Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2501 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele

Gianturco 6, presso gli avv.ti Carlino Scofone e Filippo Sciuto, che

la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

SERIT Sicilia S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 104/18/08 del 5/6/08.

udito l’avv. Sciuto;

udito il PM, in persona del Dott. IANNELLI Domenico, che ha chiesto

la cassazione della sentenza.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha confermato la validità del condono effettuato dal contribuente ex L. n. 289 del 2002, art. 12, in materia di IVA. Il contribuente non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 25 marzo 2010 è stato assegnato alla ricorrente termine di gg. 60 per la chiamata in causa della Reale Mutua Assicurazioni e di SERIT S.p.A., parti del giudizio di appello.

La sola Reale Mutua di Assicurazioni resiste con controricorso. Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Decidendo sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, esclusivamente fondato sull’avvenuto condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate (SSUU 3674/10)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio, considerato che la sentenza delle Sezioni Unite citata è successiva alla proposizione della lite.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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