Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2501 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30684-2019 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in Matera, via Giacomo

Matteotti, n. 9 presso l’avv. NICOLA VISCANTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1882/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.D. è cittadino nigeriano, dell’Edo State.

Ha raccontato di essere fuggito per motivi politici dalla Nigeria: egli ha sostenuto un candidato alla carica di Re del Villaggio, che però aveva contro le milizie del suo antagonista, sostenute altresì dalla forza pubblica. Queste ultime hanno compiuto rappresaglie verso gli avversari, fatte di violenza e minacce ed in questo contesto il ricorrente ha dichiarato di aver rischiato la propria vita, salvandosela con la fuga.

Giunto in Italia, ha chiesto lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

La Commissione non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato le richieste di protezione, reiterate dal ricorrente in sede giurisdizionale.

Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello, hanno ritenuto inverosimile il racconto escludendo che nella regione di provenienza vi sia una situazione di conflitto generalizzato tale da mettere a repentaglio l’incolumità personale del ricorrente e negando altresì che vi possa essere vulnerabilità che giustifichi la protezione umanitaria.

Avverso la decisione della corte di appello, H.D. ricorre con quattro motivi.

V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo.

Ritiene il ricorrente che la corte di appello non ha pronunciato sulla questione della violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 127 c.p.c., ossia della necessità di adeguata istruttoria della causa, nè sulla violazione da parte del giudice di primo grado della Convenzione di Ginevra e del protocollo di New York.

Il motivo è inammissibile.

Intanto, si tratta non già dell’omesso esame di un fatto, quanto di omessa pronuncia su specifiche domande di appello.

Ossia: le omissioni attribuite al giudice di primo grado non sono omissioni nell’accertamento di un fatto (controverso e decisivo), ma omissioni nella applicazione della legge (processuale o internazionale), che andavano fatte valere con specifico motivo di appello; se un appello v’è stato allora la circostanza che la corte di secondo grado non si sia pronunciata configura una omessa pronuncia e non omesso esame di un fatto controverso.

Ma, al di là di ciò, il ricorrente non dimostra di aver posto la questione in appello, il che rende inammissibile la censura.

p.- Con il secondo ed il terzo motivo, che possono valutarsi insieme, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 (secondo motivo) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (terzo motivo).

Ritiene che la corte non ha tenuto conto del racconto del ricorrente, in base al quale avrebbe dovuto dedurre i pericoli in caso di rimpatrio, attesa la situazione esistente in Edo State (secondo motivo) che tali pericoli si concretizzano nella minaccia della vita, giusta la legge sulla protezione sussidiaria (terzo motivo).

Entrambi i motivi sono inammissibili o comunque infondati.

Essi non censurano in modo specifico la ratio della decisione impugnata, limitandosi alla affermazione di ciò che le norme prevedono, senza specificare in che modo la corte di merito avrebbe disatteso le disposizioni in questione. Ad ogni modo, la corte di merito ha dato conto della decisione presa sulla protezione sussidiaria, da un lato ritenendo pur sempre non credibile il racconto del ricorrente ed evidenziando che costui in primo grado non ha contestato in entrambi i gradi di merito il giudizio di inverosimiglianza fornito dalla Commissione territoriale; in secondo luogo, sulla base di una fonte attendibile ed aggiornata (2018) ha escluso che vi possa essere in Edo State una situazione di conflitto generalizzato.

p..- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 19 testo unico dell’immigrazione quanto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente contesta alla corte di non avere tenuto in conto che egli ha un lavoro da bracciante che lo rende integrato nella società italiana.

Il motivo è inammissibile.

Anche esso non contiene una censura specifica alla ratio della decisione, limitandosi alla affermazione di un lavoro di bracciante quale condizione di per sè sufficiente a consentire la protezione umanitaria.

In realtà tale condizione non basta.

A prescindere dalla circostanza che la corte di merito non fa cenno ad un tale lavoro ma piuttosto a contratti di formazione, è evidente che, nel caso in cui si invochi come motivo umanitario l’integrazione in Italia, occorre la dimostrazione che una tale integrazione può essere persa nel caso di rimpatrio, ed allora deve trattarsi di un inserimento sociale che non può essere ripetuto nel paese di origine.

Nulla dice il ricorrente su tale circostanza cosi che la censura si dimostra insufficiente di per sè Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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