Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25009 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 10/10/2018), n.25009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13916/2011 R.G. proposto da:

S.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Gagliardi La

Gala, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma

via Cosseria n. 2, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

contro

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 115/5/10, depositata il 9 novembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

– S.N. impugnava l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 ai fini Irpeg, Irap ed Iva, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’Iva indebitamente detratta per Euro 43.018,17 sulla base di fatture (relative a prestazioni di muratura ed intonacatura) false e procedeva alla rideterminazione del reddito d’impresa, irrogando le relative sanzioni; il contribuente esponeva, in particolare, che i lavori erano stati effettivamente eseguiti;

– il giudice di primo grado rigettava l’impugnazione; la sentenza era confermata dalla CTR della Puglia;

– il contribuente propone ricorso per cassazione con sette motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia omessa pronuncia per non essersi la CTR pronunciata “sul primo motivo di appello” con cui “si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui si sostiene che sarebbe stato onere” del contribuente “provare e dimostrare la realità delle operazioni contestate”, “violazione e falsa applicazione di norme di legge”, “violazione dell’art. 2967 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3”, “omessa applicazione di consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale” e “illogicità manifesta”;

– il motivo è inammissibile per una pluralità di profili, atteso, da un lato, l’inestricabile cumulo delle censure dedotte, tanto più rilevante nella specie poichè le diverse prospettazioni – vizio di omessa pronuncia e di violazione di legge – sono in stretto rapporto di correlazione (e in contraddizione tra loro) nello svolgimento del motivo, contestando, al contempo, sia la mancata pronuncia sulla doglianza del riparto dell’onere della prova, sia che la CTR abbia, invece, preso posizione sul riparto probatorio;

– dall’altro, inoltre, la censura è carente per autosufficienza atteso che, per costante giurisprudenza, “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (Cass. n. 15367 del 04/07/2014; Cass. n. 11738 del 08/06/2016);

– la censura, inoltre, neppure coglie la ratio della decisione poichè la CTR non ha invertito indebitamente l’onere della prova ma ha ritenuto che l’Agenzia avesse pienamente soddisfatto l’onere su essa incombente dell’inesistenza oggettiva delle operazioni attesa la falsità delle fatture, non aventi alcun riscontro con riguardo ai soggetti apparentemente emittenti (una ditta “non aveva emesso le fatture”; un’altra non le aveva registrate; la terza era risultata un lavoratore dipendente non titolare di alcuna attività commerciale) e “scritte a mano con la stessa grafia” (nonostante fossero state formalmente “emesse da tre ditte diverse e lontane tra loro”), da cui la conclusione che il ricorrente “ha posto in essere operazioni inesistenti con il chiaro intento fraudolento di conseguire un indebito rimborso di imposta”;

– il secondo motivo denuncia “error in iudicando” per non aver la CTR tenuto in considerazione “l’ampia e consistente mole di evidenze documentali prodotte dal contribuente” a fondamento della legittimità delle detrazioni, “omessa applicazione di consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale”, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”;

– la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza avendo omesso il ricorrente la riproduzione della documentazione asseritamente non valutata dalla CTR; la censura, in ogni caso, è infondata poichè il giudice d’appello non ha omesso di considerare le argomentazioni (e la documentazione prodotta) dal contribuente ma le ha valutate non “convincenti e pertinenti”;

– il terzo motivo denuncia omessa pronuncia per non essersi la CTR pronunciata “sul secondo motivo di appello” con cui “si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui si sostiene che la prova della realità delle operazioni non può essere costituita da assegni o da una contabilità formalmente corretta”, “violazione e falsa applicazione di norme di legge”, “omessa applicazione di consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale” e “illogicità manifesta”;

– il quarto motivo denuncia omessa pronuncia per non essersi la CTR pronunciata “sul secondo motivo di appello” con cui “si censurava la pronuncia di primo grado nella parte in cui si poneva a fondamento la sussistenza di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti”, “violazione e falsa applicazione di norme di legge”, “omessa applicazione di consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale” e “illogicità manifesta”;

– il quinto motivo denuncia omessa pronuncia per non aver la CTR “speso nemmeno una parola in ordine alla censura mossa dal contribuente con il terzo motivo di gravame” con cui si era “censurato l’illegittimo ed erroneo richiamo… al principio di diritto” di cui Cass. n. 1592 del 2006 e “illogicità manifesta”;

– i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono tutti inammissibili per le medesime ragioni esposte con riguardo al primo motivo; del resto, la CTR, proprio in ragione della conclamata falsità delle fatture, che “non hanno trovato fedele riscontro nella contabilità delle emittenti”, ha evidentemente escluso la regolarità formale delle scritture;

– va sottolineato, del resto, che una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettività delle stesse, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 12111 del 10/06/2015; Cass. n. 17619 del 05/07/2018);

– il sesto motivo denuncia nuovamente omessa pronuncia sulla censura sollevata dal contribuente “con il quarto motivo di gravame con cui contestava la pronuncia di primo grado nella parte in cui pur avendo accolto il ricorso presentato dal contribuente” aveva invece “d’ufficio… disposto la rideterminazione del reddito sulla base dei parametri di cui al D.P.C.M. 22 dicembre 1989 adducendo una presunta fantomatica ed inesistente richiesta di parte ricorrente” e “vizio di ultrapetizione”;

– il settimo motivo denuncia vizio di omessa pronuncia avuto riguardo al quinto motivo di censura sollevato dal contribuente, con il quale si lamentavano “gli effetti contraddittori e… devastanti” dell’apparente accoglimento della pretesa del contribuente eccependo altresì “illogicità manifesta” “contraddittorietà della motivazione” “contrasto tra motivazione e dispositivo”;

– i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono parimenti inammissibili per le medesime ragioni sopra esposte, viepiù rilevanti nella specie perchè le doglianze appaiono rivolte (inammissibilmente) anche contro la decisione della CTP (avrebbe pronunziato in ultrapetizione rispetto alla stessa pretesa erariale, il dispositivo della decisione di primo grado sarebbe stato in contrasto con la motivazione), da cui l’insufficienza delle doglianze anche con riguardo all’avviso di accertamento e alle asserite richieste formulate in primo grado, la cui riproduzione nel ricorso, quantomeno per la parte rilevante, è stata del tutto omessa;

– ne deriva che il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 5.200, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA