Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25007 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 15/09/2021), n.25007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13526-2020 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di VERONA, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA

PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5134/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria per tardività del medesimo e se ne chiede la cassazione sul preliminare rilievo che il decidente, nel pronunciarsi nei riferiti termini, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., posto che, da un lato, la declaratoria in parola era stata emessa successivamente alla prima udienza e, dall’altro, la causa pur introdotta con citazione non poteva ritenersi promossa tardivamente tenuto conto della data in cui era stata comunicata l’ordinanza del Tribunale e del principio dell’overruling enunciato da SS.UU. 28575/2018.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il detto motivo di ricorso è infondato.

3. Va premesso che l’odierna vicenda processuale non investe la questione se l’appello avverso le ordinanze emesse dal Tribunale ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-bis c.p.c., debba proporsi con citazione ovvero con ricorso, sicché esula dallo scrutinio qui richiesto l’interrogativo se, a fronte del fatto che l’impugnazione è stata proposta nella specie a mezzo di citazione, sia invocabile il principio dell’overruling affermato dalla citata pronuncia delle SS.UU.

Essa verte sulla diversa, ma logicamente prioritaria, questione della decorrenza del termine per l’appello delle ordinanze ex art. 702-bis c.p.c. alla luce del fatto che l’art. 702-quater c.p.c. al riguardo prevede che esso decorre dalla comunicazione ovvero dalla notificazione del relativo provvedimento.

Ne discende, da un lato, che si rivela priva di conferenza la denunciata violazione delle norme richiamate in rubrica, giacché la loro applicazione postula un vaglio di merito che qui non ha avuto luogo; dall’altro che va ribadito il principio che “in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c.” (Cass., Sez. II, 6/06/2018, n. 14478), di modo che non si offre a censura l’enunciato del giudice del gravame che ha ritenuto tardivo l’appello, introdotto con citazione notificata il 28.6.2018, rispetto all’ordinanza del Tribunale letta all’udienza del 8.11.2017 e come tale “comunicata” alle parti presenti.

4. Restano assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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