Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25003 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 06/12/2016), n.25003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8787/2015 proposto da:

CARRARO DRIVE TEM SPA, in persona del Presidente del CDA,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMEO BIANCHIN giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.K.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SPATA, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

3/07/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Francesco Sangermano (delega avvocato Claudio

Scognamiglio) difensore della ricorrente che ha chiesto

raccoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuele Spata difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla Carraro Drive Tech, confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e S.K.S.E. in ragione della genericità della causale dei contratti di somministrazione e determinato nella misura di 6,5 mensilità di retribuzione globale di fatto l’indennità da corrispondere all’appellato, con gli accessori di legge.

Rilevava la Corte che le clausole indicative delle ragioni di ricorso alla somministrazione specificate nei contratti erano inidonee a giustificare il ricorso alla somministrazione e che dal prospetto delle medie produttive risultava la mancanza di un significativo incremento dell’attività produttiva nel periodo di assunzione del S. che fosse idonea a giustificare il ricorso alla somministrazione. Peraltro, la società non aveva esplicitato le ragioni per le quali era da escludere che all’asserito incremento produttivo non potesse farsi fronte coi consueti assetti organizzativi aziendali ed i capitoli di prova orale formulati dalla società risultavano irrilevanti in quanto finalizzati a comprovare la veridicità dei dati riportati nel prospetto riepilogativo dei volumi produttivi aziendali, ritenuti inidonei a dimostrare l’esigenza addotta. Era, altresì, rigettata la censura riferita alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il S..

Con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1375 c.c. e segg., artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in riferimento al mancato riconoscimento dell’intervenuta risoluzione per mutuo consenso del rapporto tra le parti, sul rilievo che la cessazione del rapporto senza contestazioni e richieste per lasso di tempo significativo è condotta di per sè idonea a dimostrare la volontà di non proseguire il rapporto.

Con il secondo motivo, viene dedotta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 115, 230 c.p.c. e art. 2697 c.c., per la mancata ammissione dell’interpello del lavoratore, volto a dimostrare la sua rioccupazione dopo la cessazione dell’ultimo contratto di somministrazione e ciò a sostegno dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Con il terzo motivo si ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20, 21, 27, 28, relativamente all’asserita genericità della causale apposta al primo contratto di somministrazione che, oltre a riferirsi a ragioni di carattere produttivo, aveva riguardo alla necessità che venissero svolte mansioni di addetto al montaggio meccanico e si sostiene che tanto era di per sè sufficiente a spiegare le ragioni del ricorso al lavoro somministrato. Si aggiunge che l’esigenza non deve essere necessariamente temporanea, sicchè è da ritenersi erronea l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la clausola non indicava una specifica esigenza oggettiva/temporanea, essendo l’eventuale prolungata esigenza della somministrazione non idonea a renderla illegittima, aggiungendosi un requisito non stabilito dalla legge e rendendosi sindacabile al contempo la scelta imprenditoriale.

Con il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli stessi articoli di cui al terzo motivo (D.Lgs. n. 276 del 2003) nonchè dell’art. 2697 c.c., relativamente all’asserita mancata dimostrazione delle esigenze indicate nei contratti di somministrazione, osservandosi che non è sindacabile la scelta imprenditoriale di ricorrere al lavoro somministrato, e che non si debba provare neanche la impossibilità di operare con il normale organico, dal che doveva desumersi l’erroneità della valutazione compiuta dalla Corte del merito sull’opportunità della scelta tecnico organizzativa, richiedendosi una prova non dovuta sulla indispensabilità e mancanza di alternative al ricorso al lavoro somministrato.

Con il quinto motivo, si lamenta nullità del procedimento per violazione Cost., dell’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c., per non avere la Corte del merito valutato secondo il prudente apprezzamento le risultanze documentali in merito all’aumento produttivo e per non avere ammesso la richiesta prova testimoniale, che era rilevante e non meramente confermativa dei documenti in atti.

Infine, il sesto motivo ascrive alla decisione impugnata violazione dell’art. 111 Cost., comma 6e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con riferimento alla motivazione solo apparente fornita in merito alla asserita mancanza di una situazione di incremento produttivo giustificante il contratto di somministrazione e si assume che la lettura fornita dalla Corte sia contraria a quanto rilevabile dall’esame dei dati comprovanti l’aumento produttivo nel periodo in cui è stato impegnato il lavoratore somministrato.

11 ricorso è infondato.

Quanto al primo ed al secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione delle questione che ne costituiscono l’oggetto, la giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuità – è ormai consolidata nello statuire che nel rapporto di lavoro a tempo determinato la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a far ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Affinchè possa configurarsi una tale risoluzione è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa volontà comune di pone fine ad ogni rapporto lavorativo, tenuto conto, altresì, del fatto che l’azione diretta a far valere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex artt. 1418 e 1419 cpv. c.c., per sua natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege del rapporto cui era stato apposto illegittimamente il termine (cfr., ex aliis, Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass. 1.2.2010 n. 2279).

ancora, afferma Cass. n. 9583/2011 che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti far cessare definitivamente ogni rapporto di lavoro (v., sempre in senso conforme, Cass. 2.12.2002 n. 17070). Tutte le sentenze citate hanno, nel caso concreto sottoposto all’esame di questa S.C., ritenuto giuridicamente corretta l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, anche se protratta per due o tre anni o più, non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per tacito mutuo consenso. Il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione dell’azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà delle parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824). Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). inoltre, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007).” (v., altresì, Cass. n. 23499/2010 cit. ed altre ancora).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

Nè è indicativa d’un intento risolutorio la condotta di chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque a cercare un’occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass., n. 15900/2005, in motivazione) o abbia accettato il pagamento del TFR, trattandosi di comportamenti non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti stipulazione del contratto. Non rileva pertanto il riferimento alla mancata ammissione dell’interpello diretto alla dimostrazione della rioccupazione del lavoratore.

Quanto al terzo motivo ed alla contestazione della necessità dell’esigenza di specificità che giustifica il ricorso allo strumento contrattuale, sostenendone la ricorrente la rilevanza solo con riguardo al contratto a termine “diretto”, è sufficiente osservare che la straordinarietà o eccezionalità dell’esigenza rispetto alla ordinaria attività dell’utilizzatore è cosa diversa dalla permanente necessità del carattere temporaneo dell’esigenza produttiva, che è richiesta anche per tale tipologia contrattuale.

Non osta a tale ricostruzione – come sottolineato da Cass. 1.8.2014 n. 17540, seppure a diversi fini – la sentenza della CC; UE 11.4.13, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato si applichi anche al contratto a tempo determinato che si accompagni ad un contratto interinale. Ed invero, tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/104) per il contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro e semplice contratto a tempo determinato (cfr., in tali termini Cass. 17540/2014 cit.).

Nella specie, come già precisato, la Corte ha rilevato che la clausola non individua neppure in termini generali una specifica esigenza oggettiva/temporanea aziendale osservando che non risulta neanche dimostrato che le prestazioni lavorative del S. abbiano soddisfatto l’esigenza addotta e che nel periodo di assunzione del predetto era anche da escludersi un significativo incremento dell’attività produttiva che giustificasse il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Il quarto motivo va ugualmente disatteso in quanto, se pure deve ritenersi rimessa alle scelte imprenditoriali e non è suscettibile di controllo giudiziario l’impiego del lavoratore somministrato, una volta accertata la sussistenza della ragione idonea a soddisfare l’esigenza organizzativa dedotta, non è stato affermato, così come si assume in ricorso, che la utilizzatrice debba fornire una prova sulla indispensabilità e sulla mancanza di alternative al lavoro somministrato. Con argomentazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, il giudice del gravame ha infatti evidenziato che la concreta utilizzazione del lavoratore non aveva avuto alcun collegamento con le ragioni indicate nel contratto di somministrazione, in quanto il suo impiego non era correlato ad un comprovato incremento della produzione idoneo a giustificarlo.

Al riguardo deve osservarsi che il giudice del gravame ha affermato che, pure ove dimostrato che sussistessero le condizioni legittimanti in astratto il ricorso alla somministrazione, l’onere probatorio non poteva ritenersi assolto in quanto, anche se fosse stato specificato che per ciascuno dei contratti sottoscritti vi era stato un incremento degli ordinativi – circostanza anch’essa ritenuta indimostrata – non era stato comunque allegato che il S. in ciascuno dei rapporti fosse stato impiegato esclusivamente in correlazione all’asserito aumento produttivo, posto che non era specificato se fosse stato l’unico lavoratore utilizzato in regime di somministrazione e quale fosse l’entità di tale tipologia di rapporti in confronto con quelli ordinari. Correttamente è stato pertanto rilevata la mancanza di collegamento rispetto alla causale dedotta della specifica utilizzazione del lavoratore ed analoga carenza è stata allo stesso modo evidenziata anche in relazione alla documentazione prodotta.

Nè rileva la censura di cui al quinto motivo, prospettata con richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del ricorso alla somministrazione, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore.

Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., parte ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115, 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzi detti, le relative doglianze sono mal poste.

E’ pur vero che la ricorrente si duole della mancata attribuzione di rilevanza ai documenti richiamati, ritenuti sufficienti a dare contezza dell’effettività delle ragioni dell’assunzione. Tuttavia, quanto ai suddetti profili di violazione di legge, è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13).

di tutta evidenza che, tanto con riguardo alle sopra indicate violazioni di legge quanto con riguardo al preteso malgoverno delle risultanze istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa dei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

Infine, non sussiste la lamentata violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Perchè la violazione invocata sussista si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che, al di là di ogni valutazione sulla conformità ai principi applicabili in materia, la valutazione delle circostanze processuali effettuata è idonea a dare contezza dell’iter logico argomentativo seguito dalla Corte del merito nel pervenire alla soluzione adottata.

La dedotta contraddittorietà ed apparenza della motivazione non trova pertanto riscontro negli atti, sicchè il vizio denunziato deve ritenersi insussistente.

In ragione di ciò si propone il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle censure”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene di condividere il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, osservando che i rilievi svolti nella memoria di parte ricorrente non siano capaci di scalfire il contenuto della suddetta relazione, sia sotto il profilo logico giuridico che con riguardo alla corretta applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati nella stessa richiamati. Va qui ribadito che la sentenza gravata, differentemente da quanto assume la ricorrente, si è incentrata anche e soprattutto sul rilievo, ritenuto insuperabile, della mancata dimostrazione di ogni collegamento causale dell’assunzione del lavoratore somministrato con le ragioni indicate nel contratto di somministrazione, riferite alla necessità di svolgere mansioni di “addetto al montaggio meccanico”.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a carico di quest’ultima nella misura indicata in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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