Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2501 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 03/02/2010), n.2501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.R., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/02/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 02, in data 27/04/2007, depositata

il 21 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 16787/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 52/02/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Ancona Sezione n. 02 il 27.04.2007 e depositata il 21.05.2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado, ritenendo, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., e segg., art. 2195 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito prospettato a conclusione del mezzo, deve rispondersi, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

4 bis – La decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo confermato la decisione di primo grado, che aveva verificato l’insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, mentre con il ricorso di che trattasi si censura, come erroneo, l’operato della CTR, sostenendo che, rientrando gli agenti di commercio – quale è pacificamente il contribuente – nella categoria degli imprenditori, il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta, il cui reddito è sempre rilevante ai fini Irap, senza criticare la ratio della decisione impugnata e senza contestare (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) l’asserzione del contribuente in ordine all’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, peraltro, oggetto di verifica da parte dei giudici di merito.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera dì Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione che, con specifico riferimento alla figura dell’Agente di Commercio, trovano conforto in recente orientamento giurisprudenziale formatosi nel solco della citata pronuncia di Cass. SS.UU. n. 12108/2009;

Ritenuto che, in base a tali motivi, l’impugnazione va rigettata, per manifesta infondatezza;

Considerato che, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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