Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25005 del 06/11/2013


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 25005 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Rep. C

DECRETO

,
Ud.

sul ricorso 2813-2011 proposto da:
TABBITA NICOLO’ TBBNCL35H14G273E, TABBITA SALVATORE
TBBSVT32E17G273T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato
GALASSO ALFREDO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

DI CRISTINA GIANFRANCO DCRGFR70S10G273F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G P DA PALESTRINA 55, presso
lo studio dell’avvocato ROSAMARIA MARIANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CALANDRA
GIUSEPPE, RAIA GIUSEPPE;
VENTIMIGLIA SANTO VNTSNT45T17G273J,

PASTORE ROSA

2013

ANTONIA PSTRNT47M57G273Q, elettivamente domiciliati in

49

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ROSSANA GRILLO, rappresentati e difesi
dagli avvocati DARIO ANZALONE, FIORENTINO SERGIO;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 06/11/2013

avverso la sentenza n. 1895/2009 della CORTE D’APPELLO
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2-. $\ /11,\ Dc3 –

di PALERMO;

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Ritenuto che con atto depositato in data 15 ottobre 2013, i ricorrenti, hanno

2011, proposto contro DI CRISTINA GIANFRANCO ed ALTRI.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore Avv.to Alfredo Galasso;
considerato, altresì, che le controparti, ritualmente costituite hanno dichiarato di
accettare la rinunzia, con atto sottoscritto anche dai difensori Avv.ti Dario Anzalone,
Sergio Fiorentino, Giuseppe Calandra e Giuseppe Raia;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e 391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio
2006, n. 40;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 HP\ comma cpc).

Roma, 18 ottobre 2013

dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 2813 del R.G. per l’anno

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