Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25000 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 09/11/2020), n.25000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24379/2019 proposto da:

J.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 5730/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 9.7.2019, il Tribunale di Napoli rigettò il ricorso proposto da J.Y. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Caserta di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. J.Y., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese nell'(OMISSIS), transitando per diversi Stati, tra cui la Libia in quanto, a seguito di un litigio con un collega di lavoro, lo aveva colpito in testa, uccidendolo. Dopo l’incidente, aveva cercato vanamente di comporre la vicenda con i familiari e, in caso di rientro, aveva il timore di subire la loro vendetta.

1.2. Il Tribunale ritenne intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni fornite dal ricorrente, di cui era stata disposto l’audizione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b; rilevò numerose contraddizioni in ordine alla collocazione temporale dell’episodio, al tempo trascorso prima della fuga, alla presenza di testimoni al momento del fatto ed alle ragioni per le quali non era riuscito a trovare una soluzione con i parenti della vittima. Osservò che il ricorrente, non presentandosi all’udienza di comparizione, si era sottratto alla possibilità di essere interrogato dal giudice per circostanziare la domanda, in violazione del suo dovere di cooperazione istruttoria. Il Tribunale non ravvisò i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè non era sussistente, nella zona di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata tale da minacciarne l’incolumità, sulla base delle fonti internazionali. Disattese la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari per la carenza di credibilità, per l’assenza di vulnerabilità e per la carenza di prova sul percorso di integrazione.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso J.Y. sulla base di due motivi; il ricorrente ha anche sollevato due questioni di costituzionalità.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha sollevato questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui fissa in giorni trenta dalla comunicazione del decreto il termine per proporre ricorso per cassazione, sostenendo che la riduzione del termine di impugnazione non è ragionevole in quanto la durata di quattro mesi, stabilita per la definizione del procedimento, avrebbe natura ordinatoria.

1.1. La questione, oltre a non essere rilevante, poichè nel presente giudizio è stato rispettato il termine di impugnazione, è anche manifestamente infondata in quanto la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (Cassazione civile sez. I, 05/07/2018, n. 17717).

2. Il ricorrente ha anche sollevato questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; il ricorrente osserva come tale previsione comporti una disparità di trattamento con la parte pubblica ed una evidente lesione del diritto di difesa.

2.1. Anche tale questione, oltre che irrilevante, attesa la regolarità del rilascio della procura, è manifestamente infondata.

2.2. Questa Corte, già investita della medesima questione, ha affermato che tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata e la parte pubblica in quanto il Ministero dell’interno non deve rilasciare alcuna procura; per il resto la disposizione è conforme con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura nel giudizio di cassazione (Cassazione civile sez. I, 05/07/2018, n. 17717).

3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6 e art. 19, comma 11 Testo Unico Immigrazione e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente deduce che le fonti internazionali sarebbero risalenti al 2016 e che il giudice non avrebbe accertato, adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria, nè la situazione del Gambia nè lo stato di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente, anche in considerazione della sua giovane età.

4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, art. 10 Cost., della Direttiva N. 2001/95/UE e dell’art. 3 della CEDU in quanto in Gambia vi sarebbe una situazione di conflitto armato e di violenza indiscriminata ed una sistematica violazione dei diritti umani.

5. I motivi, che, per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

5.1. Quanto al dovere di cooperazione istruttoria, giova precisare che il Tribunale ha accertato numerose incongruenze nel racconto del ricorrente, che non hanno consentito di superare il vaglio di credibilità intrinseca, nè il ricorrente ha cooperato con il giudice, omettendo di presentarsi all’udienza fissata per la sua audizione.

5.2. Ha correttamente osservato il Tribunale che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, prevede, in primo luogo, l’onere, da parte del richiedente la protezione internazionale di “presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L’esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”. L’omessa presentazione all’udienza fissata per l’audizione impedisce al giudice di chiarire elementi o lacune del racconto, tanto più che il libello introduttivo non aveva consentito di fugare i dubbi su tali aspetti.

5.3. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il giudice di merito ha fatto riferimento a plurime fonti internazionali qualificate in ordine alla situazione del Gambia, aggiornate al 2017 – 2018 (pag. 7 – 8 del decreto), genericamente contestate dal ricorrente che non ha allegato fonti più recenti o di diverso tenore.

5.4. Come affermato da questa Corte, con orientamento consolidato al quale va dato continuità, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

5.5. Il ricorrente richiama genericamente il contenuto delle fonti internazionali senza motivare sulle ragioni per le quali sia in pericolo per il fatto stesso di trovarsi sul posto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; Cass. n. 13858 del 2018).

5.6. Corretto è stato anche il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie sulla base non solo del difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, ma anche per l’assenza, autonomamente valutata dal giudice di merito, di un percorso di integrazione nel paese di destinazione (Cassazione civile sez. I, 21/04/2020, n. 7985).

5.7. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento della condizione di vulnerabilità avviene alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

5.8. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.9. Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha accertato che il ricorrente non aveva dato prova dell’integrazione nel territorio dello Stato poichè si era limitato ad affermare di aver iniziato percorsi formativi, di aver svolto attività di volontariato e di conoscere la lingua italiana.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Non deve provvedersi sulle spese poichè il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

6.2.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA