Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25006 del 07/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 07/10/2019), n.25006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7681-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.L.Q., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 219, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUCE PALMIERI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO POTENA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2454/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il
24/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 2454/25/17 dep. 24.7.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA, ha respinto l’appello dell’Ufficio, e accolto l’appello incidentale proposto dalla contribuente in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. La CTR ha dichiarato la nullità dell’atto impugnato per motivazione “tanto apparente quanto apodittica”, e non rispondente ai dettami della giurisprudenza di legittimità, ritenendo che a detta carenza non possano “supplire i chiarimenti tardivamente forniti dall’Ufficio” in primo e secondo grado.
V.L.Q. si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo si deduce violazione di legge, D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo l’Ufficio correttamente rettificato la rendita catastale sulla base delle dichiarazioni DOCFA, confermando la categoria e la consistenza dell’immobile e rettificando solo la classe (da 2 a 8), sulla base di una diversa valutazione economica del bene, dei cui elementi ha dato prova nel successivo contenzioso.
Il motivo è fondato nei seguenti termini.
In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D. L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018, n. 6065 del 2017; n. 12497 del 2016; Sez. 5, n. 23237 del 2014).
La fattispecie è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, avendo l’atto impugnato rettificato solo la classe dell’immobile in relazione alla diversa valutazione economica del bene, senza modificare per il resto la dichiarazione docfa del contribuente, per cui sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo il ricorso è fondato.
Quanto alla possibilità da parte dell’Ufficio di fornire in sede contenziosa chiarimenti al fine di integrare la motivazione dell’atto impositivo, correttamente la CTR l’ha esclusa, in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9626 del 2012; ord. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014), che, in tema di motivazione degli atti di modifica del classamento, ha, appunto, affermato che è necessaria l’enunciazione delle relative ragioni per consentire al contribuente il pieno svolgimento del suo diritto di difesa e per circoscrivere l’ambito dell’eventuale futuro giudizio.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai superiori principi per cui va cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019