Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26259-2017 proposto da:

REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati TITO MUNARI, EZIO ZANON, CRISTINA ZAMPIERI;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 424/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti i tre motivi di ricorso, proposti dalla Regione Veneto nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte.

Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria per verificare, in particolare, se sia applicabile il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica degli avvisi d’accertamento notificati per mezzo del servizio postale che recentemente le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 12332/17, hanno ritenuto applicabile anche ad atto amministrativo sanzionatorio recettizio.

PQM

rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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