Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25001 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 25/11/2011), n.25001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27206-2010 proposto da:

TECHNEDIL SAS DI BOSCUTTI LUCIANA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante socio accomandatario, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato

MORESCHINI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHESI

GIANCARLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PUNTO COLORE e CORNICI di MIOTTI FRANCA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 220/2010 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

13.4.2010, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il relatore della sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Technedil s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Punto Colore & Cornici di Miotti Franca, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di lire 14.317.000, quale corrispettivo dei lavori indicati nelle fatture (OMISSIS).

II Tribunale adito, con sentenza n. 1209/2005, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Technedil s.a.s. al pagamento in favore della Punto Colore & Cornici di Miotti Franca della somma di Euro 1.780,79, oltre interessi dal 18-10-1999 al saldo.

Con sentenza depositata il 25-5-2010 la Corte di Appello di Trieste rigettava l’appello proposto dall’opponente avverso tale pronuncia.

Per la cassazione della predetta sentenza ricorre la Technedil s.a.s., sulla base di due motivi.

La Punto Colore & Cornici di Miotti Franca non ha svolto attività difensiva.

1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, deduce che la Corte di Appello ha errato nel decurtare solo parzialmente la somma versata dalla Technedil al D.B. per i lavori di sistemazione di quelli male eseguiti dalla ditta Punto Colore. Sostiene che la circostanza addotta dal giudice del gravame, secondo cui il direttore dei lavori non aveva svolto rilievi consistenti sull’esecuzione dei lavori, si pone in contrasto con la documentazione acquisita, da cui risulta che già in data 9-9-1999 la Technedil s.a.s. aveva contestato alla controparte una serie di inadempienze relative alla carteggiatura e ai sottofondi, che a seguito del sopralluogo del 27-9-1999 i lavori non erano stati accettati e che per la risistemazione dei lavori male eseguiti erano occorse più di due settimane.

Il motivo è manifestamente infondato.

Attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, la ricorrente propone mere censure di merito, che mirano ad ottenere una valutazione in fatto alternativa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto congruo l’importo di lire 550.000 riconosciuto dal primo giudice in via equitativa per il rifacimento dei sette fori dell’appartamento relativi ai serramenti esterni, giudicando esagerata, in rapporto all’entità delle opere di ripristino necessarie, l’importo della fattura n. (OMISSIS) emessa dalla Technedil per i lavori di rifacimento eseguiti da terzi.

L’apprezzamento espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione coerente e logica, basata essenzialmente sul rilievo che nel verbale di sopralluogo del 27-9-1999 il direttore dei lavori, e cioè la persona più professionale e competente, aveva mosso dei “rilievi minimali” sulla perfetta esecuzione dei lavori in questione, a riprova del fatto che il relativo rifacimento aveva richiesto dei costi non elevati.

E’ appena il caso di rammentare, al riguardo, che i vizi di motivazione denunciabili per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; (Cass. Sez. 2, 14-10-2010 n. 21224; 5-3- 2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass., 20 aprile 2006, n. 9234; Cass., 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322). Risulta estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità, pertanto, la richiesta di una diversa valutazione in fatto delle emergenze processuali.

2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’insufficiente motivazione in ordine al rigetto del secondo motivo di appello, volto ad ottenere la compensazione parziale del credito della Punto Colore con la penale pagata dalla Technedil.

Sostiene che non risponde al vero l’affermazione della Corte di Appello, secondo cui non vi sarebbe identità di petitum tra le conclusioni presentate in primo e secondo grado.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte di Appello non si è limitata a rilevare l’inammissibilità della domanda relativa alla penale proposta con il secondo motivo di appello, per il suo carattere di novità rispetto alla domanda originariamente formulata in primo grado. Essa, al contrario, ha altresì ritenuto infondata nel merito la pretesa dell’appellante, per mancanza di prova circa la stipulazione tra le parti di una penale.

La ricorrente, con il motivo in esame, ha censurato solo la prima parte della motivazione, senza muovere alcuna doglianza in ordine alle ulteriori argomentazioni addotte dal giudice del gravame, di per sè idonee a sorreggere la decisione.

Ciò posto, va rammentato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (tra le tante v. Cass. Sez. L. 11-2-2011 n. 3386; Sez. 1, 18-9-2006 n. 20118; Sez. 3, 27-1-2005 n. 1658; Sez. 1, 12-4-2001 n. 5493).

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 c.p.c., per essere rigettato”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici dalle parti.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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