Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25009 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 25009 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 28529-2007 proposto da:
ELIA LUIGI – LEI LGU 731’04 E506Z, F,LIA SEBASTIANO, LEI
SST 76M29 E506Q, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi 28,
presso lo studio dell’avvocato URSINI GILDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CHIARELLI FABIO, come da
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
RICCFIIUTO MARIA ANTONIA RCC MNT 23R50 L166Q,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mercalli 13, presso lo studio
dell’avvocato CANCRINI-PISELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PALMA ANTONIO, come da procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –

‘4
‘ 6>pYl i3

Data pubblicazione: 06/11/2013

avverso la sentenza n. 422/2007 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 16/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/07/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
udito l’Avvocato Fabio Chiarelli, che si riporta agli atti e alle

udito il sostituto procuratore generale, dott. Sergio Del Core, che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Maria Antonia Ricchiuto conveniva in giudizio il sig.
Salvatore Elia innanzi al Tribunale di Lecce, domandandone la
condanna alla rimozione dei vizi relativi all’esecuzione dell’opera di
rivestimento con lastre in “carparo” delle pareti interne ed esterne di
una cappella funeraria, o al pagamento della somma occorrente per
l’effettuazione dei lavori occorrenti.
Il convenuto si costituiva in giudizio, spiegando domanda
riconvenzionale con cui chiedeva il pagamento dell’ultima tranche
dovuta per i lavori effettuati.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda della Ricchiuto, rilevando
che i vizi del materiale applicato come rivestimento erano del tutto
visibili ed apparenti e che l’attrice aveva accettato l’opera nello stato in
cui si trovava, decadendo quindi da ogni possibile azione di garanzia.
Accoglieva la domanda del convenuto, condannando la Ricchiuto al
pagamento di € 2.705,47 a titolo di saldo del corrispettivo convenuto,
nonché alla corresponsione delle spese di lite.
2. La sig.ra Ricchiuto proponeva appello avverso la sentenza di primo
grado, innanzitutto rilevando che i vizi della pietra di rivestimento
erano stati resi invisibili, perché coperti da uno strato di malta. Si era,
quindi, avveduta dei vizi solo eseguendo la pulizia della pietra,
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-2-

conclusioni assunte;

denunciandoli con missiva del 3 novembre 1992. Negava di aver
accettato l’opera e di aver danneggiato la pietra con l’idropulizia
effettuata, e ribadiva che i vizi erano stati riconosciuti dallo stesso Elia
con lettera del 9 dicembre 1992 con cui aveva manifestato la sua
disponibilità ad effettuare le riparazioni tecnicamente possibili.

Ricchiuto avesse denunciato i vizi dell’opera, la cui esecuzione era,
peraltro, stata seguita dal direttore e progettista, ing. Pellegrino, che
non aveva rilevato alcuna irregolarità. Né l’appellato aveva
riconosciuto tali vizi con la lettera del 9 dicembre 2012, con cui aveva
solo affermato la disponibilità ad un incontro chiarificatore. I difetti
nella messa in opera del rivestimento erano stati denunciati dalla
Ricchiuto solo con la missiva del 19 gennaio 1993 e dunque fuori
termine.
3. Espletata CTU, la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 16
giugno 2007, accoglieva in parte il gravame proposto dalla sig.ra
Ricchiuto. Riteneva che la denuncia dei vizi era stata tempestiva, in
quanto avvenuta nei due mesi dalla consegna dell’opera con la lettera
del 5 novembre 1992; che la Ricchiuto non aveva mai accettato l’opera
senza riserve, non essendo sufficiente la presa in consegna dell’opera,
cui, peraltro, non era seguito il saldo del corrispettivo.
La missiva del 9 dicembre 1992 dell’Elia implicava riconoscimento dei
vizi, anche se effettuata allo scopo di indicare la disponibilità ad
effettuare le riparazioni tecnicamente possibili. I vizi erano stati
accertati da entrambi i C.T.U. incaricati.
Di qui la condanna degli eredi del sig. Elia, nelle more deceduto, ad
eliminare i vizi dell’opera nel termine di centoventi giorni dalla notifica
della sentenza o in caso contrario al pagamento della somma di €
10.782,88 necessaria allo svolgimento dei lavori, secondo quanto
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-3-

Il sig. Elia contestava che con la missiva del 3 novembre 1992 la sig.ra

accertato dalle consulenze tecniche d’ufficio svolte nei due gradi di
giudizio. La Corte territoriale condannava, inoltre, la Ricchiuto, all’esito
dell’esecuzione dei lavori, al pagamento in favore di Luigi e Sebastiano
Elia della somma di € 2.705,47, quale parte rimanente del corrispettivo
per i lavori.

mancato raggiungimento della prova del danno.
4. Propongono ricorso per cassazione i sig.ri Luigi e Sebastiano Elia,
quali eredi del Salvatore, articolando quattro motivi. Resiste con
controricorso la sig.ra Ricchiuto, che ha depositato memoria.

MOTIVI DEL RICORSO
1. I motivi del ricorso.
1.1 Col primo motivo si deduce il vizio di «violazione degli artt. 115, 116,
232, 246 c.p.c. e 1667, rcomma c. c. in relazione all’art. 360, rcomma n. 5
c.p.c.»
La Corte d’Appello ha erroneamente valutato gli elementi probatori a
sua disposizione.
Il giudice d’appello ha così motivato: “la denunzia dei vizi è tempestiva in
quanto è stata effettuata nei due mesi dalla consegna dell’opera. Peraltro il termine
per la denuncia deve farsi decorrere solo dall’operazione di idropulizia, non eseguita
dall’appaltatore, posto che solo tale lavaggio ha consentito di mettere a nudo la
pietra e riscontrare tali difetti” “né per escludere la responsabilità dell’appaltatore
rileva il fatto che i lavori siano stati eseguiti per conto dell’arch. Pellegrino autore
anche de/progetto. Infatti sentito come teste, il Pellegrino ha affermato di non aver
seguito costantemente i lavori e di aver espresso forti perplessità in ordine alla
qualità dei materiali di cava ed alle modalità di messa in opera della pietra,
suggerendo anche la rimozione del rivestimento, e di aver contestato poi che il
rivestimento non era stato rimesso, ma che erano state realizzate opere di stuccatura
e pitturazione (quelle poi rimosse dalla Ricchiuto con la idropulitrice)”
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-4-

Veniva rigettata la domanda risarcitoria della sig.ra Ricchiuto, per

Così facendo, ha valutato in maniera parziale le testimonianze
acquisite, omettendo di considerare quanto riferito dai taluni testi in
ordine alla circostanza che i presunti vizi del materiale lapideo ed alla
posa dello stesso fossero stati contestati durante l’esecuzione dei lavori,
provocando la richiesta di sostituzione dei conci non idonei.

interrogatorio dell’attrice in ordine alla continua sorveglianza dei lavori
ed alla accettazione incondizionata dell’opera.
Dunque, la Corte territoriale ha omesso del tutto di valutare un
insieme di risultanze probatorie il cui esame avrebbe potuto condurre
ad una diversa soluzione della vertenza.
Il ragionamento svolto dal Giudice d’Appello appare incompleto,
incoerente ed illogico laddove ha utilizzato la deposizione del teste
Pellegrino (direttore dei lavori) non per ricavare la certezza che i vizi
fossero noti alla committente già dall’inizio dell’opera, ma per dedurre
che tale circostanza escludeva ogni precedente conoscenza.
Con ciò la Corte territoriale ha asserito che, laddove il direttore dei
lavori per conto della committente rilevi dei vizi e richieda la
sostituzione delle parti ritenute viziate, ciò di per sé non comporti
conoscenza per la committente sol perché, a dire del teste, la
stuccatura provocata dai rilievi del direttore dei lavori avrebbe reso
non percepibile il vizio.
Quanto affermato dal direttore dei lavori è stato peraltro smentito dalle
dichiarazioni di altri testi, delle quali la Corte non ha tenuto conto.
Quindi, il ragionamento del Giudice di merito evidenzia il mancato
esame di punti decisivi della controversia, nonché un insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate.

Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-5-

In più, non ha tenuto in debito conto la circostanza del mancato

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. vengono indicati fatti e circostanze sui
quali la motivazione addotta è da ritenersi omessa, contraddittoria o
insufficiente:
Con riferimento all’omessa motivazione, s’indica il seguente fatto
controverso: ‘Watt° controverso in relazione al quale la motivazione si assume

nota pervenuta il 5/11/92, in relazione al mancato interrogatorio della stessa ed
alle dichiarazioni testimoniali univoche nel determinare che la qualità dei lavori per
aver seguito gli stessi incaricati tecnici dell’attrice, (che tali vizi avevano
espressamente contestato), sia con riferimento alla qualità del materiale, sia con
riferimento alla stuccatura dei conci”.
Circa la contraddittoria motivazione si argomenta come segue: `La
motivazione si assume esser contraddittoria laddove esclude la intempestività della
denunzia dei vizi utilizzando una deposizione testimoniale, quella del direttore dei
lavori, che in realtà conferma la conoscenza dei vizi protrattasi per l’intero anno
occorso alla realizzazione dei lavori”.
A proposito dell’insufficiente motivazione si deduce:

`La dedotta

insufficienza della motivazione, tale da renderla inidonea a giustz:ficare la decisione,
fa rifitimento all’assoluta mancata valutazione del mancato interrogatorio e delle
risultane testimoniali, ed il totale travisamento dell’unica deposizione richiamata
in sentenza”.
1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce la «violazione degli arti.
1665, 4’comma, 1666, nomma e 1667 1° e 2°comma c. c. in relazione all’art.
360,1° comma n 03 c.p.c.».
La Corte d’Appello non ha correttamente applicato gli artt. 1665 e
1667 c.c., nell’escludere che la sig.ra Ricchiuto abbia accettato senza
riserve l’opera commissionata, così precludendosi qualunque azione.
La circostanza asserita da alcuni testi (Favre e Coluccia), secondo cui la
committente avrebbe accettato l’opera senza riserve, non è mai stata
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-6-

omessa riguarda la conoscenza da parte della committente dei vizi lamentati con la

smentita e, anzi, la stessa sig.ra Ricchiuto si è sottratta
all’interrogatorio, evitando, in particolare, di rispondere al quesito “vero
che senta contesta.zione alcuna da parte della committente l’opera fu consegnata alla
stessa e la sig.ra Ricchiuto l’accettò senza esprimere alcuna riserva”.
Dunque, i giudici d’Appello avrebbero dovuto tener conto di queste

La Corte territoriale ha ritenuto che la stuccatura dei conci di carparo
avesse “coperto” quei vizi sui quali, dunque, non poteva esservi
contestazione.
Tuttavia, i testi hanno riferito di una costante presenza degli incaricati
della committenza sul cantiere, i quali contestavano costantemente
quanto eseguito, come confermato anche dalle testimonianze acquisite.
Ciò a riprova del fatto che la sig.ra Ricchiuto aveva avuto conoscenza
di quanto avrebbe poi lamentato con la note 05/11/92 già da epoca di
gran lunga precedente, circostanza rilevante ai fini dell’applicabilità del
disposto di cui all’art.1667, 1° co. Cpv e 1665, 4 0 comma, c.c.
Ha errato la Corte territoriale nell’escludere la sussistenza di
un’accettazione senza riserve, ritenendo che le operazioni di stuccatura
implicherebbero di per sé il riconoscimento dei vizi da parte
dell’appaltatore, considerato che, invece, l’operazione della stuccatura
avveniva regolarmente ogni volta che era posto in opera un concio,
non costituendo tentativo di “occultare” i vizi.
Né l’esclusione dell’accettazione può essere avvalorata dal mancato
pagamento di parte del corrispettivo, tenuto conto che atteso che nel
corso del giudizio, in alcun modo, si è inteso far discendere
l’accettazione dal pagamento, ma esclusivamente dal gradimento
espresso durante l’esecuzione delle opere ed alla consegna.
Allo stesso modo, la missiva del 9 dicembre 1992 inviata
dall’appaltatore, non ha alcun valore in ordine alla prova della mancata
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-7-

risultanze processuali e ritenere l’opera accettata senza contestazioni.

accettazione dell’opera, trattandosi semplicemente di una proposta di
bonario componimento della vicenda.
Vengono formulati i seguenti quesiti di diritto: – “se il riceversi senza
riserve la consegna dell’opera costituisca accettazione della stessa in presenza di
verifiche intervenute ripetutamente in corso d’opera; – se il mancato pagamento di

conosciuto durante la realizzazione dell’opera della qualità dei materiali e delle
modalità di esecuzione escluda che l’appaltatore sia tenuto a garanzia per vizi che si
assumono essersi appalesati dopo la consegna; – se l’aver contestato in radice che
quanto lamentato possa costituire vizio dell’opera eseguita, pur dichiarandosi
disponibile ad un componimento bonario, costituisca per l’appaltatore
riconoscimento dei vizi lamentati”.
1.3 Col terzo motivo di ricorso si deduce la «violazione art. 112 c.p.c. in
relazione all’art. 360,1° comma n°3 c.p.c.».
La contestazione ricevuta con la missiva del 5 novembre 1992 non era
relativa ad alcun impegno contrattuale assunto dal sig. Elia.
Infatti, l’ordine di lavoro del 22 ottobre 1991 non prevedeva in alcun
modo che il carparo dovesse avere consistenza e colore omogenei.
La Corte d’Appello di Lecce avrebbe dovuto dare rilievo alle
rimostranze ivi svolte, al fine di valutare la tempestività delle
contestazioni, solo nel caso in cui il contratto avesse obbligato l’Elia a
porre in opera dei rivestimenti assolutamente omogenei per
consistenza e colore.
Sul punto, fatto rilevare dal sig. Elia, nei due gradi di giudizio, la Corte
ha omesso di pronunciarsi.
Si formula il seguente quesito di diritto: “se, introdotto in primo grado dal
convenuto una eccezione subordinata, ritenuta assorbita a seguito dell’accoglimento
di altra eccezione preliminare e pregiudiziale, una volta riproposta sia pure in via
subordinata, debba essere affrontata e risolta dal giudice d’appello”.
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-8-

parte del prezzo dell’appalto valga di per sé ad escludere l’accettazione; – se l’aver

1.4 Col quarto motivo di ricorso viene dedotta la “violazione dell’art. 112

c.p.c. sotto differente profilo in relazione all’art. 360,1° comma n°3 c.p.c.”
La CTU disposta in grado d’appello ha dapprima rilevato come circa il
50% del rivestimento presentasse “difetti naturali quali una porosità

grossolana, differente grana tra lastre, fatture, nell’insieme tali difetti conferiscono ai

alternative: la prima prevedeva la sostituzione di circa il 50% del
rivestimento “con lastre di caTaro simili al resto del rivestimento”, mentre, la
seconda soluzione, prospettava un’integrale sostituzione dei
rivestimenti, ove il reperimento di lastre similari a quelle installate fosse
stato difficoltoso.
La Corte territoriale ha scelto l’opzione del rifacimento integrale del
rivestimento, decidendo ultra petita, considerato che la sig.ra Ricchiuto
aveva chiesto unicamente la rimozione dei vizi, e non l’integrale
rifacimento.
E’, quindi, ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “se introdotta una domanda

volta alla eliminazione dei vizi nella misura da quantifìcarsi a mezzo di
consulenza tecnica, una volta accertato che i vizi possono essere rimossi senza
giungere all’integrale rifacimento dell’opera, possa il giudice disporre in sentenza
l’integrale nfacimento dell’opera sulla base di una considerazione meramente estetica
espressa dal CTU e mai fatta propria tempestivamente e ritualmente dalla parte
attrice”.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 Il primo motivo è infondato sia quanto alla violazione di legge
denunciata (115, 116, 232, 246 cod. proc. civ. e 1667 cod. civ.), che
quanto al vizio di motivazione.

Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-9-

paramenti murari un asspetto non gradevole” ed ha, poi, suggerito due

2.1.1 Al riguardo, occorre osservare che il sindacato in sede di
legittimità per violazione dell’art. 115 cpc è ammissibile solo se il
giudice abbia: a) omesso di valutare, facendo uso del suo potere
discrezionale di scelta e valutazione degli elementi probatori, quelle
risultanze indicate dalla parte come decisive, salvo ad escluderne la

posto a base della decisione la propria scienza personale o fatti ai quali
erroneamente attribuisca il carattere della notorietà, così dando
ingresso a prove non fornite dalle parti e dalle stesse non vagliati, in
violazione dei principi di disponibilità e del contraddittorio delle parti
sulle prove.
Diverso è il caso in cui in cui si lamenti l’apprezzamento espresso dal
giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente
acquisite, regolato dall’articolo 116, primo comma, cpc.
Come è noto, l’art. 116, primo comma, cpc sancisce la fine del sistema
fondato sulla predeterminazione legale dell’efficacia della prova,
conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale. Con
la formula del “prudente appreuamento” si allude alla ragionevole
discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va
compiuta tramite l’impiego di massime d’esperienza. Di conseguenza,
la doglianza con la quale si denunzi che il giudice abbia fatto un cattivo
uso del suo “prudente appreuamento” nella valutazione della prova si
risolve in una doglianza non sulla violazione della norma de qua ma
sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di
legittimità solo nei limiti entro i quali è ammissibile il sindacato da
parte della cassazione sulle ragioni giustificatrici allegate dal giudice a
supporto dell’adottata decisione.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito
l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-10-

rilevanza in concreto indicando le ragioni del suo convincimento; b)

sono anche la valutazione delle prove, il controllo della loro
attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di
quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia,
privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri,
in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite

Conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è
tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a
confutare singolarmente le argomentazioni prospettategli dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio
convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi, onde
pervenire alle assunte conclusioni, implicitamente disattendendo quelli
logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze
istruttorie non possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti
alla contestazione d’una valutazione delle prove effettuata in senso
difforme da quello preteso dalla parte, perché, proprio a norma dell’art.
116 primo comma cpc, rientra nel potere discrezionale del giudice di
merito l’individuare le fonti del proprio convincimento, il valutare
all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità e la concludenza e lo
scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e
rilevanti.
2.1.2 Parimenti infondato è il dedotto vizio motivazionale.
Al riguardo occorre ulteriormente osservare che, in linea generale, il
motivo di ricorso per cassazione con il quale viene mossa censura per
vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 cpc deve essere inteso a far valere, a
pena d’inammissibilità ex art. 366 n. 4 cpc in difetto di loro specifica
indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-11-

dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato.

nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso
comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte
per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile
contrasto tra gli stessi.
Tale motivo non può, invece, essere inteso a far valere la non

al diverso convincimento soggettivo della parte. In particolare, non
può essere proposto un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del
giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli
elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di
tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame, giacché,
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti
del giudice del merito, e cioé di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla
natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Nel caso in questione, la Corte ha adeguatamente e compiutamente
motivato su tutte le questioni indicate. Non si evidenziano carenze o
lacune nelle argomentazioni ovvero elementi di illogicità consistenti
nell’attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal
senso comune, o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e
quindi un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e un
insanabile contrasto degli stessi.
In definitiva con la censura avanzata la parte ricorrente intenderebbe
far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti al suo
convincimento, proponendo un migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Intende, quindi, proporre
un’inammissibile nuova valutazione dei fatti o censurare aspetti del
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-12-

rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito

giudizio interni all’ambito della discrezionalità di valutazione delle
prove e dell’apprezzamento dei fatti (art. 116 cod. proc. civ.), che
attengono al libero convincimento del giudice.
La Corte di merito ha ampiamente e idoneamente motivato al riguardo
circa la natura dei vizi occulti lamentati e dell’avvenuta concreta

conoscenza degli stessi solo all’esito della pulitura della edicola
funeraria, non risultando compiutamente conosciuti i vizi denunciati se
non all’esito di tale attività.
2.2 — t infondato anche il secondo motivo, che, pur deducendo vizi di
cui all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si fonda su fatti e su una
ricostruzione della vicenda (quanto alle mancate contestazioni ed alla
accettazione dell’opera), oggetto di diversa valutazione della Corte di
merito, che è giunta a diverse conclusioni, rispetto alle quali corretta
risulta l’interpretazione data dalla Corte di appello alle norme
assuntivamente violate.
2.3 — t, infondato il terzo motivo, che prospetta una violazione (art
112 cod. proc. civ.). La denuncia è infondata, posto che la committente
si era doluta della qualità complessiva dell’opera e che la questione
della differenza di colore delle parti del rivestimento con riguardo al
contratto non risulta essere stata specificamente formulata, sicché
correttamente il giudice ha valutato la domanda della parte
committente, che tendeva ad ottenere un’opera a regola d’arte, anche
sotto il profilo della sufficiente omogeneità del colore del rivestimento,
che doveva a tale fine provenire da una specifica cava.
2.4. É infondato anche l’ultimo motivo, che deduce nuovamente una
censura di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riguardo alla
pronuncia emessa dal giudice dell’appello. A fronte dell’accertata
difficoltà di reperire un rivestimento di colore sufficientemente
omogeneo, la Corte di merito si è fatta carico di dare una corretta
Ric. 2007 n. 28529 sez. 52 – ud. 04-07-2013

-13-

2

risposta alla domanda della parte committente, restando pienamente
nel petitum chiaramente formulato fin dal primo grado di giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di

(duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 4 luglio 2013
IL PRESIDENTE

giudizio, liquidate in 2.000,00 (duemila) euro per compensi e 200,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA