Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 02/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9210-2014 proposto da:

L.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DI VILLA GRAZIOLI presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO GAROFALO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CELLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 77,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO PINZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1260/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/10/2013 R.G.N. 642/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito l’Avvocato LUCIANO GAROFALO;

udito l’Avvocato TORNABUONI FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Forlì rigettava il ricorso proposto da L.V., dipendente della Celli s.p.a. con mansioni di “area manager”, diretto ad ottenere l’annullamento delle dimissioni da lui presentate il 10.11.2009 in quanto, in tesi, frutto di violenza morale o comunque di incapacità naturale.

Proponeva appello il lavoratore, resisteva la società.

Con sentenza depositata il 17 ottobre 2013, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato a cinque motivi. Resiste la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c..

Lamenta che la corte di merito omise irragionevolmente di nominare un c.t.u., richiesta esplicitamente formulata dal L., al fine di stabilire con esattezza le condizioni psicologiche del ricorrente nel periodo di presentazione delle dimissioni. Deduce che, pur non essendovene obbligo, il giudice non poteva fondare il diniego sulla base di nozioni di comune esperienza (quali la notevole risalenza dei fatti da accertare).

Il motivo è inammissibile, in quanto diretto, nel regime di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad un riesame delle circostanze di causa ed alle loro valutazioni, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito. E’peraltro pacifico che rientri nel potere discrezionale del giudice di merito quello di nominare o meno un c.t.u. (ex plurimis, Cass. n. 6155/2009).

Deve infatti considerarsi che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto (anche sub specie di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., cfr. Cass. n. 15205/2014), vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), invero, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il motivo non rispetta il dettato di cui al novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 e 428 c.c.. Lamenta sempre la mancata ammissione della richiesta c.t.u., evidenziando di aver prodotto certificato medico che la corte di merito aveva erroneamente valutato e ritenuto smentito dalla deposizioni testimoniali raccolte, di cui il ricorrente denuncia il carattere non univoco. Lamenta comunque che la prova dell’incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita al momento dell’atto impugnato, essendo evincibile anche dal quadro sanitario precedente e successivo ad esso.

Il motivo presenta, nella prima parte, il medesimo profilo di inammissibilità di cui si è sopra detto, tendendo ad una inammissibile rivalutazione del fatto già esaminato dalla corte di merito.

Quanto alla valutazione dell’incapacità naturale va detto invece che è sostanzialmente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che essa vada verificata al momento del compimento dell’atto che si assume pregiudizievole (Cass. n. 11900/2011, Cass. n. 4967/2005, Cass. n. 515/2004).

In tali pronunce questa Corte ha affermato che “le dimissioni del lavoratore subordinato costituiscono atto unilaterale recettizio avente contenuto patrimoniale a cui sono applicabili, ai sensi dell’art. 1324 c.c., le norme sui contratti, salvo diverse disposizioni di legge. Ne consegue che l’atto delle dimissioni è annullabile, secondo la disposizione generale di cui all’art. 428 c.c., comma 1, ove il dichiarante provi di trovarsi, al momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive – anche parziale purchè tale da impedire la formazione di una volontà cosciente dovuto a qualsiasi causa, pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo, senza che sia richiesta, a differenza che per i contratti, per i quali vige la specifica disposizione di cui all’art. 428 c.c., comma 2 la malafede del destinatario”.

Ancora si è affermato che “ai fini dell’annullamento del negozio, non è necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell’atto o la formazione di una volontà; l’accertamento di tale incapacità costituisce valutazione di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr. in tal senso Cass. 15.1.04 n. 515)”.

Il motivo è dunque per il resto infondato.

3. – Con il terzo motivo il L. denuncia nuovamente la violazione degli artt. 428 e 2697 c.c., oltre ad omessa motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti di applicabilità del medesimo art. 428 c.c.. Lamenta che la corte di merito abbia assunto, ai fini di stabilire l’annullabilità dell’atto di dimissioni, quale esclusivo parametro quello della violenza morale e non quello dell’incapacità naturale.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla circostanza che nelle precedenti censure il ricorrente ha lamentato l’erronea valutazione dell’incapacità naturale da parte della corte di merito, deve evidenziarsi che egli, ancora una volta, intende inammissibilmente criticare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito che ha valutato la questione della sussistenza dell’incapacità naturale sulla base degli elementi documentali e testimoniali raccolti.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente denunciala violazione degli artt. 414, 651 e 652 c.p.p..

Lamenta che la sentenza impugnata basò il suo convincimento anche dal decreto di archiviazione in sede penale del denunciato reato di violenza morale in tesi subito dal L. al fine di dimettersi, laddove tale archiviazione non faceva certamente stato nel giudizio civile.

Il motivo è infondato, posto che seppure è vero che il decreto di archiviazione in sede penale non fa stato nel giudizio civile, nulla impedisce a tale ultimo giudice di trarre da esso, come nella specie, argomenti di prova. Circa la ritualità della produzione di tale documento, la sentenza impugnata si basa correttamente sulla sopravvenienza di esso e sulla sua produzione alla prima udienza utile.

5. – Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1414 c.c., in uno all’omessa valutazione di una circostanza decisiva, consistente nella natura simulata delle dimissioni, dissimulando un licenziamento da parte della società Celli che intendeva ristrutturare tutto il settore commerciale, senza seguire le procedure all’uopo previste per i licenziamenti del personale.

Il motivo è inammissibile in quanto diretto, ancora una volta, ad un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, posto che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la corte di merito ha accertato la genuinità delle dimissioni presentate dal L., risultando così irrilevante la questione della dedotta simulazione, che peraltro il L. non documenta di aver ritualmente devoluto al giudice del gravame, mancando la produzione dell’atto di appello. Deve infatti considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, era onere di parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente (ed in quali termini) ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013).

6. – Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 novembre 2016

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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