Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25001 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 752/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO FEMIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE RIGITANO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7157/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2010 R.G.N. 2593/2007.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza depositata il 21.12.10, la Corte d’appello di Napoli dichiarava nullo il contratto a termine stipulato tra Poste Italiane s.p.a. ed V.A. il 4.6.99 per esigenze eccezionali conseguenti la riorganizzazione aziendale in atto, di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 1994, e dunque costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tale data, con condanna di Poste Italiane al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3.2.05 (epoca della notifica del ricorso introduttivo del giudizio), oltre interessi e rivalutazione.

Che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste, affidato a sette motivi, cui resiste il V. con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,115,414,420 e 437 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente fondato la sua decisione sull’erroneo presupposto che nella specie trattavasi di contratto stipulato per sopperire alle esigenze derivanti dalla fruizione delle ferie da parte del personale.

Che il motivo è fondato, non risultando assunto il V. per tale causale. Ciò tuttavia non comporta la cassazione della sentenza impugnata, basata anche su altra autonoma e determinante ratio decidendi (di cui appresso).

Che con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva basato la sua decisione (anche) sulla mancanza di prova del rispetto della clausola di contingentamento di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23, questione che l’appellante V. non aveva mai devoluto al giudice di appello, mentre con il terzo motivo denuncia (contraddittoriamente) che tale censura era stata formulata dall’appellante V. in modo generico.

Che i motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata che la questione venne devoluta al giudice d’appello, sicchè sarebbe stato onere dell’attuale ricorrente chiarire e dimostrare, attraverso la produzione dell’atto di gravame del V., sia la dedotta mancata proposizione della questione, sia la sua genericità (cfr. Cass. sez. un. n. 8077/12).

Che con il terzo motivo Poste denuncia la violazione degli artt. 115,116 c.p.c.; art. 2697 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata non ammise, illegittimamente, la prova richiesta sul punto dalla società.

Che il motivo è parimenti inammissibile posto che il ricorrente che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. sez. un. n. 28336/11). D’altro canto la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – non alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire “ex actis” alla Corte di Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748).

Che con quarto motivo la società denuncia la violazione dell’art. 8 del c.c.n.l. 1994, oltre che della L. n. 56 del 1987, art. 23, lamentando che il rispetto della clausola di contingentamento era estraneo alla validità in sè del contratto individuale a termine. Il motivo è infondato essendo la cd. clausola di contingentamento condizione di legittimità dell’assunzione a termine, giusta il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. n.7469/12; Cass. n. 7810/12), il cui onere della prova grava sulla datrice di lavoro (Cass. ord. n. 27279/14, Cass. n. 701/13).

Che con quinto motivo Poste denuncia la violazione degli artt. 1372,1175,1375,2697,1427 e 1431 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la risoluzione del rapporto per mutuo consenso, stante il lungo lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto, e l’accettazione senza riserve de t.f.r.. Che il motivo è infondato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 5240/15, Cass. 28.1.14 n. 1780, Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 18.11.10 n. 23319, Cass. 15.11.10 n. 23057; Cass. 11.3.11 n. 5887, Cass. 4.8.11 n. 16932), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso – costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7 maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279 – non è di per sè sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.

Tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto dalla Corte di merito, nella mera percezione del t.f.r. (indennità di fine lavoro), trattandosi di emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può costituire indice di una volontà di risoluzione del rapporto (cfr. da ultimo, Cass. n. 3693/15), e neppure nel reperimento di nuova occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (cfr. Cass. ord. n. 2044/12, Cass. 9.10.14 n. 21310). Che con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1206,1207,1218,1219,1223,2094 e 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non avere la sentenza impugnata considerato che le retribuzioni attribuite al V. presupponevano comunque la prestazione di attività lavorativa, stante la natura sinallagmatica del rapporto.

Che con il settimo motivo la società lamenta inoltre e comunque la mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Che i motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono fondati (pur restando il sesto assorbito dall’accoglimento del settimo), avendo la corte partenopea condannato Poste al pagamento delle retribuzioni (e non al risarcimento del danno) maturate dalla cessazione di fatto del rapporto (9/99) sino al 3.2.05. Deve infatti rilevarsi che le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 21691/2016, hanno enunciato il seguente principio di diritto: l’art. 360, n. 3, deve essere interpretato nel senso che la violazione di norme di diritto può concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perchè dotate di efficacia retroattiva; in tal caso è ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta, salvo l’eventuale formarsi di giudicato interno; ne discende che, non essendosi nella specie formato alcun giudicato sul punto, la questione delle conseguenze economiche derivanti dall’accertata nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla società Poste deve essere risolto alla luce dello “ius superveniens”, applicabile anche ai giudizi in corso, costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, alla luce dei parametri ivi previsti.

Che la sentenza impugnata deve dunque sul punto cassarsi, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, ai fini della determinazione in concreto dell’indennità spettante al lavoratore, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento che ha ordinato la ricostituzione del rapporto (cfr. Cass. n. 14461/15), con interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla data della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del termine (Cass. n. 3062/16), oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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