito IRES e riduzione del debito IRAP, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che la dichiarazione dei redditi, avente natura di mera dichiarazione di scienza, può essere emendata, laddove il contribuente si avveda di errori, nel termine di quattro anni coincidente con quello prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’esercizio della potestà accertativa.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, avendo la C.T.R. ritenuto sempre emendabile la dichiarazione dei redditi anche dopo l’introduzione, per effetto del D.M. n. 455 del 2001, dell’art. 2 comma 8 bis citato, che consente la rettificabilita in melius delle dichiarazioni dei redditi soltanto entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo ovvero mediante un’istanza di rimborso di quanto indebitamente versato da presentarsi nel termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

2. La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente Cass. S. U. 13378/2016) affermato i seguenti principi di diritto: “La possibilità emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione intefrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, e esercitabile non oltre temine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo sucessivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilita di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il temine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integratigva di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.

La sentenza della C.T.R. non è conforme ai suddetti principi di dritto, avendo affermato la piena efficacia della dichiarazione integrativa a favore, presentata dalla contribuente, oltre il termine prescritto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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