Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25008 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5871/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.M.O., B.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GUIDO ALFANI 9, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO

PANETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPA CANNIZZARO,

MARIA ANTONIETTA SACCO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8591/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2011 R.G.N. 5771/08.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 8591/2010, depositata il 28 febbraio 2011, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dei gravami di L.R.M.O. e di B.L., ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato stipulati dalle appellanti e dalla S.p.A. Poste Italiane – per i periodi dal 6/7 al 20/9/2005, quanto alla L.R.M., e dall’8/5 al 30/6/2004, quanto alla B. – per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito con diritto alla conservazione del posto di lavoro, L.R.M. presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) (Filiale di (OMISSIS)) e B. presso l’Ufficio postale di (OMISSIS) (Filiale di (OMISSIS));

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A., con sette motivi, assistiti da memoria;

– che le lavoratrici hanno resistito con controricorso;

– che risultano depositati verbali di conciliazione in sede sindacale dell’1/10/2012 per B. e del 2/10/2012 per l.R.M.;

rilevato che, con tali verbali, costituenti transazioni generali e novatíve, le parti hanno inteso porre termine alle controversie tra loro insorte, relativa alla conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine oggetto della pronuncia della Corte di appello di Roma, di cui in premessa, dandosi reciprocamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione della vertenza a tutti gli effetti di legge e con accettazione del regolamento delle spese delle fasi di merito secondo quanto previsto dai rispettivi provvedimenti giudiziali;

ritenuto, pertanto, che fra di esse è cessata la materia del contendere;

– che ricorrono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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