Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25007 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 09/11/2020), n.25007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24814/2017 R.G. proposto da:

G.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo Guerra,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giovanni Severano n. 35,

presso l’avv. Alessandro Ferri.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI RIMINI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto p.t..

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 376/2017, depositata

il 4.4.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2020 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 376/2017, il tribunale di Rimini ha confermato la decisione del Giudice di pace n. 172/2015 che, nel respingere l’opposizione del G., aveva dichiarato la legittimità della sospensione della patente di guida, disposta dal Prefetto ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1995, art. 223, comma 1, per aver l’opponente circolato in stato di alterazione prodotto dall’uso di sostanze stupefacenti.

Per quanto qui rileva, il Tribunale ha evidenziato che l’adottato provvedimento di sospensione della patente costituisce misura preventiva e cautelare, volta ad impedire pericoli da parte di soggetti a cui carico sussistano fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui; che, trattasi di misura diversa dalla sanzione accessoria della sospensione della patente disposta a seguito del definitivo accertamento di un reato, giustificandosi un’autonoma valutazione dei relativi presupposti applicativi.

La pronuncia ha inoltre evidenziato che il ricorrente era alla guida del veicolo al momento del sinistro e che l’esame tossicologico aveva dato esito positivo, attestando l’assunzione di cocaina con un tasso superiore a 600 ng/ml, escludendo che l’assoluzione in sede penale del G. fosse vincolante nel giudizio di opposizione, non avendo il Prefetto partecipato al giudizio penale.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da G.E. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

La Prefettura di rimini è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 187, 222 e 223, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale, in violazione del divieto del ne bis in idem, abbia confermato la sospensione della patente di guida in base al mero riscontro delle condotte sanzionate dal codice della strada, artt. 141 e 143, per le quali gli era stata già applicata la sospensione della patente per 30 giorni, senza accertare gli ulteriori presupposti della guida in stato di alterazione psicofisica, cagionato dall’uso di stupefacenti di cui al successivo art. 187.

Detta sospensione sarebbe stata confermata solo in base ai risultati dell’esame di laboratorio delle urine, da cui poteva desumersi solo il pregresso consumo di cocaina ma non anche lo stato di alterazione del conducente al momento della guida.

Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente ha chiarito che la prima contestazione, che aveva dato luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente per 30 gg., era scaturita dall’aver egli circolato senza tenere la destra e per aver viaggiato ad una velocità non adeguata in relazione alle caratteristiche del tratto stradale.

Il fatto sulla base del quale è stata applicata la sospensione cautelare consisteva – invece – nell’ipotesi regolata dal codice della strada, art. 187, che punisce la condotta di guida in stato di alterazione determinata dall’uso di stupefacenti, aggravata, nello specifico, dal fatto di aver provocato un incidente con lesioni personali all’altro soggetto coinvolto (cfr. sentenza pag. 4).

Non sussiste la violazione del divieto del ne bis in idem, data l’oggettiva diversità dei fatti contestati, giustificativi delle due diverse misure, dovendo inoltre evidenziarsi che il superamento dei limiti di velocità e le altre violazioni contestate al ricorrente (e dalle quali è conseguita la sospensione della patente per gg. 30) non sono state affatto ritenute elementi del diverso l’illecito di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, ma sono stati presi in considerazione quali indizi dello stato di alterazione, desunto – del tutto legittimamente – sia dalle riscontrate anomalie nella guida dei veicoli, sia dai risultati delle analisi di laboratorio.

Occorre, peraltro, ribadire che le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada si distinguono dalla misura disposta dal prefetto ai sensi del medesimo codice, art. 223.

Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell’esercizio di un’attività palesatasi come potenzialmente rischiosa (cfr., Corte Cost. 344/2004; Cass. s.u. 13226/2007; Cass. 7731/2009; Cass. 21447/2010; Cass. 24111/2014; Cass. 25870/2016).

1.1. Pur avendo la sospensione natura cautelare e carattere preventivo, essa può essere adottata solo in presenza di fondati elementi di un’evidente responsabilità che devono riguardare non solo il consumo di sostanze stupefacenti, ma anche la conduzione del mezzo in condizione di alterazione psicofisica, da accertare in base ad una valutazione necessariamente sommaria, giustificata dall’urgenza di provvedere.

Non è richiesta, a tal fine, l’effettuazione delle analisi ematologiche, essendo sufficienti i risultati degli esami dei liquidi biologici dimostrativi dell’avvenuta assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (cfr. Cass. 1732/2020; Cass. 10983/2018; Cass. pen. 43486/2017; Corte Cost. 277/2004;).

Rileva, inoltre, uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di effettiva intossicazione (cfr. Cass. pen. 19035/2017; Cass. 16895/2012).

La sentenza ha – dunque – correttamente valorizzato sia i valori dell’esame delle urine, che avevano fatto emergere una rilevante presenza di cocaina, sia le concrete modalità di verificazione del sinistro, caratterizzate da anomalie riconducibili logicamente ad una condizione psicofisica alterata (velocità eccessiva, violazione dell’obbligo di tenuta della destra), sì da potersi ritenere sussistenti fondati elementi di responsabilità in relazione all’ipotesi regolata dal menzionato art. 187.

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di valutare che la sospensione doveva esser applicata entro un tempo ragionevole, mentre nel caso concreto il provvedimento era stato adottato dopo circa 4 mesi e dopo l’adozione di altra ordinanza ingiunzione.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non chiarisce se e in quale atto la doglianza sia stata sollevata nel giudizio di merito, dovendo ribadirsi che la deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo deve esser introdotta nel rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione, con onere del ricorrente di indicare il fatto storico non esaminato, il dove e quando sia stato oggetto di dibattito processuale e di illustrarne la decisività (Cass. s.u. 8053/2014).

L’eventuale illegittimità della misura irrogata, sotto i profili denunciati, sostanziando una ragione di illegittimità del provvedimento, doveva esser necessariamente dedotta con l’atto di opposizione, poichè è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di opposizione è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi formulati nell’atto di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 9178/2010; Cass. 232/2016; Cass. 2962/2016).

Il ricorso è respinto.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA