Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25010 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6708/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7864/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/03/2011 R.G.N. 2178/05.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda di P.M., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane s.p.a., avente decorrenza dal 1.7.2002 al 30.9.2002, e condannato la società convenuta alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

1.2. che il giudice di appello, premesso che la disciplina del lavoro a termine rispetto alla quale verificare la legittimità delle assunzioni in controversia era quella di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001,(e non quella di cui all’art. 25 c.c.n.l. 2001, la cui efficacia, in base alla disciplina transitoria dettata dall’art. 11 D.Lgs. cit., era venuta meno alla data del 31.12.2001), ha ritenuto, con riferimento al primo dei contratti in controversia, l’illegittimità dell’apposizione del termine, giustificata dal ricorrere esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”;

1.3. che, infatti, la causale indicata solo in apparenza rispettava il prescritto requisito di specificità mancando ogni puntuale riferimento alla situazione concreta dell’ufficio e/o dell’area geografica di temporanea destinazione del lavoratore, ma, soprattutto, perchè, disordinatamente e contraddittoriamente, agganciava l’assunzione a termine a non meglio precisate innovazioni tecnologiche, di prodotto o di servizio nonchè a generiche esigenze sostitutive di personale assente per ferie nel periodo estivo; la pluridimensionalità causale, seppure in linea di principio ammissibile, richiedeva una ancora maggiore esplicitazione rispetto ad esigenze precise e dettagliate da coonestare puntualmente e compiutamente a cura del datore di lavoro; nella memoria di Poste si faceva riferimento agli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali nel corso della procedura avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, accordi indicati in successione cronologica e riassunti nel contenuto, senza altra deduzione e, soprattutto, senza alcuna illustrazione specifica della posizione della parte appellata e del suo ufficio di assegnazione,(mentre risultavano assolutamente carenti i profili causali, pure adombrati nella lettera di assunzione, dell’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi);

1.4. che, inoltre, la società appellante, sulla quale ricadeva il relativo onere, non aveva dimostrato la effettività e concretezza delle esigenze alla base dell’assunzione, avendo affidate le proprie difese a deduzioni “seriali tanto espositive quanto istruttorie”, del tutto inadeguate a dare contezza delle effettiva e concreta corrispondenza dell’assunzione in controversia alle pur generiche esigenze organizzative invocate;

1.5. che alla illegittima apposizione del termine conseguiva la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato il quale, in assenza di valido atto risolutorio, doveva ritenersi giuridicamente proseguito con la tutela risarcitoria di diritto comune;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sei motivi;

2.1. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, art. 4, comma 2 D.Lgs. cit., art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e degli artt. 1325 c.c. e segg.; ha censurato la decisione per avere ritenuto generica la indicazione delle ragioni poste a fondamento dell’assunzione e sostenuto che tali ragioni, come chiarito dal giudice di legittimità, potevano anche risultare indirettamente dal contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, come avvenuto nel caso di specie atteso il riferimento, nel contratto individuale, agli accordi sindacali, sottoscritti in concomitanza con l’assunzione;

2. che con il secondo motivo di ricorso ha dedotto omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla idoneità a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto la compresenza in seno al medesimo, di più ragioni, fra esse non incompatibili, nonchè sulla idoneità della analitica indicazione dei numerosi accordi siglati tra l’azienda e i sindacati per l’attuazione dei processi di mobilità e riposizionamento del personale sull’intero territorio nazionale compresa l’articolazione produttiva di applicazione della odierno intimato;

3. che con il terzo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, art. 4 comma 2 D.Lgs. cit., art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg. e degli artt. 1325 c.c. e segg.; ha censurato la decisione per avere ritenuto generica la causale relativa alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie;

4. che con il quarto motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 comma 2, art. 2967 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 244,253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2; ha censurato la decisione per avere posto a carico di essa Poste l’onere di provare le condizioni legittimanti l’apposizione del termine laddove, in base al disposto dell’art. 4 D.Lgs. cit., tale onere sussisteva solo in caso di proroga; in ogni caso, assume, Poste aveva articolato prova idonea a dare dimostrazione adeguata a delle circostanza di fatto alla base dell’assunzione;

5. che con il quinto motivo ha dedotto omessa motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo rappresentato dalla ammissibilità e rilevanza della prova orale, censurandosi la decisione per non avere motivato se la implicita ritenuta insufficienza e genericità delle prove articolate poteva ricevere una diversa valutazione, considerando i poteri di approfondimento del giudice ex art. 253 c.p.c.;

6. che con il sesto motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,12191223,2094,2099,2697 c.c., censurando la decisione per avere, in violazione dei principi in tema di corrispettività della retribuzione, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Ha quindi chiesto con riferimento alle conseguenze risarcitorie scaturite dalla illegittima apposizione del termine l’applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

7. che i primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono infondati;

7.1. che, invero, il giudice di appello ha dimostrato espressamente di prendere in considerazione gli accordi collettivi richiamati in contratto e di ritenerli, alla luce della deduzioni difensive della società destinate ad illustrarli, del tutto inadeguati a dare contezza del rapporto causale tra il complesso processo di riorganizzazione, esteso all’intero territorio nazionale, che aveva interessato la società datrice e la assunzione in controversia, osservando che nulla era stato allegato in punto di ricadute di tale processo organizzativo con riguardo alla unità produttiva alla quale era stato destinato il lavoratore;

7.2. che, a differenza di quanto sostenuto dalla società Poste, con il secondo motivo, e salvo quanto si dirà in prosieguo con riferimento alla causale “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”, il giudice di appello ha puntualmente argomentato in ordine alla indicazione, nel contratto individuale, di una pluralità di autonome ragioni giustificative dell’assunzione a tempo determinato, ritenendo tale “pluridimensionalità causale”, in linea di principio, compatibile con l’apposizione del termine, seppure in concreto richiedente una ancora maggiore esplicitazione e puntualizzazione con riguardo ad esigenze precise e dettagliate, in concreto non ravvisata;

8. che è fondato il terzo motivo di ricorso;

8.1. che, infatti, premesso che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate”, è stato affermato in relazione a fattispecie in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente alla necessità di far fronte alle assenze per ferie, che la ricorrenza anche di una sola delle esigenze indicate rende legittima l’apposizione del termine v. ss. 14/2/2011 n. 3617, Cass. 24/3/2016n. 5942Cass. 17/6/2008 n. 16396) (tra le varie cfr: Cass. 14/2/2011 n. 3617Cass. 24/3/2016 n. 5942);

8.2. che, con riferimento specifico alla verifica della sussistenza delle ragioni di carattere sostitutivo, questa Corte ha precisato che il contratto a termine se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione. L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (v. fra le altre, Cass. n. 17/01/2012 n.565, Cass. 04/06/2012 n. 8966, Cass. 04/04/2012 n. 6216, Cass. 26/07/2012 n. 13239, Cass. 06/07/2011 n. 14868; che è stato inoltre precisato che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, non impone al datore di lavoro l’onere di procedere alla formalizzazione delle predette ragioni con particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione dell’assunzione, ma solo quello di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle sue esigenze, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa sia chiamata a realizzare, nonchè la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. 12/01/2015 n. 108);

8.3. che la valutazione di genericità della causale “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” da parte del giudice di appello non è stata frutto di verifica effettuata sulla base dei parametri richiamati, restando in particolare assorbita anche la questione relativa all’onere probatorio gravante in relazione a tale causale sulla società datrice;

8.4. che a tanto consegue, l’accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, e la cassazione in parte qua della decisione, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si individua nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbite le restanti censure. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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