Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25006 del 09/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 09/11/2020), n.25006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18860-2019 proposto da:
M.L.F., M.V., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 70, presso lo studio
dell’avvocato PIERA AMALIA CARTONI MOSCATELLI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANNA LUCIA FIROMINI;
– ricorrenti –
contro
SPEDIACCI SAS DI B.R., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
DEBORAH CIANFANELLI, ALFONSO FERRO, ALBERTO ARPESELLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 09/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
TEDESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
La presente causa trae origine dalla condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata nel giudizio di primo grado in favore di M.F. nei confronti di Spediacci s.a.s.. La parte beneficiaria della condanna è poi deceduta nel corso del giudizio d’appello, svoltosi nella contumacia degli eredi citati in riassunzione e infine definito con la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Intimato il precetto per il recupero delle spese nel frattempo pagate in forza della sentenza di primo grado, gli intimati M.V. e M.L.F. proposero opposizione, deducendo di avere rinunciato all’eredità. L’opposizione, in un primo tempo accolta dal tribunale, è stata rigettata dalla Corte d’appello, in applicazione del principio che la rinuncia all’eredità avrebbe dovuto essere dedotta e fatta valere nel giudizio di cognizione nel quale avvenne la citazione in riassunzione in luogo della parte deceduta, essendo inammissibile la deduzione autonoma e postuma in sede esecutiva.
Tale ratio decidendi è oggetto dei due motivi di ricorso per cassazione proposta contro la sentenza d’appello da M.V. e M.L.F..
Si denuncia che la contumacia non poteva considerarsi atto di accettazione tacita dell’eredità (primo motivo), conclusione tanto più valevole nel caso in esame, tenuto conto che l’atto di riassunzione era stato notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto, in assenza della prova che i destinatari avessero accettato tale notificazione (secondo motivo).
La Spediacci s.a.s. ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria, in rapporto al significato da attribuire alla mancata costituzione dei chiamati all’eredità della parte deceduta nel giudizio riassunto.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020