Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25000 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/12/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 06/12/2016), n.25000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9706-2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 22/04/2015;

ricorrente che non ha depositato entro i termini prescritti dalla

legge;

– ricorrente non costituto –

contro

P.R.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 429/2014 della CORTE D’APPELLO) di PERUGIA del

21/10/2013, depositato il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

Come si apprende dal controricorso presentato da C.G., + ALTRI OMESSI

Con tale ricorso chiedeva la revoca e, pertanto, l’annullamento del decreto di cui si è detto per due motivi. I controricorrenti come sopra indicati hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= In via preliminare: a) il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. posto che alla data del 22 aprile 2015 come segnalato dalla cancelleria, il ricorso di cui si dice, non è stato depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

b) Parimenti improcedibile risulta essere il ricorso incidentale. Nel fascicolo della parte non risulta infatti depositato il decreto impugnato ma, l’art. 371 c.p.c., comma 3, prescrive che al ricorso incidentale si applica l’art. 369 c.p.c.. l’art. 371 c.p.c., u.c., prevede, poi, che il ricorrente incidentale è esonerato dal deposito del provvedimento impugnato se a ciò ha provveduto il ricorrente principale. Tale esonero presuppone che il deposito del provvedimento impugnato da parte del ricorrente principale sia avvenuto in conformità con le disposizioni dell’art. 369 c.p.c. il che non è accaduto (cfr. 16548/15).

La reciproca soccombenza è ragione sufficiente per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio sezione sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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