Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25007 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.23/10/2017), n. 25007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5759/2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.G., C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO
IACOBELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 540/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/02/2011 R.G.N. 8472/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza n. 540/2011, depositata il 21 febbraio 2011, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame di L.G. e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato la nullità del contratto a termine stipulato dall’appellante e da Poste Italiane S.p.A., per il periodo dall’1/2/2002 al 30/4/2002, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, con le pronunce conseguenti;
– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso, con sei motivi, Poste Italiane S.p.A.;
– che il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale, affidato a unico motivo;
– che risulta depositato verbale di conciliazione in sede sindacale del 24/7/2012;
rilevato che, con tale verbale, costituente transazione generale e novativa, le parti hanno inteso porre termine alla controversia tra loro insorta, relativa alla conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine oggetto della pronuncia della Corte di appello di Roma, di cui in premessa, dandosi reciprocamente atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione della vertenza a tutti gli effetti di legge e con accettazione del regolamento delle spese delle fasi di merito secondo quanto previsto dai rispettivi provvedimenti giudiziali;
ritenuto, pertanto, che fra di esse è cessata la materia del contendere;
– che ricorrono le condizioni per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017