Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25005 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 06/12/2016), n.25005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29483/2014 proposto da:

D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI RIZZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – Società con socio unico – in

persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6315/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

10/10/2013, depositata il 07/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 7 febbraio 2013, la Corte di appello di Napoli confermava – con diversa motivazione – la decisione del primo giudice rigetto della domanda proposta da D.M.G. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed intesa alla declaratoria di nullità della clausola relativa al termine apposto al contratto di prestazione temporanea stipulato l’8 febbraio 2003 con la Ali s.p.a. nonchè la nullità del termine ai successivi ininterrotti contratti di proroga ed all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra essa ricorrente e Poste Italiane, a decorrere dall’8 febbraio 2003 con condanna della società alla sua riammissione in servizio ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dal 7 gennaio 2005 sino alla riammissione in servizio oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Corte territoriale – premesso che la fattispecie in esame traeva origine dalla conclusione in data 8 febbraio 2003 di un contratto di prestazione temporanea di lavoro tra la D.M. e la società Ali s.p.a., a sua volta legata a Poste Italiane da un contratto di fornitura e che, quindi, trovava applicazione il regime di cui alla L. 24 giugno 1997, n. 196 – rilevava: che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’illegittimità del contratto di fornitura comportava le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e, dunque, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; che, quindi, presupposto della conversione soggettiva del rapporto e della conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato era l’accertamento della illegittimità del contratto di fornitura (nel caso de quo quello intercorso tra Ali s.p.a. e Poste Italiane s.p.a.); che la D.M. nel ricorso di primo grado non aveva fatto alcun riferimento agli estremi del contratto di fornitura, nè si era soffermata su specifici contenuti e vizi dello stesso, essendosi riferita unicamente al contratto di prestazione di lavoro (da lei stipulato con Ali s.p.a.), limitandosi a dedurre solo in relazione al contratto di prestazione di lavoro come del titolo carente dei requisiti imposti dalla L. n. 196 del 1997 cit.; che, in ogni caso, il contratto di fornitura non era stato prodotto in giudizio nè ne era stata rappresentata in ricorso la indisponibilità o sollecitata l’acquisizione.

Per la cassazione di tale decisione la D.M. propone ricorso affidato a due motivi.

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Con il primo motivo, viene denunciata nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per essere incorsa la Corte di merito in “error in procedendo” in riferimento agli artt. 112 e 414 c.p.c., costituito dalla erronea valutazione della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio dalla cui complessiva lettura e dei sottesi elementi di fatto e di diritto risultava in modo evidente che erano stati dedotti specifici profili di illiceità relativi proprio al contratto di fornitura concluso tra utilizzatrice e fornitrice.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere erroneamente il giudice del gravame ritenuto che fosse onere della D.M. produrre il contratto di fornitura di lavoro temporaneo ovvero formulare istanze di ordine di esibizione dello stesso.

1ntrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati.

Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, ancorchè valutato nel suo complesso, emerge in modo evidente che la D.M. non ha fatto cenno alcuno al contratto di fornitura essendosi limitata ad argomentare circa le diverse ragioni che, nel suo assunto, avrebbero comportato la illegittimità e, quindi, la nullità, della clausola relativa al termine apposto al contratto di prestazione temporanea stipulato l’8 febbraio 2003 con Ali s.p.a.. Peraltro, le circostanze evidenziate nella impugnata sentenza relative alla mancata produzione del contratto di fornitura, alla mancata rappresentazione della indisponibilità dello stesso, alla omessa richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dimostrano ulteriormente come con il ricorso introduttivo del giudizio si fosse inteso impugnare unicamente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo intercorso tra la D.M. e la Ali s.p.a.. In siffatta situazione è di tutta evidenza la irrilevanza della questione oggetto del secondo motivo di ricorso che finisce con il censurare un’argomentazione addotta “ad abundantiam” dalla Corte di merito.

Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di Poste Italiane s.p.a..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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