Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25004 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25004 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 11237-2012 proposto da:
CRISTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato FOCI
FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO PISANO giusta procura a margine
del ricorso;.
– ricorrente contro
2013
8017

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA,

in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO GRAMSCI 24, presso lo studio dell’avvocato
MASINI MARIA STEFANIA,
dall’avvocato

SANNA

rappresentata e difesa

GIAMPIETRO

speciale a margine del controricorso;

giusta

procura

Data pubblicazione: 06/11/2013

- controrícorrente nonchè contro

AURORA ASSICURAZIONI, MASSAIU ROSA, PISTIS MARIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 923/2011 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona in persona Dott.
PIERFELICE PRATIS.

NUORO del 12 dicembre 2011;

38) R. G. n. 11273/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“I. — La sentenza impugnata (Trib. Nuoro, 27/02/2012) ha, per quanto qui
rileva, confermato la sentenza del Giudice di Pace di Nuoro, rigettando le
domande di Giuseppe Cristo, volte ad ottenere il risarcimento dei danni

Pistis e assicurato da Unipol Ass.ni e affermando, all’esito dell’attività
istruttoria, la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al Cristo,
condannandolo, in solido con la Winterthur Ass.ni (oggi Aurora Ass.ni
Spa), al risarcimento dei danni patiti dal Pistis e da Rosa Massaiu, in qualità
di terza trasportata dal Pistis.
2. — Ricorre per Cassazione il Cristo, con due motivi di ricorso; resiste con
controricorso Unipol Ass.ni S.p.a. Le censure lamentate dal ricorrente sono:
2.1 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., ritenendo che il giudice d’appello abbia
omesso di valutare in modo corretto e logico il materiale acquisito e
prodotto in causa, così violando o ingiustamente applicando il precetto di
cui all’art. 2697 c.c.;
2.2 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 149 del
CdS, nonché omessione, erroneità, contraddittorietà e insufficienza della
motivazione — Travisamento e/o errata valutazione delle risultanze
istruttorie; violazione e falsa applicazione di norme di legge; mancato
accoglimento della istanza di nomina di CTU medico legale per la
valutazione dei postumi sulla persona dell’appellante; insufficiente o
contraddittoria motivazione sui punti sopra evidenziati; ciò in relazione
all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 c.p.c., ritenendo non sussistente la
motivazione logico giuridica fattuale delle ragioni per cui i giudici di
merito, dopo un’articolata istruttoria, non necessaria nel caso di specie data
la semplicità del fatto storico, abbiano concluso con una sentenza non
equilibrata su diversi profili giuridico fattuali.

3

subiti a causa del tamponamento da parte del veicolo condotto da Mario

3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure — che possono
trattarsi congiuntamente data l’intima connessione — implicano accertamenti
di fatto e valutazioni di merito. Pur (impropriamente) rubricate e sviluppate
sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà,
un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere
presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di
responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale,

modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei
veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta
insindacabile in sede di legittimità quando sia — come nella specie adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò
anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia
fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. ( Cass. 5 giugno 2007 n.
15434; 10 agosto 2004 n. 15434; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10
luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre
2002, n. 15809). Il vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per
Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo
quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle
parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le
argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non
possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,
spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di
prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di
riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo
quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza
giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è
riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. n.18119/2008; n. 15489/2007; n.
23929/2007).
4

l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle

La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della
propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il
ricorrente assume che sia stata pretermessa, concludendo a favore
dell’esclusiva responsabilità del Cristo, che nel fermarsi nella corsia di
sorpasso della superstrada e nello svoltare a sinistra per effettuare
un’inversione di marcia, ha effettuato una manovra vietata e imprevedibile
per il conducente dell’auto che sopraggiungeva da tergo.

sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in Euro
1500,00=, di cui Euro 1300,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

DEPOSITAlettN CANCELLARRIA

4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai

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