Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25009 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6142/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 929/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2011 R.G.N. 7488/06.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto al contratto, avente decorrenza dal 4.7./30.9.2002, tra C.C. e Poste Italiane s.p.a., e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

1.1. che la statuizione di illegittimità è stata fondata sulla genericità della ragioni giustificative del termine indicate in contratto e sul mancato assolvimento da parte di Poste, sulla quale ricadeva il relativo onere, della effettività del ricorrere di tali ragioni;

1.2. che, in particolare, il giudice d’appello, ha ritenuto che la causale indicata in contratto, “nella assoluta genericità delle espressioni utilizzate” non consentiva, nel concreto di individuare il nesso causale tra l’assunzione del lavoratore e le concrete esigenze della società, risultandone interdetta la possibilità per il lavoratore e per il giudice la possibilità di verificare la effettività delle esigenze rappresentate;

1.3. che, quanto alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo, la affermazione di genericità della causale è stata fondata sulla mancata specificazione della collocazione temporale delle assenze, degli uffici interessati dalle stesse e delle specifiche esigenze a riguardo nell’agenzia cui il lavoratore era stato addetto;

1.4. che, a prescindere dalla nullità della clausola, il giudice di appello ha ritenuto che Poste non avesse adempiuto all’onere, su di essa gravante, di provare la correlazione tra le ragioni dell’apposizione del termine, quale esposte in contratto, e le ragioni sottese all’astratta ammissibilità della pattuizione, essendosi limitata ad allegare la esistenza di una complessa manovra organizzativa, a descriverne le ragioni ed i tempi di attuazione, ma non le ragioni per le quali nello specifico settore e nel periodo previsto la manovra avrebbe imposto o reso necessario – in attesa di un assetto organizzativo stabile e definitivo – di procedere, nel frattempo, ad una o più assunzioni a termine e, nello specifico contesto processuale, l’assunzione del lavoratore;

1.5. che,infatti, la causalità del rapporto dedotto in giudizio non trovava alcun riscontro probatorio nella documentazione versata in atti da Poste e nei mezzi istruttorii articolati;

1.6. che a tanto conseguiva, disattendendosi la specifica eccezione di Poste fondata sulla essenzialità della clausola del termine, la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;

1.7. che nulla era dovuto a titolo di risarcimento del danno, in quanto il lavoratore non aveva provveduto, come richiesto dal collegio, a seguito della eccezione di aliunde perceptum formulata dalla società, a depositare la certificazione relativa ai redditi per il periodo successivo alla scadenza del rapporto, non potendosi attribuire efficacia probatoria alla documentazione prodotta dal C. (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fotocopia del libretto di lavoro, certificazione relativa alla iscrizione presso gli uffici di collocamento) basate su dichiarazioni provenienti dall’interessato;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi;

2.1. che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1.che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, art. 4 comma 2 D.Lgs. cit., art. 12 preleggi, artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1325 c.c. e segg.; ha censurato la mancata considerazione, nel pervenire alla valutazione di genericità della causale del termine, degli accordi collettivi richiamati in contratto ed, in particolare, dell’accordo del 17.10.2001 il quale faceva espresso riferimento alla necessità di sostenere il servizio recapito e sportelleria nella fase di realizzazione del processo di mobilità;

2. che con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 115,116 e 421 c.p.c.; ha censurato la sentenza impugnata per avere posto a carico di essa società datrice l’onere di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine, in contrasto con la previsione dell’art. 4 D.Lgs. cit., che prevede tale onere solo in caso proroga; ha inoltre dedotto che, ove tale onere avesse dovuto ritenersi sussistente, la pronunzia era incorsa nelle ulteriori violazioni denunziate atteso che la prova orale articolata da Poste era certamente idonea a fornire adeguata dimostrazione delle esigenze sottese all’assunzione, mediante richiamo ai processi riorganizzativi in atto all’epoca;

3. che con il terzo motivo ha dedotto erronea e insufficiente motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo, censurando la decisione per avere erroneamente valutato e quindi insufficientemente motivato in merito alla ammissibilità e rilevanza delle circostanze oggetto della prova articolate da essa Poste;

4. che con il quarto motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 comma 1 e 2, art. 4, comma 2 D.Lgs. cit., art. 12preleggi, artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1325 c.c. e segg.; ha censurato la decisione per avere ritenuto generica l’ulteriore causale rappresentata dalla necessità di sostituzione di lavoratori assenti per ferie e per non avere considerato il capitolo di prova articolato a riguardo da essa datrice;

5. che il primo ed il quarto motivo, con i quali è investita la valutazione di genericità, rispettivamente della causale esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, 13 febbraio e 17 aprile 2002 e della causale riferita alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo, sono infondati;

5.1. che deve, infatti, osservarsi che con l’utilizzo del termine “specificate” di cui all’art. 1 del D.Lgs. cit., il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Cost. 14 luglio 2009 n. 214; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576; id. 16 novembre 2010, n. 23119).

5.2. che non si ravvisa nel ragionamento della Corte di appello nè violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale nè un vizio di motivazione. Come noto, per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione perchè, come più volte sottolineato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 14.3.2016; Cass. 16.7.2010 n. 16702), di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013);

6. che il rigetto del primo e del quarto motivo di ricorso, con il quale era investita la valutazione di genericità delle esigenze indicate nel contratto individuale a giustificazione dell’assunzione a tempo determinato, valutazione configurante autonoma ratio decidendi, di per sè sola idonea a sorreggere la statuizione di nullità del termine, assorbe l’esame dei motivi secondo e terzo che investono il mancato assolvimento da parte di Poste dell’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’effettività delle esigenze indicate in contratto;

7. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

8. che non si provvede sulle spese di lite, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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