Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25001 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25001 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20580-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2935

contro

ARMENTANO

FLORANGELA

C. F.

RMNFRN78E57C349A,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA

Data pubblicazione: 06/11/2013

102, presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI
PASQUALE, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1399/2007 della CORTE

R.G.N. 2718/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/07/2007

R.G. n. 20580/08
Ud. 17.10.13
Poste Italiane c. Armentano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 26.7.07 la Corte d’appello di Catanzaro rigettava il
gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la pronuncia 22.12.04 con cui il Tribunale
di Castrovillari, ritenuta l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro

l’esistenza fra le parti d’un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava
la società a pagare al lavoratore le retribuzioni maturate.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a nove
motivi.
Florangela Armentano resiste con controricorso.
Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che il 10.7.06 le parti hanno conciliato in sede
sindacale la lite, come da relativo verbale depositato ex art. 372 c.p.c.
L’avvenuta transazione dimostra il difetto, ex art. 100 c.p.c., di interesse ad
impugnare la sentenza e, per l’effetto, importa la declaratoria di inammissibilità del
ricorso, in quanto l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. — compreso quello ad
impugnare – deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione (Cass. S.U. 29.11.06 n.
25278).
Le spese del presente giudizio si compensano per intero, considerato il tenore
della conciliazione intervenuta fra le parti.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, in data 17.10.13.

stipulato in data 11.7.2000 da tale società con Florangela Armentano, dichiarava

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