Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25003 del 06/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25003 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 10951-2012 proposto da:
GESTI GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato
ALBERICI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PUGNAGHI ROBERTO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo
studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 06/11/2013

- controricorrente nonchè contro

DE CAPUA MATTEO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2906/2011 della CORTE

22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito l’Avvocato Alessi Gaetano difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS che conferma la relazione.

D’APPELLO di MILANO del 26/10/2011, depositata il

37) R. G. n. 10951/2012
N FATTO E N DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“.— La sentenza impugnata (App. Milano, 22/11/2011) ha, per quanto qui
rileva, rigettato l’appello di Graziano Gesti contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano, che rigettava la domanda di risarcimento dei danni

spa, conseguente a sinistro stradale in cui il motociclo Honda, condotto dal
Gesti, veniva in collisione con il motociclo Aprilia condotto dal De Capua,
che percorreva la medesima strada sull’opposta corsia. L’odierno ricorrente
riteneva che l’incidente si fosse verificato per effetto dell’invasione della
sua corsia da parte del motoveicolo condotto dal De Capua, che, impegnato
nella manovra di sorpasso di un’autovettura a sua volta intenta a superare un
autocarro e condotta da Antonio Cattaneo, aveva oltrepassato la doppia riga
continua che divideva le due semicaffeggiate. In primo grado, il giudice
escludeva una responsabilità esclusiva del De Capua, valutando le
dichiarazioni rese dal teste Cattaneo. Il Gesti proponeva appello lamentando
l’erronea ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte Territoriale
concludeva confermando integralmente quanto accertato dal Tribunale di
Milano, ritenendo, da un lato, solo apparente la contraddizione ipotizzata
dall’appellante fra le dichiarazioni rese dal Cattaneo al Tribunale e quelle
verbalizzate dalla Polizia municipale in occasione del sinistro e, dall’altro,
inutile procedere ad un’indagine tecnica cinematica, concludendo per una
responsabilità esclusiva dell’odierno ricorrente e con la conseguente
esclusione sia di una responsabilità esclusiva del De Capua, sia della
presunzione di corresponsabilità tra i due conducenti, di cui all’art. 2054,
secondo comma c.c..
2. — Ricorre per Cassazione il Gesti; resiste con controricorso la Sara
Assicurazioni spa. I motivi lamentati dal ricorrente sono:
2.1 — Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ai
sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. con riferimento alla ricostruzione della
dinamica del sinistro esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal
Cattaneo, in quanto la Corte d’Appello sarebbe incorsa nell’errore di
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subiti dal Gesti, proposta avverso Matteo De Capua e la Sara Assicurazioni

avvalorare la deposizione testimoniale del Cattaneo nonostante la sua
contraddittorietà, e per avere altresì imputato al teste affermazioni implicite
addirittura smentite dallo stesso teste, affermando che non sussisterebbe una
differenza apprezzabile tra le due verbalizzazioni rese, dovendo ritenersi
implicita nella dichiarazione resa alla Polizia Municipale anche
l’affermazione del fatto che l’urto avvenne mentre entrambi i motocicli si
trovavano nella carreggiata percorsa dalla vettura di Cattaneo;

d’Appello in punto di esclusione della responsabilità del De Capua, in
quanto, ammesso che il Gesti avesse invaso la corsia opposta, ai sensi
dell’art. 2054 c.c., la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare anche la
condotta tenuta dal De Capua, prima di escluderne la responsabilità, tra
l’altro sulla base di un assunto tamponamento della Opel da parte della moto
del De Capua rivelatosi del tutto erroneo, posto che il De Capua, come detto
dal Cattaneo in sede testimoniale, aveva urtato l’auto Opel con il bauletto
sul fianco posteriore dell’auto, e dunque al momento dell’urto si trovava
verosimilmente al di là del fianco sinistro dell’Opel che stava sulla corsia di
sorpasso, perché intenta a superare il furgone.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono
trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, implicano accertamenti
di fatto e valutazioni di merito. Il giudice di appello ha proceduto ad una
completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti,
concludendo nel senso della non attribuibilità dell’evento al convenuto.
Rispetto a tale congrua e corretta ricostruzione delle risultanze di causa, la
ricorrente, lungi dal dedurre un’effettiva violazione di legge ed illogicità o
contraddizioni “interne” alla motivazione della sentenza, si limita ad
opporre, a quella fornita dai giudici di appello, una propria soggettiva e
diversa lettura delle emergenze istruttorie e si duole che i giudici ne abbiano
privilegiato alcune rispetto ad altre. Va, al riguardo, ribadita la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di incidenti stradali, la
ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte
dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti
coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della
esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei
singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito,
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2.2 — Art. 360, n. 5 c.p.c. erronea motivazione della sentenza della Corte

come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a
base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e
coerenza dal punto di vista logico — giuridico (Cass. 14 luglio 2003, n.
11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass.
11 novembre 2002, n. 15809). La sentenza impugnata, invece, ha
congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte;
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio a favore della Sara Assicurazioni, che liquida in Euro
6300,00=, di cui Euro 6100,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
Il Pre

nte

sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”

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