Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25011 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25011 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 30021-2007 proposto da:
CAPITANIO ARNALDO C.F.CPTRDL35R11C459M, MASSERINI
CATERINA FERNANDA C.F.MSSCRN43H65D952X, ANDERLE ELENA
C.F.NDRLNE42C71G452K, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio
dell’avvocato FONTANELLI ALDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato ROMELLI GERVASONI TULLIO;
– ricorrenti contro

CRED BERGAMASCO SPA P.I.0021840066 IN PERSONA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E LEGALE RAPP.TE,

Data pubblicazione: 06/11/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO
SEBASTIANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRANELLI ANTONIO;

controricorrente –

OI3-1
Ct54&, depositata il 14/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

cavverso la sentenza n. 344/2007 de

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Il Credito Bergamasco s.p.a. conveniva in

giudizio

davanti al Tribunale di Bergamo Caterina Fernanda Masserini,
Arnaldo Capitanio ed Elena Anderle per sentire dichiarare la

convenuta aveva venduto agli altri due la casa di abitazione di
cui era proprietaria in Cene, loc. Monte Bue per il prezzo di lire
80.000.000.
Faceva presente che nei confronti della Masserini era stato emesso
decreto ingiuntivo non opposto per l’importo di lire 53 milioni in
relazione alla fideiussione dalla medesima prestata a garanzia
dell’esposizione debitoria dalla ditta individuale I.N.B. del
marito Italo Bidasio.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande.
Con sentenza del 24 aprile 2002 il Tribunale rigettava la domanda
di simulazione assoluta del contratto, escludendo che fosse stata
raggiunta la prova dell’accordo simulatorio; riteneva che il prezzo
pattuito fosse congruo e che lo stesso fosse stato effettivamente pagato
mentre la permanenza della venditrice nell’immobile alienato, in virtù
del contratto di comodato concluso fra le parti, era giustificato dalla
circostanza che il bene era stato acquistato in prospettiva delle future
e non attuali esigenze della figlia dei compratori . Anche la domanda di
revocatoria era respinta in assenza di prova dell’intento frodatorio
_dell’atto che era stato compiuto in epoca anteriore al sorgere del
credito.

simulazione o, in subordine, revocare l’atto con il quale la prima

Con sentenza dep. il 14 maggio 2007 la Corte di appello di
Brescia, in riforma della decisione impugnata dall’attore, accoglieva
la domanda di simulazione, ritenendo assorbito il motivo con il quale era
stata censurata la statuizione di rigetto della revocatoria.

fatto emersi dalle risultanze processuali attraverso anche la
ricostruzione degli antefatti che avevano preceduto l’atto impugnato i
Giudici ritenevano – anche alla stregua delle circostanze riferite dal
funzionario della Banca istante in sede di deposizione testimoniale, che
era considerata attendibile, a differenza di quella resa dal marito della
Masserini – che la vendita, immediatamente trascritta, era stata
effettuata allo scopo di sottrare il bene alla pretesa creditoria della
Banca, tenuto conto non solo della pesante situazione debitoria del
Bidasio ma anche dell’ incombente pericolo per la Masserini – che aveva
prestato la fideiussione a garanzia del debito – di vedere coinvolto il
bene di cui era proprietaria : la sentenza evidenziava che i predetti,
dopo avere convenuto con il funzionario della Banca di accendere un
mutuo garantito da ipoteca sul predetto immobile al fine di sistemare la
posizione debitoria, avevano disertato l’appuntamento fissato dinanzi al
notaio per la stipula dell’atto.
D’altra parte, il carattere meramente fittizio dell’operazione era
comprovato dalla permanenza ancora nel 2004 della Masserini e del marito
nell’immobile alienato nel marzo del 1990 agli acquirenti, che erano
. legati alla venditrice e al marito da rapporti di amicizia, professionali
e di vicinato – nonostante la scadenza nel 1992 del comodato –

nonché
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Procedendo alla valutazione globale e unitaria degli elementi di

nella esiguità del prezzo pagato, mentre erano disattese le ragioni al
riguardo addotte dai convenuti con riferimento al contratto di comodato
concluso dalle parti – ed avente a oggetto anche i mobili le attrezzature
dell’appartamento de quo – e al valore di mercato dell’immobile.

Masserini, il Capitanio

e la Anderle sulla base di un unico

motivo.
Resiste con controricorso l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- L’unico motivo lamenta violazione degli artt.1414 -1417 cod. civ. in
relazione all’art. 360 n.5 cod,proc. civ.
Censura la sentenza decisione gravata deducendo che aveva posto a base
della decisione la valutazione di circostanze di fatto e diritto che
non avrebbero potuto fare ritenere dimostrati i presupposti necessari per
l’accoglimento della domanda di simulazione.
In particolare : 1) contesta che sia emersa la prova a) dell’avvenuto
finanziamento richiesto dai coniugi Masserini Bidasio ; b) del rapporto
intercorso fra la i predetti coniugi e gli acquirenti e del disegno che
fra i medesimi sarebbe stato ordito, osservando che non erano state
dimostrate la conoscenza da parte di questi ultimi delle condizioni
economiche del Bidasio e l’assenza di volontà negoziale;
2) denuncia la motivazione con la quale la sentenza impugnata, dopo avere
considerato comunque irrilevante la entità del prezzo pattuito, aveva
escluso la prova dell’avvenuto pagamento nonostante l’indiscusso incasso
da parte della Masserini dell’assegno circolare, mentre comunque doveva
3

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la

ritenersi congrua la misura del prezzo.
3) Censura ancora le considerazioni compiute dalla Corte a proposito
dell’oggetto del contratto di comodato e della data di stipulazione.
Conclude che “la motivazione risulta viziata relativamente a del

a sostegno dell’asserito accertamento della simulazione sono
lacunose (solo presuntive), contraddittorie e, non di meno,
insufficienti a giustificare la adottata decisione’.
Il ricorso va dichiarato inammissibile
Ai sensi dell’ art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del
d.lgs. n. 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del
ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di
inammissibilità (art. 375 n.5 cod. proc. civ.,) dalla formulazione di un
esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod. proc. civ., e qualora il vizio sia denunciato ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere , a pena di inammissibilità, la chiara indicazione
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione. Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del
quesito di diritto nei casi previsti dall’art.360 primo comma
n.1),2),3),4) cod. proc. civ., nell’ipotesi in cui il vizio sia
denunciato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la relativa
censura deve contenere, un momento di sintesi

(omologo del quesito di
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fatti decisivi 1~ il giudizio, perché le argomentazioni addotte

diritto),separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò
specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo,

che ne

circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua

deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione
del

vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea

ricostruzione del fatto sia stato determinante della decisione impugnata.
Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel
motivo o possa desumersi dalla sua esposizione, tenuto conto che – in
considerazione delle finalità deflattive della previsione normativa de
qua, la Suprema Corte deve essere posta in condizione di comprendere,
dalla lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore commesso dal
giudice di merito.(Cass. 24255/2011). La norma aveva evidentemente la
finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta
nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ.al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso
l’analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del giudice di
legittimità quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della
decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze
processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in
cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così, inteso precludere
l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte
di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile
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ammissibilità ( S.U.20603/07),In tal caso, l’illustrazione del motivo

riesame del merito della causa.
Nella specie, pur facendo riferimento a violazioni di norme ( per le
quali sarebbe stato necessario il quesito di diritto), il ricorso è
inteso a denunciare i vizi da cui sarebbe affetta la motivazione della

all’erroneo accertamento della simulazione, accertamento che
evidentemente è censurabile in sede di legittimità secondo il paradigma
di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Orbene, per quel che si è detto sopra, manca la separata formulazione nel
ricorso del momento di sintesi contenente la indicazione del fatto
controverso e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la
decisione impugnata : del tutto generico è evidentemente il riferimento
contenuto in conclusione del ricorso atteso che l’art. 366 bis citato
richiede che devono essere riassuntivamente specificate – alla stregua
del concreto contenuto e delle argomentazioni della sentenza impugnata le lacune, le contraddizioni o l’insufficienza dell’iter logico giuridico
seguito dai Giudici. Le spese della presente fase vanno poste in solido a
carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti in solido al
pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente
fase che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro
3.500,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2013
Il Cons. estensore

sentenza nella ricostruzione della fattispecie concreta relativa

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