Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25002 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 924/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1108/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/12/2010, R.G.N. 1715/2007.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 30.12.10, dichiarava l’illegittimità del secondo contratto a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e C.P. il 2.5.03, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa, addetto al servizio recapito presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 2.5.03 al 30.6.03”, ritenendo invece legittimo il primo contratto a termine stipulato tra le parti il 1.10.02 per sostenere il servizio recapito durante la realizzazione dei processi di mobilità in corso, quali risultanti, peraltro, da una serie di Accordi sindacali del 2001 e del 2002.

Che la corte meneghina accertava in particolare, quanto al secondo contratto, che non era stato dimostrato che presso l’ufficio postale di (OMISSIS), cui il C. venne adibito, vi fosse personale assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo di tempo indicato.

Che avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria, mentre il C. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che con primo motivo la società denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto indimostrata l’assenza di altro personale nell’ufficio postale ove venne adibito il C., laddove la società aveva chiesto di dimostrare in primo grado la circostanza, riproducendo nel presente ricorso la relativa documentazione.

Che il motivo è inammissibile posto che, nulla risultando al riguardo dalla sentenza impugnata, sarebbe stato onere della società, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice d’appello, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente, ed in quali termini, ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013). Nè possono ritenersi utili allo scopo i vari documenti, per la verità di non facile intelligibilità, inseriti in copia nel presente ricorso, posto che il requisito dell’autosufficienza non può ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

Che con lo stesso motivo la società lamenta che la sentenza impugnata ritenne necessaria l’indicazione in contratto dei dipendenti da sostituire (in conformità a quanto stabilito da C.Cost. n. 214/09), e tuttavia la censura (pur teoricamente fondata secondo la giurisprudenza di questa Corte, sentt. nn. 1576 e 1577/10) non coglie nel segno non essendo questa, ma quella sopra indicata, la ratio decidendi della pronuncia gravata.

Che con il secondo motivo la società denuncia una contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, lamentando che la corte meneghina per un verso ritenne legittima la clausola di assunzione senza l’indicazione degli specifici nominativi del personale da sostituire, e dall’altra ritenne che la società avrebbe dovuto dimostrare nominativamente il personale assente. Il motivo è infondato, posto che la sentenza impugnata ha solo ritenuto non dimostrata l’effettiva esigenza sostitutiva, pur in presenza di una valida causale di assunzione.

Che con il terzo motivo la società denuncia ancora una contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso, lamentando che la corte di merito, pur dando atto che presso l’ufficio di (OMISSIS) venivano spesso impiegati anche dipendenti di Comuni limitrofi, ritenne parimenti indimostrata l’esigenza sostitutiva che risultava dai documenti allegati. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo, anche con riferimento ai documenti allegati nella presente censura.

Che con il quarto motivo la società denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c., lamentando in sostanza la dichiarata trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il motivo è infondato, essendo in contrasto col monolitico orientamento espresso al riguardo da questa Corte a partire da Cass. n. 21062/08.

Che con il quinto e sesto motivo la società si duole dell’erronea attribuzione al C. delle retribuzioni maturate dalla cessazione di fatto del rapporto a titolo di risarcimento del danno.

Che dei motivi, da trattarsi congiuntamente, è decisivo il sesto, inerente la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Deve infatti rilevarsi che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello “ius superveniens”, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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