Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25002 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25002 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6561-2012 proposto da:
ALBERTO

MARIA

PIA

GISELE

LBRGLM53M67Z133X,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI
l, presso lo studio dell’avvocato BELLOCCO FRANCESCA,
rappresentata e difesa dall’avvocato COMINI STEFANIA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
2013
8012

CASTELLO DI BELFORTE SRL,
GEI SRL;
– intimate –

avverso la sentenza n. 96/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE del 20.1.2011, depositata 1’11/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 06/11/2013

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PIERFELICE PRATIS.

33) R. G. n. 6561/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte di Appello di Firenze 11/02/2011, non
notificata),confermando quella di primo grado, riconosceva l’assenza di
responsabilità dell’odierno intimato in merito all’incendio sviluppatosi

territoriale evidenziava che gravava sull’allora appellante (odierna
ricorrente) l’onere di provare che la condotta dell’odierno intimato (società
locatrice dell’immobile), consistente nella mancata messa a norma
dell’impianto elettrico dell’appartamento, fosse stata concausa dell’evento,
circostanza che la Corte di merito ravvisava del tutto non provata.
2. — Ricorre in Cassazione Alberto Maria Pia Gisele, sulla base di tre motivi
di ricorso; l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Col I motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in
relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale
erroneamente utilizzato e interpretato alcune risultanze istruttorie. In modo
particolare, il giudice a quo avrebbe frainteso palesemente le conclusioni del
CTU, omettendo di considerarle integralmente nella sentenza. — Col II
motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa
applicazione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.,
avendo il giudice di merito erroneamente applicato il principio dell’onere
della prova, onerando la ricorrente di una “prova gravosissima”, vale a dire
in merito alla dimostrazione della circostanza che un impianto elettrico a
norma avrebbe evitato l’incendio; – col III motivo la ricorrente lamenta
nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., avendo la
Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso di pronunciarsi
su tre motivi di appello ritualmente formulati, con i quali censurava la
sentenza di primo grado per: a) per violazione e falsa applicazione delle
norme sulla locazione (artt. 1575, 1576, 1578, 1587, 1588 c.c.). In
particolare l’allora appellante contestava il ragionamento del giudice di
primo grado il quale, nel sostenere l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c. ai
3

presso l’abitazione condotta in sublocazione dalla ricorrente. La Corte

rapporti tra conduttore e locatore, aveva rinvenuto nell’art. 1588 c.c. la
norma di riferimento per la soluzione del caso di specie; – b) Con il IV
motivo di appello la Alberto si doleva della circostanza che il Tribunale
aveva erroneamente escluso l’applicabilità all’evento dannoso di causa
dell’art. 2051 c.c., evidenziando, al contrario, come all’applicazione di tale
norma non fosse preclusiva la circostanza che tra le parti intercorresse un
rapporto contrattuale; – c) Con l’ultimo motivo, l’allora appellante

locazione.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — La prima doglianza non coglie nel segno, limitandosi la ricorrente a
proporre una “parziale” e diversa lettura delle risultanze probatorie a base
della decisione (in particolare della CTU). È opportuno precisare che i vizi
motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella
difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del
merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare
prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente
previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n.
6064/08; nonché Cass. n. 26886//08 e 21062/09, in motivazione). In realtà,
la ricorrente, lungi dall’illustrare il vizio dedotto, offre una propria
ricostruzione dell’evento dannoso di causa, trascrivendo nel corpo del
ricorso solo alcune parti della CTU a sé favorevoli, ignorando le conclusioni
del consulente tecnico su cui la Corte territoriale ha fondato la propria
decisione. La Corte, ha infatti ritenuta del tutto non fornita la prova,
incombente sulla danneggiata, di dimostrare non solo l’esistenza del danno
lamentato, ma anche la sua riconducibilità al fatto dell’odierno intimato.
Tantomeno possono invocarsi ai fini di detta dimostrazione le conclusioni
del consulente che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha
riconosciuto testualmente che: “i dispositivi di protezione contro le
sovracorrenti di sovraccarico e corto circuito installati negli impianti —
dispositivi che, in questo caso, appunto, mancavano, occasionalmente proteggono l’apparecchio utilizzatore”.
4

solo

lamentava l’erronea applicazione della clausola n. 14 del contratto di

4.2 — Anche la seconda censura è priva di pregio, limitandosi con essa la
ricorrente a censurare apprezzamenti nella disponibilità del giudice di
merito. Il Giudici di merito non si sono distaccati dal pacifico orientamento
di questa Corte, richiamato anche dalla ricorrente, secondo cui
nell’accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola della
preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel
processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”

ricorrente, secondo la quale la Corte territoriale l’avrebbe onerata di una
“prova gravosissima”, i giudici di merito hanno invece semplicemente
ritenuto insussistente il nesso eziologico tra l’incendio e la mancata
adozione, da parte dell’odierno intimato, di dispositivi idonei a proteggere
da sovraccarichi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la concorrenza
di cause di diversa incidenza probabilistica, deve essere attentamente
valutata e valorizzata dal giudice di merito, in relazione alle specificità del
caso concreto, dovendo giungere, all’esito di tale giudizio, alla più corretta
delle soluzioni possibili (Cass. 17143/2012 in motivazione). Nel caso
concreto, la Corte territoriale non si è sottratta da una simile valutazione, ma
all’esito della stessa, valutate le conclusioni del consulente tecnico (secondo
il quale, gli invocati e non adottati dispositivi di protezione solo
occasionalmente proteggono l’apparecchio utilizzatore), ha ritenuto di non

potersi affermare una diretta e dimostrata incidenza, in termini
sufficientemente convincenti, tra tale omissione e il verificarsi dell’incendio
di causa.
4.3 — Anche l’ultimo motivo di ricorso è privo di pregio. Deve al riguardo
ribadirsi che il vizio di omessa pronuncia da parte del Giudice d’appello è
configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa
al giudice di primo grado (Cass. n. 16254/2012). Con riguardo al caso di
specie, non è invocabile alcun vizio di omessa pronuncia con riferimento al
III e IV motivo di appello (indicati rispettivamente con le lett. a) e b)).
Confrontando i motivi di gravame formulati dall’allora appellante con le
argomentazioni adottate dalla Corte territoriale a sostegno della decisione, è
palese che quest’ultima: 1) ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 al caso in
esame, considerato che custode della cosa cagionevole del danno era la
stessa danneggiata; 2) in merito all’eventuale responsabilità contrattuale del
5

(Cass. Sez. Un. 576/2008). Diversamente da quanto sostenuto dalla

locatore, ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra condotta di questo
(mancata messa a norma dell’impianto elettrico) e i danni subiti dall’odierna
ricorrente. Pertanto è evidente che i Giudici di merito hanno tenuto conto
delle doglianze formulate dall’allora appellante disattendendole. – La parte
del motivo con cui la ricorrente lamenta avanti a questa Corte l’omessa
pronuncia sul V motivo di appello (contrassegnata dalla lett. c)) è
inammissibile, essendo formulata in violazione del canone di

questa Corte, nel caso della deduzione del vizio di omessa pronuncia, è
necessaria, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica
indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si
sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza
puntuale dei motivi di appello (Cass. n. 14561/2012). La genericità della
censura non consente a questa Corte la verifica della fondatezza della
doglianza formulata, considerato che, per giurisprudenza consolidata di
questa Corte, in tanto l’omessa pronuncia rileva come motivo di cassazione
in quanto “possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del
giudice di esaminare la domanda nel merito”. Non rileva pertanto come
motivo di cassazione l’omessa pronuncia su una domanda inammissibile,
perché alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del
giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 24445/2010; Cass. n.
5435/2010; Cass. n. 12412/2006; Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 2080/2001;
Cass. n. 16386/2002). La scarna censura non consente in definitiva di
ritenere radicato l’obbligo del giudice di appello di pronunciarsi.
5. — Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto
dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Il 9 ottobre 2013 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del
precedente 8 ottobre con richiesta di notifica urgente alla controparte.
Tale rinunzia non è rituale essendo intervenuta dopo la comunicazione della
relazione del 23.7.2013 ex art. 380 bis (argomento desumibile da Cass. SU
n.19514 del 2008). Ciò non toglie che detto atto di rinunzia, ancorchè
intempestivo è chiaro indice della sopravvenuta mancanza di interesse al
ricorso, il quale pertanto va dichiarato inammissibile.
6

autosufficienza del ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza di

nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa
sede.
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

bék)SITATO

IN OitidealligA

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA