Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25009 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 25/11/2011), n.25009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Genova con ordinanza n. 291/08 R.G. del 4/07/08,

depositata il 2/09/08 nel procedimento pendente tra:

D.V.M.;

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la corte d’appello di Genova con ordinanza del 2 settembre 2008 ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in ordine alla domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un giudizio civile proposta da D. V.M. davanti alla corte d’appello di Torino, la quale, con ordinanza del 13/02/2008 si è dichiarata incompetente;

che la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 è stata proposta in relazione alla durata di un giudizio civile iniziato con atto di citazione del 6 luglio 1992 davanti al tribunale di Genova, che ha deciso con sentenza del 14 dicembre 2000, sulla quale sono intervenute, con sentenza del 30 dicembre 2002 la corte d’appello di Genova e con sentenza del 27 novembre 2006 questa Corte che ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte genovese;

che la corte d’appello di Genova si è dichiarata incompetente sulla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 ritenendo inapplicabile il criterio previsto dall’art. 3 della Legge indicata per essere intervenuta sentenza di questa Corte;

che il procuratore generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza della corte d’appello di Torino.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che, con ordinanza n. 6306 del 2010, le sezioni unite hanno affermato che il criterio di collegamento stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, secondo cui la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trova applicazione anche in relazione ai processi che, svoltisi davanti ad un giudice ordinario, siano approdati dinanzi alla corte di cassazione, ancorchè venga dedotto il ritardo occorso avanti a quest’ultima, dovendo considerarsi in modo unitario il giudizio presupposto ed assumendo a tal fine rilievo la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato;

che pertanto, previa cassazione dell’ordinanza del 13/02/2008 della corte d’appello di Torino, deve essere dichiarata la competenza della corte d’appello di Torino.

P.Q.M.

Cassa l’ordinanza della corte d’appello di Torino del 13 febbraio 2008 e dichiara la competenza della corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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