Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25003 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1873/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9635/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/01/2011 R.G.N. 4332/2008.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14.1.2011, dichiarava l’illegittimità del contratto a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e P.S. il 2.12.04, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa, addetto al servizio smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 1.12.04 al 31.1.05”, con condanna al ripristino del rapporto a tempo indeterminato (sin dal 2.12.04) ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18.10.05, data di costituzione in mora, e nei limiti di un triennio dalla cessazione di fatto del rapporto.

Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a due motivi, mentre il lavoratore resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con primo motivo la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, art. 2 e art. 4, comma 2, lamentando che la sentenza impugnata ritenne irritualmente (e cioè senza che la questione le fosse stata specificamente sottoposta) la nullità del contratto per mancanza di prova circa la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3).

Che il motivo è infondato posto che, dallo stesso ricorso del lavoratore riprodotto nell’attuale ricorso per cassazione di Poste, risulta, a differenza di quanto lamentato dalla società, che la doglianza venne tempestivamente dedotta dal P. e che la corte capitolina, in conformità dell’orientamento di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 7212/17), ha accertato che tale prova, gravante sulla datrice di lavoro, non era stata fornita, cfr. Cass. n. 5241/12.

Che con il secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1206,1207,1218,1219,1223,2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la sentenza impugnata considerato che le retribuzioni attribuite al P. presupponevano comunque la prestazione di attività lavorativa, stante la natura sinallagmatica del rapporto. Lamenta inoltre e comunque la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Che il motivo è fondato, avendo la corte capitolina condannato Poste al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora ed entro un triennio dalla cessazione di fatto del rapporto (id est: dal 18.10.05 al 31.1.08). Deve infatti rilevarsi che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello “ius superveniens”, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti. Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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