Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2501 del 27/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 27/01/2022), n.2501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23102-2020 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA PAPARO;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1367/2019 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FIECCONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso avviato per la notifica postale il 10/07/2020 C.G. impugna la sentenza n. 1367/2019 del 25/11/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in un giudizio tra il medesimo, HDI ass. ni e P.R.. HDI ass.ni ha notificato controricorso, mentre P.R., contumace, non ha svolto difese. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.

2. Per quanto qui di interesse, il Tribunale di Crotone, a conferma della pronuncia del Giudice di Pace di Cirò Marina, ha rigettato la domanda di risarcimento danni dell’attore qui ricorrente svolta nei confronti del conducente di un quadriciclo e della sua compagnia assicuratrice, che in tesi si era scontrato con la sua vettura in un incrocio, ritenendo insufficienti le risultanze della CTU disposta e contraddittorie le testimonianze raccolte in ordine alla dinamica del sinistro stradale, condannando l’attore alle spese di entrambi i gradi.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia ” vizio di motivazione apparente (art. 132 e 116 c.p.c.) e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

2. Il motivo è inammissibile sotto ogni profilo.

3. Il giudice, innanzitutto, ha valutato le testimonianze raccolte, ritenendole inattendibili sulla base di una complessiva valutazione del quadro probatorio, ricostruito anche per il tramite di una CTU, e la motivazione resa sul punto appare conforme ai criteri di cui a Cass. SU 8053/2014, non contenendo elementi di intrinseca apparente illogicità.

4. Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, esso è formulato in termini tali da non soddisfare il paradigma normativo dell’omessa considerazione di un fatto rilevante e decisivo, posto che il ricorrente non ha specificato, né localizzato negli atti, gli elementi fattuali, di valore decisivo, specificamente discussi ma omessi nella ricostruzione fattuale riportata nella motivazione, limitandosi ad affermare la attendibilità dei testi sentiti, di contro negativamente valutata dai giudici di merito in conformità al loro potere discrezionale.

5. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, e anche coordinati con art. 2697 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alle valutazioni del giudice circa la non attendibilità del modulo di constatazione amichevole del sinistro stradale.

6. Il motivo è inammissibile in quanto, in realtà, induce a proporre una diversa interpretazione della eccezione della convenuta, e ciò al fine di far rilevare che l’an debeatur non fosse stato contestato, là dove, invece, il giudice ha ritenuto contestato sia l’an che il quantum in virtù del suo potere discrezionale di qualificazione e interpretazione della domanda e delle eccezioni.

7. Sul punto, il giudice, a p. 2 della sentenza, ha riportato che la assicurazione convenuta aveva interamente contestato il fatto per come riportato nell’atto di citazione e ha rilevato l’assenza di alcun supporto probatorio dell’assunto attoreo rilevando che, anche laddove esso fosse stato accertato per come descritto nell’atto di citazione, l’attore avrebbe dovuto dimostrare di avere mantenuto una velocità moderata e adatta alle circostanze di tempo e di luogo, anche in base alle regole di comportamento imposte ai conducenti dal Codice della Strada.

8. Per giunta, nel motivo si riporta il contenuto della comparsa di costituzione dello stesso tenore indicato dal giudice dell’appello.

9. Sicché, il motivo, oltre che inammissibile perché tende a dare una diversa interpretazione dell’ampiezza delle difese del convenuto rispetto a quella data dal giudice, è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non è in grado di rendere evidente e dimostrare che la difesa, invece, sia stata di minore portata.

10. Inoltre, quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo non è formulato in termini sufficienti per scrutinare specificamente i fatti rilevanti e discussi in tesi omessi, per quanto già sopra osservato quanto al primo motivo.

11. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 2054 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

12. Il motivo è inammissibile, in quanto è preminente il rilievo che si tratta di censure di merito del tutto insindacabili.

13. In tema di sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (Cass. sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14358 del 05/06/2018 – Rv. 649340 – 01-).

14. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del giudicato esterno formatosi tra il conducente del quadriciclo e la compagnia assicuratrice nel quale si sarebbe accertato che il sinistro in questione era avvenuto con concorso di colpa al 50% tra i conducenti delle due autovetture, citando giurisprudenza sul giudicato esterno. Sul punto la controricorrente oppone che manchi la prova del passaggio in giudicato della pronuncia e che, comunque, si tratti di sentenza pronunciata tra diverse parti.

15. Il motivo è inammissibile, in quanto, come eccepito dal controricorrente, manca la prova del passaggio in giudicato della citata sentenza (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018). Inoltre, in relazione alla rilevanza del giudicato esterno tra parti diverse si veda Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15599 del 11/06/2019 che, in tema di giudicato riflesso, ha statuito che “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa”. Il motivo, dunque, si dimostra inammissibile anche perché non svolge alcuna idonea considerazione in proposito.

16. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; dato l’esito della controversia, le spese sono poste a carico del ricorrente a favore della assicurazione qui resistente, con raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della assicurazione controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022

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