Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25004 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19422-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Cristoforo Colombo 177, presso lo studio dell’avvocato

Michele Ranchino, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S., L.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2186/2018 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 27/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Banca Monte dei Paschi di Siena proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bari all’atto di precetto con cui D.S. e L.V., in qualità di soci e di fideiussori della società Confezioni Tre D s.r.l. cancellata dal Registro delle Imprese, le avevano intimato il pagamento della somma di Euro 325.314,27;

– allegava che il precetto era stato emesso sul presupposto costituito dalla sentenza n. 832/2014 del Tribunale di Trani che l’aveva condannata al pagamento di Euro 252.728, 67 oltre accessori a favore della società Confezioni Tre D mentre aveva rigettato la domanda di condanna proposta dai fideiussori D. e L.; nelle more del giudizio di primo grado la società era stata d’ufficio cancellata dal Registro delle Imprese, non avendo i soci depositato il bilancio per tre anni consecutivi; avverso la sentenza di primo grado era stato proposto appello;

– si costituivano D. e L. che chiedevano il rigetto dell’opposizione;

– all’esito del giudizio il Tribunale di Bari accoglieva per quanto di ragione l’opposizione limitatamente all’importo di Euro 128,00 intimato a titolo di compenso per attività della fase esecutiva, dichiarava l’insussistenza del diritto degli opposti di procedere all’esecuzione forzata limitatamente all’importo di Euro 2.000,00 e confermava nel resto il precetto opposto.

– la Banca proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado chiedendo in via preliminare la declaratoria di difetto di legittimazione attiva di D.S. e L.V., in qualità di soci subentrati nel credito precettato in ragione dell’intervenuta cancellazione della predetta società dal registro delle imprese;

– la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione riconoscendo la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, in capo ai soci per essere divenuti partecipi alla comunione in ordine ai crediti residuati all’effetto estintivo della società;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dalla Banca con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

– non hanno svolto attività difensiva gli intimati D. e L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., come interpretato da Cass. SS. UU. n. 6070/2013;

– il collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria e pertanto rimette alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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