Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2501 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21605-2011 proposto da:

C.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SANTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

P.L.;

– intimato-

Nonchè da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO RAVINALE,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.B. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

C.B. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

SANTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO

NEBIOLO VIETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/03/2011 R.G.N. 834/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO;

udito l’Avvocato DE FRANCISCIS CARMELA per delega Avvocato SANTUCCI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso principale; assorbito ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 15 marzo 2011 la Corte di Appello di Torino, pronunciandosi sulla controversia insorta tra i coniugi separati C.B. e P.L., in riforma solo parziale della decisione del primo giudice, ha condannato il marito a pagare alla moglie la somma complessiva di Euro 52.676,09, oltre accessori, respingendo le altre pretese contenute nell’appello incidentale del P..

In sintesi e per quanto qui ancora rileva la Corte territoriale ha escluso l’esistenza di una impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.c., oltre che di una società di fatto pure ipotizzata dal tribunale; ha accolto parzialmente l’appello principale della C., ritenendo che sia l’acquisto della villa in (OMISSIS) sia il mutuo contestualmente acceso rappresentassero negozi collegati espressione di una donazione indiretta del marito alla moglie, per cui, configurando la solidarietà dell’obbligazione contratta con la banca, ha condannato il P. a versare alla C. una somma corrispondente alla metà delle rate del mutuo già concretamente pagate all’ottobre 2010; ha considerato pure “effettuati per spirito di liberalità” i lavori edili effettuati dall’impresa del P. sull’alloggio sito in (OMISSIS) per cui ha riformato sul punto la sentenza di primo grado che aveva condannato la C. alla rifusione del costo di tali lavori.

Quanto alle pretese azionate in riconvenzionale in primo grado dal P. e riproposte con l’impugnazione incidentale, attinenti la restituzione di beni e di somme pagate per la moglie, ora esercitando l’azione di arricchimento senza causa ora chiedendo la revoca per ingratitudine di quei negozi riconducibili alla fattispecie della donazione indiretta, la Corte di Appello le ha integralmente respinte.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale C.B. con quattro motivi. P.L. ha resistito con controricorso contenente impugnazione incidentale articolata su tre motivi. Ad essa ha resistito la C. con controricorso, contenente “impugnazione in via incidentale condizionata”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Con il primo motivo del ricorso principale C.B. denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5, così come modificato dal D.L. n. 19712 del 1984, n. 853, art. 3, nonchè ultrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Si contesta la sentenza impugnata per avere negato “l’esistenza di una impresa familiare per carenza di prova”; si censura la lettura di taluni documenti forniti dalla Corte territoriale che invece la comproverebbero; si sostiene che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui una scrittura privata sarebbe stata redatta “a fini fiscali” equivarrebbe a dichiararne la simulazione, non richiesta dalle parti.

Con il secondo motivo si denuncia “vizio di motivazione per contraddittorietà in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” quanto alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte torinese.

I motivi, congiuntamente esaminabili perchè censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’esistenza di una impresa familiare, non possono trovare accoglimento in quanto tendono ad una rivalutazione complessiva della vicenda storica – anche il primo mezzo di gravame che ha la veste solo formale del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – preclusa in sede di legittimità.

Come noto, infatti, per consolidato orientamento di questa Corte la quaestio facti può essere sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità nei ristretti confini del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tempo per tempo vigente. Avuto riguardo al regime applicabile al processo per cui è causa, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonchè Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006, n. 18119 del 2008).

Invece parte ricorrente, lungi dal denunciare una totale obliterazione di un “fatto controverso e decisivo” che, ove valutato, avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, si è limitata, attraverso un riesame delle risultanze probatorie, a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sicchè la censura in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sull’esistenza o meno di una impresa familiare, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

Con il terzo motivo si denuncia “vizio di omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentando che la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda di condanna generica rivolta al P. di pagare le rate di mutuo a scadere “dopo l’emananda sentenza”.

Il motivo è inammissibile perchè, oltre a non riportare nel suo corpo i contenuti degli atti processuali che dimostrino come la domanda sia stata azionata nel giudizio e come la medesima sia stata coltivata nel corso di esso, denuncia nella forma del vizio di motivazione ciò che rappresenta un difetto nell’attività del giudice da far valere attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. (da ultimo v. Cass., sez. 6, n. 329 del 2016, che ribadisce come l’omessa pronuncia non può essere proposta in cassazione con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa; conf., tra tante, Cass. n. 7871 del 2012).

Da ultimo si formula “impugnazione incidentale condizionata per vizio di omessa motivazione in punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” nel caso venisse cassata la decisione della Corte di Appello che aveva annullato la condanna della C. al pagamento della somma per lavori edili effettuati dal P. sull’immobile di (OMISSIS). Il motivo viene riproposto, sempre nella forma incidentale condizionata, nel controricorso della C., spendendo i medesimi argomenti, nonostante la sentenza della Corte di Appello sia sul punto favorevole alla ricorrente incidentale.

Si tratta di una impugnazione evidentemente inammissibile perchè difetta la soccombenza sul punto rispetto alla pronuncia d’appello. Infatti questa S.C. insegna che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 25821 del 2009; Cass. n. 12728 del 2010; Cass. n. 27157 del 2011; Cass. n. 4472 del 2016).

4. – Con il primo motivo del ricorso incidentale del P. si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 801 c.c., con riferimento al capo della sentenza di secondo grado che ha respinto l’appello incidentale proposto dal ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Aosta in punto “riconvenzionali””. Si deduce il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale concordato con il primo giudice nel ritenere che le “elargizioni” compiute dal P. costituissero altrettante donazioni indirette in favore della moglie e nell’escludere che tali liberalità potessero essere revocate per ingratitudine della beneficiaria ai sensi dell’art. 801 c.c., limitandosi a recepire acriticamente le valutazioni e i ragionamenti già svolti al riguardo dal Tribunale, senza soffermarsi sulle molteplici contestazioni sollevate dal P. in sede di gravame. Per altro verso si lamenta la violazione dell’art. 801 c.c., per non avere la Corte piemontese ritenuto “pienamente provato che la C. si è resa colpevole di ingiuria grave nei confronti del P.”, come “documentalmente provato” da numerosi atti depositati che dimostrerebbero la lesione all’onore, al decoro e al patrimonio del marito.

La censura non può trovare accoglimento, simmetricamente, per le medesime ragioni che hanno indotto al rigetto dei primi due motivi del ricorso principale, in quanto la doglianza nella sostanza attinge, anche laddove denuncia solo formalmente errori di diritto, alla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla Corte di Appello ed alla valutazione dei materiale probatorio operata dalla medesima, traducendosi in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito e trascurando che, ove il ricorrente denunci per cassazione l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (da ultimo: Cass. n. 25927 del 2015). Il mezzo di gravame presenta altresì gravi difetti di autosufficienza non riportando il contenuto dei documenti su cui si fonda il motivo, in spregio alla prescrizione imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con la seconda censura del ricorso incidentale si denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al capo della sentenza di secondo grado che ha riformato la pronuncia resa dal Tribunale di Aosta in punto “lavori di (OMISSIS)””, affermando che nulla è dovuto dalla C. al marito per tali lavori edili. Si lamenta che dalle motivazioni espresse dalla Corte di Appello non sarebbe possibile individuare le ragioni che l’hanno indotta a dissentire dal convincimento – di segno diametralmente opposto – espresso dal tribunale circa la riconducibilità del rapporto in oggetto alla fattispecie della donazione indiretta. Poi si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte pronunciata oltre i limiti della domanda formulata dalla C. in sede di impugnazione essendosi la stessa limitata a denunciare l’erronea quantificazione dell’importo dovuto al marito per i lavori di cui si tratta, oltre che il mancato computo del credito de quo nella valutazione del valore della “ditta P.L.” effettuata dal CTU.

Il motivo deduce promiscuamente difetti di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., il primo vizio riconducibile all’art. 360, n. 5, ed il secondo al n. 4 della stessa norma, con una tecnica di redazione sovente stigmatizzata da questa Corte, anche a Sezioni Unite, la quale, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016).

Per il primo aspetto la denuncia attiene poi alla valutazione della vicenda storica, di pertinenza del sovrano apprezzamento dei giudici del merito, senza che venga enucleato un fatto realmente decisivo che sia stato omesso dalla Corte territoriale, tale che se fosse stato valutato avrebbe con certezza condotto ad un diverso esito del giudizio, sicchè la censura non può trovare accoglimento per le ragioni giù diffusamente espresse in precedenza in ordine ai limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto.

Per il secondo profilo la censura è inammissibile anche perchè, pur denunciando una violazione della corrispondenza del chiesto e pronunciato rispetto all’atto di appello della C. ne riporta solo alcuni stralci, precludendo a questa Corte di verificare, sulla base dell’esame del ricorso per cassazione, se dall’esame complessivo dell’impugnazione risultasse o meno che la questione fosse stata devoluta ai giudici di appello e se questi abbiano realmente pronunciato ultra petita. Nè può soccorrere al ricorrente incidentale la qualificazione giuridica del vizio lamentato come error in procedendo, in relazione al quale la Corte è anche “giudice del fatto”, con la possibilità di accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito. Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare a propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, “è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012). Dunque la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 9888 del 2016; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005), senza limitarsi a meri stralci o generici rinvii (Cass. n. 17252 del 2016).

Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia “omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 801 c.c. e dell’art. 1298 c.c., con riferimento al capo della sentenza di secondo grado che ha condannato il P. a rimborsare alla C. la metà delle rate di mutuo acceso dai due coniugi per l’acquisto della villa in Marina di Pietrasanta e da quest’ultima interamente pagate”. Si lamenta preliminarmente che la Corte territoriale abbia ricondotto alla fattispecie della donazione indiretta la compravendita della villa di Marina di Pietrasanta e, quindi, il mutuo coevamente acceso, riproponendo acriticamente le valutazioni già svolte dal Tribunale senza soffermarsi sulle censure formulate nel gravame del P., anche riguardanti la revoca per ingratitudine. Si eccepisce poi che il contratto di mutuo era stato concluso nell’esclusivo interesse della C., con conseguente esclusione della solidarietà a mente dell’art. 1298 c.c., che il P. aveva partecipato alla conclusione di tale negozio assumendo la sola veste di garante, che egli non aveva certo intenzione di compiere una liberalità in favore della moglie.

Anche per questo promiscuo mezzo di impugnazione valgono molte delle argomentazioni già espresse in precedenza circa la preclusione all’ingresso in sede di legittimità di questioni che attengono alla valutazione dei fatti operata dalla Corte territoriale, anche laddove si denuncia una violazione di legge – come nel motivo in scrutinio- mediante un involucro solo formale, per di più con una inammissibile censura che presenta profili di novità rispetto ad una questione non espressamente affrontata nella sentenza impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata di questa S.C. qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde da modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS.UU: n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008)

5. – Conclusivamente i ricorsi vanno respinti e per la reciproca soccombenza ricorrono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi, compensando integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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