Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25000 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 25000Vedi massime correlate

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9690/2012 proposto da:

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

VITALI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MARIA SCARAVILLI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., R.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA UGO OJETTI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MACCARRONE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LOREDANA BASCHENIS, VALENTINA MATTIOZZI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 164/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/04/2011 R.G.N. 551/2010;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Brescia, riformando le sentenze del Tribunale di Brescia, ha accolto le domande di R.T. e M.M. dirette a far accertare il diritto all’incidenza sul TFR e su istituti contrattuali della maggiorazione del 25% sulla retribuzione, per lavoro notturno percepita continuativamente essendo essi turnisti, con condanna della datrice di lavoro United Parcel Service Italia srl al pagamento delle differenze retributive maturate.

Che la Corte territoriale ha ritenuto la natura retributiva e non indennitaria di tale maggiorazione perchè finalizzata a compensare la maggiore gravosità delle condizioni in cui viene svolta la prestazione lavorativa nelle ore notturne ed ha precisato che detta maggiorazione, avendo natura retributiva non sarebbe esclusa dall’elencazione degli elementi elencati dall’art. 15 del ccnl del settore che definisce la retribuzione global mensile, indicando le voci che la compongono e quelle che ne sono escluse, tra cui le voci di natura indennitaria. Ha conseguentemente ritenuto la Corte l’incidenza di tale voce continuativa su tutti gli istituti che, in base al CCNL, facevano riferimento alla “retribuzione globale”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società UPS srl affidato a quattro motivi, ricorso poi illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Che hanno resistito con contro ricorso la R. ed il M..

Che il PG in data 7.4.2017 ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato:

1) La violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare dell’art. 342 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto l’inammissibilità dell’appello promosso dagli attuali contro ricorrenti per mancanza di specificità dei motivi di gravame e nessun richiamo critico alle sentenze di primo grado, essendo gli appelli finalizzati soltanto ad ottenere un riesame nel merito della questione oggetto di causa.

2) L’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale reso una motivazione insufficiente con riferimento alla sollevata eccezione di inammissibilità, nulla avendo argomentato in ordine all’assenza di censura specifica degli appelli, poi riuniti, che si erano limitati a sostenere la natura retributiva della maggiorazione, senza criticare l’iter argomentativo utilizzato dal primo giudice per ritenere invece la diversa natura indennitaria.

3) La violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362,1363,1364,1371 e 1375 c.c., dell’art. 15 e artt. 17,22,23,13,28,27 del CCNL del settore Autotrasporto e Spedizione Merci con riferimento ai contratti e accordi collettivi, in violazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

4) L’omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5), con riferimento sempre alle norme ed alle clausole contrattuali collettive. Secondo la ricorrente l’impugnata sentenza non si fonderebbe sulla ricostruzione della volontà negoziale a partire da una lettura testuale e sistematica delle norme collettive, ma ricorrerebbe a nozioni estranee alla fonte collettiva, non partendo quindi dalla nozione di retribuzione mensile contenuta nell’art. 15 del CCNL, ma assumerebbe aprioristicamente che alla maggiorazione per lavoro notturno va riconosciuta natura retributiva ex se. Secondo la ricorrente il lavoro notturno troverebbe il suo fondamento non in un maggior pregio intrinseco della prestazione lavorativa, in caratteristiche proprie della prestazione, bensì nella maggiore gravosità della prestazione in ragione della sua collocazione temporale, in quanto provoca disagio per il lavoratore obbligandolo a diversa organizzazione personale e familiare. Da ciò deriverebbe la natura indennitaria e non retributiva della maggiorazione che, pertanto, è esclusa dalla nozione di retribuzione globale di cui al citato art. 15.

Che va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso sollevata dai contro ricorrenti per tardività della sua proposizione, avvenuta oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di appello del 21.4.2011. Ed infatti il giudizio, con ciò intendendosi la fase di primo grado (cfr., per tutte Cass. n. 3549/2016), è iniziato prima della data del 4.7.2009 di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., a sei la mesi.

Che i primi due motivi, connessi e quindi esaminabili congiuntamente, sono inammissibili e comunque infondati. Ed infatti proprio in quanto nel caso in cui venga denunciata la violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr., Cass. n. 25038/2014), nel caso di specie l’indagine deve essere compiuta esaminando il contenuto dell’atto di appello e del ricorso di primo grado, al fine di accertare se effettivamente il gravame non abbia costituito un mero richiamo “per relationem”, ma si sia coniugato con l’espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell’impugnata sentenza. L’appellante non trascrivendo gli atti di appello dei lavoratori per intero e neanche avendo indicato la loro esatta collocazione nel fascicolo prodotto, ha violato il principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., oltre che l’art. 369 c.p.c., che richiede il deposito di tali atti (cfr., da ultimo Cass. n. 16010/2015). Ma comunque i motivi sono infondati, ciò risultando anche dall’esame delle poche frasi dell’atto di appello degli attuali contro ricorrenti, trascritte a pag. 23 del ricorso di legittimità della srl UPS, atteso che emerge comunque la censura svolta alla tesi interpretativa del Tribunale di Bergamo sulla natura indennitaria della maggiorazione per lavoro notturno, che per i lavoratori doveva invece ritenersi retributiva, in quanto inerente alla maggiore gravosità della retribuzione. Nè del resto la censura avrebbe potuto articolarsi se non sulla finalità attribuita alla maggiorazione e quindi sulla natura di tale emolumento, discendendo da tale natura l’esistenza del diritto all’incidenza sui vari istituti, sulla base della regolamentazione prevista dalla contrattazione collettiva. Deve pertanto ritenersi idonea e non insufficiente, quindi esente da censura, anche la stringata, ma pertinente, motivazione resa in merito dalla sentenza impugnata.

Che la ricorrente ha trattato congiuntamente le censure di cui al terzo ed al quarto motivo di gravame, non solo con riferimento alla violazione di norme di diritto e di CCNL, ma anche sotto il profilo dell’insufficiente e contraddittoria motivazione. Questa Corte ha ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ma sempre che venga evidenziata specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto, nel caso in esame le norme del CCNL, appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. n. 9793/2013).

Che comunque anche i motivi terzo e quarto sono infondati. La ricorrente in realtà finisce per lamentare in particolare la violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, con la parificazione sul piano processuale a quella delle norme di diritto), con la conseguenza che tale violazione comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle clausole contrattuali in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (cfr., sul punto Cass. n. 6335/2014, Cass. n. 18946/2014).

Che nel caso in esame la questione preliminare è quella di ricostruire la volontà negoziale dei contraenti collettivi con riferimento alla definizione di retribuzione globale mensile di cui all’art. 15 del contratto collettivo Autotrasporto e Spedizione Merci ed in particolare agli elementi in essa rientranti o meno.

Che la norma infatti dopo aver elencato, al comma 1, gli elementi che sono stati ritenuti componenti la retribuzione globale, esclude al comma 2, espressamente alcune indennità previste dagli artt. 16, 19 e 36, per poi sancire in termini più generali l’esclusione di ogni altra indennità “avente come le altre carattere di indennizzo”. I contraenti collettivi utilizzano quindi per altri emolumenti, quale quello di cui è causa, una definizione aperta, il cui contenuto deve essere necessariamente sussunto in base alle norme di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..

Che di tale criterio interpretativo ha fatto buon governo la sentenza impugnata che, rilevando giustamente che l’art. 15 citato non contiene un elenco tassativo delle voci che compongono la retribuzione globale, nè delle voci che sono escluse in quanto di natura indennitaria, ha analizzato le clausole contrattuali indicate negli artt. 16, 19 e 36 che riguardano emolumenti espressamente non compresi nella retribuzione (art. 16 indennità di cassa e maneggio danaro, art. 19 rimborsi spese per missioni e indennità di trasferta, art. 36, indennità varie collegate ad esborsi per viaggi con proprio mezzo di trasporto, prestazione in zone malariche o di montagna, distanza dai centri abitati..) ed ha rilevato come il criterio distintivo usato dai contraenti collettivi fosse quello di includere gli elementi compensativi che, essendo direttamente collegati alle caratteristiche proprie della prestazione, devono considerarsi di natura retributiva, a differenza di quegli emolumenti che, come quelli indicati negli articoli prima esaminati, sono diretti a compensare fattori di disagio estrinseci alla esecuzione della prestazione in senso stretto.

Che non è revocabile in dubbio che il lavoro notturno a turni non avvicendati, per il quale il CCNL all’art. 18 prevede una maggiorazione del 25% anzichè soltanto del 15% come per quello espletato a turni avvicendati, quindi svolti continuativamente con tale modalità esecutiva dell’obbligazione lavorativa, costituisce una prestazione che in sè è caratterizzata da maggior disagio, non da un disagio, appunto estrinseco, che si rinviene invece nella prestazione svolta in missione o in zona disagiata, ossia in presenza di fattori che possono ritenersi accidentali.

Che dalla affermata natura retributiva della maggiorazione per lavoro notturno del 25% e quindi dalla sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile a norma dell’art. 15 del CCNL del settore, consegue il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta l’incidenza di tale emolumento in tutti quegli istituti contrattuali che nella determinazione del relativo compenso richiamano il concetto di retribuzione globale.

Che pertanto deve respingersi il ricorso della società UPS srl che, essendo soccombente, avrà altresì l’obbligo di rifondere le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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