Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25010 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 25/11/2011), n.25010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS) + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALBERICO II n. 11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUERCI MASSIMO,

giuste deleghe (n. 9) in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 453/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

31.10.08, depositato il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Daniele Vannini (per delega avv.

Massimo Querci) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. e le altre parti in epigrafe indicate ricorrono per cassazione avverso il decreto della corte di appello di Firenze in data 29 maggio 2009 che ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio promosso davanti al tar Lazio.

Il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366-bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), applicabile, per espressa previsione dell’art. 58 della stessa legge alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 4 luglio 2009), a tenore del quale “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”;

Secondo il costante orientamento di questa Corte la norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, nè in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris, che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; inoltre, la formulazione della censura dell’art. 360 c.p.c., ex n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Nella specie i motivi non si concludono con la formulazione del quesito di diritto e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’amministrazione svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – sezione prima civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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